mercoledì, Gennaio 21, 2026

Orfani non a carico fiscale e vittime del dovere: l’assegno vitalizio dopo la svolta delle Sezioni Unite

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La tutela delle vittime del dovere e dei loro familiari continua a rappresentare uno dei settori più complessi del diritto previdenziale pubblico, caratterizzato da progressi importanti ma anche da persistenti zone d’ombra interpretative. Nel corso degli anni, proprio queste incertezze hanno prodotto disparità difficilmente conciliabili con i principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà.

Tra i nodi più delicati si colloca la posizione degli orfani non fiscalmente a carico delle vittime del dovere. Una questione che l’ONA e l’Osservatorio Vittime del Dovere portano avanti da tempo, denunciandone il carattere discriminatorio e l’incompatibilità con la ratio solidaristica dell’intero sistema di protezione. Una discriminazione che l’Avvocato Ezio Bonanni ha più volte definito ingiustificabile, perché fondata su criteri meramente tributari, estranei al sacrificio subito dalla vittima e dalla sua famiglia.

In questo quadro si inserisce la recente sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025, che segna una svolta importante. La pronuncia supera un orientamento restrittivo che aveva inciso in modo particolarmente penalizzante sulla condizione degli orfani, introducendo un principio di maggiore equità nel riconoscimento delle prestazioni previdenziali.

Prosegue, in questo contesto, l’impegno dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere, guidati da Bonanni, per garantire una tutela effettiva a tutte le vittime e ai loro familiari, senza distinzioni arbitrarie fondate su criteri meramente fiscali.

Orfani non a carico e l’esclusione dell’orientamento restrittivo

Per un lungo periodo, l’interpretazione dominante delle norme in materia di benefici previdenziali per i superstiti delle vittime del dovere ha adottato una lettura fortemente limitativa.

In base a questo approccio, gli orfani che non risultavano fiscalmente a carico del genitore al momento del decesso venivano sistematicamente esclusi dalle prestazioni tipiche dello status di vittima del dovere, salvo una specifica eccezione.

La prassi distingueva infatti due ipotesi. In assenza del coniuge superstite, anche l’orfano non a carico poteva accedere agli assegni vitalizi previsti dalla legge. In presenza del coniuge, invece, l’orfano non fiscalmente a carico veniva escluso da qualsiasi trattamento previdenziale, restando privo sia dell’assegno vitalizio sia dello speciale assegno vitalizio.

Questo orientamento ha trovato un riconoscimento espresso nella Cassazione, sezione lavoro, n. 11181/2022, che ha circoscritto i diritti degli orfani non a carico ai soli casi di mancanza del coniuge superstite. Il risultato pratico era una frattura evidente: figli della stessa vittima si vedevano riconoscere tutele differenti in base a un elemento contingente come la situazione fiscale, privo di un collegamento sostanziale con l’evento lesivo.

Come più volte sottolineato dall’avv. Bonanni, tale impostazione finiva per snaturare la funzione solidaristica della normativa, trasformando la protezione dovuta al sacrificio della vittima in una prestazione condizionata da indici formali estranei al danno patito. Al centro del sistema resta, infatti, l’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, che disciplina l’ordine dei superstiti beneficiari, introducendo il criterio della vivenza a carico solo in presenza del coniuge.

Il precedente delle Sezioni Unite 7761/2017 e l’equiparazione incompiuta

La rigidità di questo orientamento appariva ancor più problematica se messa a confronto con quanto già affermato dalle Sezioni Unite n. 7761/2017. In quella occasione, la Corte di Cassazione aveva riconosciuto alle vittime del dovere l’assegno vitalizio di 500 euro mensili, sancendo un principio di piena equiparazione con le vittime del terrorismo.

La Corte aveva infatti chiarito che la disciplina delle vittime del dovere deve essere interpretata in modo da garantire una tutela sostanzialmente equivalente a quella prevista per il terrorismo, in ragione della comune finalità compensativa e solidaristica. Nonostante ciò, sul piano applicativo continuava a persistere una profonda asimmetria proprio con riferimento agli orfani non a carico fiscale, che restavano esclusi dalle prestazioni in presenza del coniuge superstite.

Sentenza SS.UU. 34713/2025: il superamento della discriminazione previdenziale

La sentenza SS.UU. n. 34713/2025 interviene su questo squilibrio in modo deciso, chiarendo che il parametro del carico fiscale non può essere utilizzato come criterio automatico di esclusione.

La Corte afferma che la posizione dell’orfano non è assorbita da quella del coniuge superstite e che la disciplina va letta alla luce della funzione riparatoria delle norme sulle vittime del dovere, evitando interpretazioni riduttive fondate su elementi meramente formali.

In particolare, viene riconosciuto che anche in presenza del coniuge superstite spetta agli orfani non fiscalmente a carico il diritto previsto dall’articolo 2 della legge 407/1998, ossia l’assegno vitalizio mensile di 500 euro, soggetto a perequazione automatica, con decorrenza dalla data del decesso della vittima.

Si tratta di un passaggio di grande rilievo, perché elimina l’esclusione totale che aveva caratterizzato l’orientamento precedente, ristabilendo una tutela minima uniforme e riallineando il sistema ai principi già affermati nel 2017.

SS.UU. 34713/2025 nel dettaglio: il Capitolo 6.1

6.1. La Corte di rinvio nel riesame della fattispecie si atterrà al seguente principio di diritto: “ In tema di provvidenze spettanti ai figli superstiti delle vittime del dovere di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il combinato disposto dei commi 105 e 106 dell’art. 2 della legge n. 244 del 2007, si interpreta nel senso che, a decorrere dal 1 gennaio 2008:

a) l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni è riconosciuto, pur in presenza di coniuge superstite, in favore dei figli economicamente autonomi e non fiscalmente a carico della “vittima” al momento del decesso;

b) lo speciale assegno vitalizio non reversibile di euro 1.033,00 mensili di cui all’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004 n. 206 del 2004, è riconosciuto ai figli superstiti della “vittima” secondo l’ordine stabilito dall’art. 6 della legge 13 agosto 1980 n. 466 e successive modificazioni.

Cosa cambia concretamente dopo la SS.UU. 34713/2025?

Alla luce della nuova pronuncia, quindi:

gli orfani a carico fiscale hanno sempre diritto:

  • all’assegno vitalizio;
  • allo speciale assegno vitalizio;
  • alle ulteriori prestazioni previste per le vittime del dovere.

Gli orfani non a carico fiscalein assenza del coniuge, continuano ad avere diritto:

  • a entrambi gli assegni vitalizi, come già riconosciuto in passato.

La vera novità riguarda gli orfani non a carico fiscale in presenza del coniuge superstite.
In questo caso:

  • non è più legittima l’esclusione totale dalle prestazioni;
  • viene riconosciuto l’assegno vitalizio mensile di 500 euro;
  • resta invece escluso, allo stato, lo speciale assegno vitalizio di circa 1.033 euro mensili.

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Gli effetti concreti della nuova pronuncia: intervista all’Avv. Ezio Bonanni

Come spiegato dall’Avv. Ezio Bonanni nell’intervista al giornalista Luigi Abbate, la pronuncia delle Sezioni Unite rappresenta un avanzamento decisivo, ma non esaurisce tutte le criticità del sistema.

Intervista di Luigi Abbate all’Avv. Ezio Bonanni sugli effetti concreti della SS.UU. 34713/2025

La tutela resta infatti parziale sul piano previdenziale, poiché agli orfani non a carico fiscale non viene riconosciuto lo speciale assegno vitalizio. Permane inoltre una frammentazione delle prestazioni che continua a fondarsi su parametri formali difficilmente conciliabili con la perdita del genitore.

Il nodo dell’equiparazione piena con le vittime del terrorismo quindi non risulta del tutto risolto, dal momento che per queste ultime la tutela degli orfani non conosce analoghe limitazioni legate al carico fiscale. Restano infine aperti profili di possibile incostituzionalità, in relazione agli articoli 3 e 38 della Costituzione e al principio di solidarietà.

L’Avvocato Ezio Bonanni afferma a tal proposito che la distinzione residua potrebbe ancora violare:

  • l’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza e dell’eguaglianza;
  • l’articolo 38, in tema di tutela previdenziale;
  • il principio di solidarietà che ispira l’intero impianto normativo sulle vittime del dovere.

Per questo motivo, non è escluso che la questione possa tornare davanti alla Corte di Cassazione o alla Corte costituzionale, soprattutto in relazione allo speciale assegno vitalizio.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento critico: la giurisprudenza e la prassi amministrativa non sono ancora pienamente allineate, con numerose amministrazioni che continuano a negare le prestazioni, costringendo gli orfani a nuovi contenziosi. L’ONA coordinata dall’avv. Ezio Bonanni denuncia oltre cento posizioni attualmente aperte dall’Osservatorio per il riconoscimento degli assegni vitalizi negati dall’amministrazione agli orfani non a carico fiscale.

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Il ruolo dell’ONA e dell’Osservatorio Vittime del Dovere

La svolta giurisprudenziale è il risultato di un lavoro costante di ricostruzione giuridica e azione giudiziaria portato avanti dall’ONA e dall’Osservatorio Vittime del Dovere.

L’impegno dell’avv. Bonanni prosegue affinché i principi affermati dalle Sezioni Unite trovino applicazione concreta e uniforme, evitando che restino confinati a un piano teorico, con l’obiettivo di ottenere una tutela piena, coerente con i principi costituzionali e con il valore del sacrificio compiuto dalle vittime del dovere e dalle loro famiglie.

Previdenza e risarcimento: ambiti distinti ma complementari

È essenziale ricordare che la questione affrontata dalla sentenza riguarda esclusivamente il piano previdenziale. Anche in passato, agli orfani non fiscalmente a carico è sempre rimasta garantita la tutela risarcitoria, compreso il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.

Questo principio resta fermo. Le prestazioni previdenziali non esauriscono la protezione dovuta ai familiari della vittima, ma si affiancano al diritto al risarcimento integrale dei danni, che spetta a tutti i superstiti senza distinzioni fondate su criteri fiscali.

Rivolgendosi all’ONA al numero verde 800034294 si può richiedere una consulenza gratuita per conoscere i propri diritti e avviare la tutela previdenziale e risarcitoria.

Numero verde ONA

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