Sono vittime del dovere coloro che hanno subito infermità per motivi di servizio, nelle attività identificate nell’art. 1 co. 563 della L. 266/05.
Invece, sono equiparati vittime del dovere coloro che hanno subito queste infermità per servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà. Ciò in forza di quanto stabilito dall’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006.
Rientrano in quest’ultima fattispecie i casi di infermità per causa di servizio in seguito ad esposizione ad amianto. In particolare, coloro che sono stati esposti alle fibre di asbesto perché imbarcati nelle unità navali nella Marina Militare Italiana. Infatti, con l’art. 20 della Legge 183/2010, è stato riconosciuto a queste vittime lo status di vittime del dovere, oltre al risarcimento del danno.
Quella della tutela delle vittime dell’amianto, nell’adempimento dei doveri è uno dei cavalli di battaglia dell’Avv. Ezio Bonanni, protagonista delle cronache giudiziarie. Infatti, sono centinaia i casi per i quali sono stati ottenuti i riconoscimenti e le tutele.
L’Osservatorio Nazionale Amianto, con la guida del suo Presidente, l’Avv. Ezio Bonanni, ha ottenuto significativi risultati.
Indice dei contenuti Chi sono? Tutela delle vittime Il parere del Consiglio di Stato Le condizioni di rischio delle Forze Armate Vittima del dovere benefici e prestazioni La tutela dei superstiti ONA News, uranio impoverito Tempo stimato di lettura: 5 minuti |
Le vittime del dovere: chi sono?
Sono vittime del dovere coloro che hanno subito infermità nell’adempimento di un dovere fondamentale. Così, nell’art. 1 comma 563 della Legge 266/2005, sono riportati i casi per i quali in caso di infermità vi è la tutela:
- nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento del servizio di ordine pubblico;
- nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
- in operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, carattere di ostilità”.
Equiparazione vittime del dovere: malattie professionali
In molti contesti, l’adempimento del dovere è svolto in esposizione a sostanze cancerogene. Oltre al rischio amianto, c’è quello dell’uranio impoverito, radiazioni ionizzanti, non ionizzanti e vaccinazioni plurime.
Queste esposizioni a sostanze cancerogene e tossico nocive, provocano danno biologico e in molti casi il decesso. In relazione a tali infermità, è riconosciuto a queste vittime lo status di equiparato a vittime del dovere.
In molti casi, le vittime sono coloro che hanno svolto attività nelle Forze Armate e nel Comparto Sicurezza. Sia il personale civile che quello militare hanno un’elevata incidenza di casi di malattie e decessi.
Poi, c’è tutto il Comparto Sicurezza: Polizia di Stato, Guardia di Finanza, etc.. Inizialmente, erano state riconosciute solo le vittime della Marina Militare Italiana. Successivamente, anche grazie all’impegno dell’ONA e dell’avv. Ezio Bonanni, tutte le vittime hanno ottenuto il riconoscimento dei propri diritti.
Marina Militare: vittime del dovere e condanne penali
Nell’ambito della Marina Militare, con l’art. 20 della L. 183/2010, abbiamo fatto dei passi avanti. Tuttavia, ciò non è bastato. La Marina Militare subisce anche la recente indagine della Procura di Taranto. Negli ultimi tempi, si sono susseguite condanne anche in penale. Con Cass. Sez. Lav. 823 del 2021, è stata posta la parola fine: le vittime debbono essere riconosciute. Si tratta della equiparazione a vittime del dovere. Gli stessi principi, poi, sono stati applicati anche a tutte le vittime dell’amianto nelle Forze Armate.
Vittime del dovere e uranio impoverito
Questa evoluzione normativa ha poi riguardato anche l’uranio impoverito e gli altri cancerogeni, come l’amianto. Si può chiedere la equiparazione vittime uranio impoverito, v. Consiglio di Stato, sentenza n. 5816/2021.
Vittime del dovere news con Il Giornale Dell’Ambiente
Le news vittime del dovere con “Il Giornale dell’Ambiente“, sono nella disponibilità di tutti i cittadini.
L’informazione è un punto chiave, anche per la tutela legale delle vittime e dei loro familiari. Per questo motivo vengono riportate per le vittime del dovere novità.
Questo giornale, che riporta tutte le novità vittime del dovere, si avvale della collaborazione dell’ONA e dell’Avv. Ezio Bonanni, per fornire il servizio di assistenza legale.
Grazie all’informazione, tutte le vittime, e anche i superstiti, si possono aggiornare sulla giurisprudenza, per la tutela dei loro diritti.
In particolare, è possibile attivare il percorso per il riconoscimento della causa di servizio. Poi, la tutela con il riconoscimento dello status di vittima del dovere, così da ottenere gli indennizzi previdenziali. Inoltre, questi riconoscimenti, rappresentano delle vere e proprie confessioni per il risarcimento del danno.
In caso di decesso, gli importi maturati dalla vittima sono liquidati agli eredi. Inoltre, gli stretti congiunti hanno diritto al risarcimento del danno diretto.
In questa testata è possibile ottenere tutte le vittime del dovere ultime notizie.
I diritti estesi a tutte le vittime (Consiglio di Stato)
Il parere del Consiglio di Stato, n. 02526/200 del 01/06/2010, ha precisato che il diritto spetta a tutti coloro che hanno subito un danno. Infatti, questo principio del riconoscimento dello status di vittima del dovere non può essere circoscritto.
Così, allo stesso modo per vittime del dovere equiparazione. Quindi tutti coloro che appartengono alle Forze Armate e al Dipartimento di Pubblica Sicurezza, hanno questi diritti. Ciò che rileva non è soltanto il danno da amianto, ma anche quello ad altri agenti nocivi.
Questo è molto importante perchè oltre all’amianto ci sono state altre esposizioni. Anzi, per effetto di SS.UU. 22753/2018, questo diritto spetta a tutti coloro che hanno subito dei danni nell’adempimento di un dovere.
Il Consiglio di Stato ha valorizzato la condizione dei militari e la loro dedizione. Infatti, vi è il riconoscimento dei diritti dei c.d. equiparati.
Così: “ai fini del riconoscimento della condizione di equiparato alla vittima del dovere, è necessario e sufficiente che il militare abbia contratto l’infermità in occasione o a seguito dello svolgimento della attività di servizio a bordo di unità navali, ovvero su mezzi o in infrastrutture militari nei quali era documentalmente presente amianto”.
Le SS.UU. 22753/2018 precisano che questo diritto spetta a tutti indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato.
Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha sancito ultimamente, con sentenza 17440 del 2022, l’imprescrittibilità del diritto allo status di vittima del dovere. Il principio era chiaramente compreso nell’art. 2934 del Codice civile (“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge”), ma è anche legato agli articoli 2 e 38 della Costituzione.
La prescrizione potrebbe riferirsi soltanto ai ratei già maturati, prima dei 10 anni dalla domanda amministrativa.
La Suprema Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che: “l’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.
Il riconoscimento delle vittime nelle Forze Armate
I primi riconoscimenti di queste vittime sono dovuti all’entrata in vigore dell’art. 20 della L. 183/2010, per quanto riguarda la Marina Militare. Come già detto, successivamente, i riconoscimenti sono stati estesi anche alle vittime dell’Esercito e dell’Aeronautica. La chiave di volta per tali riconoscimenti è costituita dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Tra le tante: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 823/2021. Quindi, la giurisprudenza è ormai consolidata ed estesa anche ad altri rischi. Tra questi, come già precisato, le vittime dell’uranio impoverito, e dei vaccini contaminati.
Infatti, l’Avv. Ezio Bonanni, audito dalla Commissione Parlamentare d’Inchiesta il 06.12.2017, ha denunciato questa situazione di rischio.
Non solo amianto, ma anche uranio impoverito, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, vaccini contaminati. Nel corso dell’audizione sono state depositate prove decisive. Queste dichiarazioni (dell’Avv. Ezio Bonanni), risultano richiamate nella relazione finale (07.02.2018) della Commissione Parlamentare d’Inchiesta della Camera dei Deputati.
Questa relazione è stata poi trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma (pag. 20). Oltre al rischio amianto, sono emersi anche gli altri rischi e l’epidemia di tumori.
Ci sono anche i casi delle contaminazioni, come quella del Col. Carlo Calcagni, che ha rilasciato precise dichiarazioni anche alla Tv dell’ONA.
Sulla base di queste prove si sono intensificate le azioni dell’ONA in tutto il territorio nazionale, per la tutela dei diritti delle vittime.
Quali sono i diritti di queste vittime? E come ottenerli?
Tutte queste vittime debbono essere tutelate. Oltre al riconoscimento delle prestazioni previdenziali, vi è il diritto del risarcimento del danno.
Sulle prestazioni previdenziali:
- Speciale elargizione (€200.000 una tantum)
- vittime del dovere assegno vitalizio mensile (€500,00 mensili)
- Speciale assegno vitalizio vittime del dovere (speciale elargizione vittime dovere di €1.033,00 mensili)
- Incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5%, ai fini della pensione e indennità di fine rapporto, o altro trattamento equipollente;
- Aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buona uscita;
- Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
- Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
- Borse di studio vittime del dovere esenti da imposizione fiscale;
- Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
- Assistenza psicologica a carico dello Stato;
- Esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici;
- Equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- Perequazione con i benefici previsti per le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
Elenco della graduatoria delle vittime per gli indennizzi
L’elenco delle vittime del dovere è riportato nella relativa graduatoria nazionale vittime del dovere.
La graduatoria vittime del dovere è in continuo aggiornamento e consultabile gratuitamente dal sito della Guardia di Finanza.
La tutela dei superstiti delle vittime del dovere
L’ONA e l’avv. Ezio Bonanni hanno ottenuto significativi risultati anche nella tutela dei c.d. superstiti. Infatti, oltre alla vittima primaria, in caso di decesso, gli eredi hanno diritto alle prestazioni maturate dal defunto.
In più, gli stessi superstiti, generalmente gli eredi legittimi, hanno diritto alle prestazioni di vittima del dovere. La legge vittime del dovere è sancita dall’art. 6 della Legge 466/1980.
Tutta la problematica ruota intorno ai figli non a carico della vittima, se concorrono con il coniuge. Infatti, in base all’art. 6, 1 comma, n.2, il diritto alla speciale elargizione spetta ai “figli” in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione. Poi ci sono i “genitori”, “fratelli e sorelle” se conviventi a carico.
Questa norma è circoscritta alla speciale elargizione, ed è superata dalla successiva elaborazione normativa. In più l’art. 20 della Legge 183/2010 supera ogni selezione tra aventi diritto. In particolare per quanto riguarda i figli.
Si tratta di una normativa specifica e successiva a quella dell’art. 6, comma 1, n. 2 della Legge 466/1980. Per questi motivi l’avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati.
Normative riguardo i superstiti vittime del dovere
Infatti, il Ministero di ostina a sostenere che i figli non a carico fiscale non avrebbero diritto a tali prestazioni. Tuttavia, la giurisprudenza di merito è confortante.
Tanto è vero che il Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, sentenza n. 2334/2017, e la Corte di Appello di Salerno, Sez Lav. 458/2019, hanno confermato la sussistenza del diritto anche per i figli non a carico. Questo principio è stato ulteriormente ribadito più recentemente da diverse sentenze vittime del dovere. Una di queste è Corte di Appello di Genova, Sentenza n. 575/2019.
L’interpretazione della L. 466/1980
L’appiglio su cui fanno leva i Ministeri, come quello delle Difesa, per negare i diritti ai figli di vittime del dovere, si basa sull’art. 6 della L. 466/1980 e su SS.UU. 22753/2018. Tuttavia, l’Avvocato Bonanni contrasta questa posizione.
Infatti, secondo l’avvocato, l’articolo della Legge 466 fa riferimento alla sola speciale elargizione. Mentre SS.UU. 22753/2018 prende in considerazione i fratelli e sorelle non a carico, e non i figli.
Recentemente, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza della Sezione Lavoro n. 8628/2024 ha ulteriormente discusso sull’estensione dei benefici vittime del dovere riservati al figlio, qualora egli non si trovi più a carico del familiare deceduto. A seguito di tale pronuncia, gli atti sono adesso stati rimessi alle Sezioni Unite.
Tuttavia, continua l’impegno dell’ONA e del suo presidente affinché non ci sia più alcuna discriminazione sulla tematica tanto discussa.
L’ONA continuerà a battersi anche perchè le vittime del dovere e le vittime del terrorismo siano equiparate. Durante questi ultimi anni, infatti, è evedente come la disciplina tra le due categorie di vittime si sia uniformata, pur restando distinta (SS.UU. 22753 del 2018).
L’avvocato Bonanni è convinto che la normativa dia una definizione unitaria di superstite e di orfano di vittima del dovere, senza prevedere alcuna distinzione. Come aveva già sottolineato quando fu sentito, nell’ottobre 2019, dalla I Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica.
Orfani non a carico: la giurisprudenza ha fatto giustizia
Nonostante la questione sia ormai stata superata dalla più recente giurisprudenza, già la Corte di Cassazione aveva riconosciuto delle eccezioni per gli orfani non a carico fiscale, qualora questi si trovino in casi di assenza del coniuge della vittima, oppure se questi non è titolare di pensione.
“I superstiti delle vittime del dovere – si legge nella sentenza n. 11181 del 6 aprile 2022 – aventi titolo – in virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 – al beneficio di cui all’art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall’art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all’epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita”.
La discriminazione violerebbe principi costituzionali e comunitari
La discriminazione tra figli a carico e non a carico violerebbe tra l’altro, secondo l’avvocato Bonanni, anche principi costituzionali. Invece che puntare sulla equiparazione alle vittime del terrorismo, infatti, nel tempo ha preferito riferirsi alla pari dignità sotto il profilo costituzionale. Principio riconosciuto anche dalla normativa comunitaria.
Non sarebbero stati, così, considerati l’art. 3 della Costituzione, sull’uguaglianza, e gli artt. 29, 30, 31, 35, 36 e 38. L’art. 36, infine, lega la tutela della famiglia alla tutela del lavoro, riconoscendo al lavoratore il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa anche per i familiari.
Anche la normativa comunitaria disciplina gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli artt. 153 e 156 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea assicura la più ampia tutela estesa ai superstiti, e l’art. 157 dello stesso TFUE fa divieto di ogni discriminazione.
Per questo l’Avv. Bonanni continuerà a chiedere la disapplicazione dell’art. 6, co.1, n.1, della Legge 466 del 1980. Non è escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, al fine di ottenere una pronuncia in relazione alla compatibilità della normativa interna rispetto a quella comunitaria.
Vittime del dovere benefici: risarcimento dei danni
Nel caso di danno biologico conseguente ad infermità, o a maggior ragione nel caso di decesso, è dovuto il risarcimento dei danni. Infatti, le prestazioni previdenziali di vittima del dovere sono solo degli indennizzi.
Per cui, alla vittima del dovere, oltre alle prestazioni previdenziali, è dovuto l’integrale risarcimento del danno. Infatti, la vittima del dovere subisce dei pregiudizi, prima di tutto non patrimoniali (danno biologico, morale ed esistenziale). Poi ci sono i danni patrimoniali. Anche a voler scomputare le prestazioni previdenziali, sussiste comunque il diritto all’integrale ristoro di tutti i danni subiti.
Vittima del dovere: come ottenere la tutela dei diritti
Nel caso in cui ci fosse un danno biologico per infermità, a questo punto oltre all’azione in sede previdenziale, occorre agire per il risarcimento.
In molti casi, sono stati attivati i procedimenti penali, come per esempio il caso della Marina Militare. Quindi, se è così, la vittima e in caso di decesso i suoi familiari, si possono costituire parte civile nel procedimento.
Esercizio dell’azione civile nel processo penale
Infatti, la vittima, oppure in caso di decesso i suoi familiari, possono costituirsi parte civile e quindi chiedere il risarcimento di tutti i danni.
Lo strumento tecnico processuale si articola anche con la richiesta di citazione del responsabile civile, in questo caso è il datore di lavoro. Così, in caso di condanna, risponde in solido anche il Ministero, ovvero il titolare del rapporto di lavoro di coloro che si sono resi responsabili.
L’azione risarcitoria dei militari al TAR
In più, in sede civile, la vittima può agire di fronte al TAR (Pubblico impiego non privatizzato). In caso di militari di leva, la giurisdizione è quella del giudice ordinario anche per le azioni risarcitorie (SS.UU. 3040/2013). Lo stesso TAR Lazio con sentenza n. 11910/2020 ha confermato il richiamato orientamento della Suprema Corte di Cassazione.
Risarcimento del danno per i familiari
In caso di decesso, sono i familiari a poter agire, sia come eredi che per i danni iure proprio. Per questi ultimi vi è sempre la giurisdizione del giudice ordinario.
Su questi principi va richiamata la giurisprudenza. Così in giurisprudenza SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014 in precedenza SS.UU. 3183/2012.
Quantificazione del danno non patrimoniale
La Corte di Cassazione, con sentenza delle Sezioni Unite 6215/2022 ha messo nero su bianco i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità. Anche per le vittime del dovere si applica il DPR 181/2009. La sentenza della Cassazione permetterà un risarcimento più omogeneo tra le vittime, evitando così che le Commissioni mediche valutino con diversi punteggi i danni delle vittime del dovere ed equiparati.
Le prestazioni sia previdenziali che risarcitorie si misurano sul grado di invalidità. In caso di lesione inferiore al 25%, gli assegni non sono dovuti. Lo speciale assegno vitalizio e l’assegno vitalizio mensile sono erogati solo a coloro che hanno un grado di invalidità superiore al 25%.
Amianto: la strage nelle Forze Armate
L’utilizzo di amianto nelle unità navali, piuttosto che nelle basi a terra, in Marina come nelle altre Forze Armate, è all’origine dell’epidemia di casi di mesotelioma.
Infatti, questi minerali, tra cui anche il crisotilo, sono altamente cancerogeni, come richiamato dalla IARC. Tanto è vero che, oltre all’asbestosi, causano anche il mesotelioma (vedi il VII rapporto mesoteliomi). Così il tumore del polmone, ancora quello della laringe, ovaie. Traccia un quadro impietoso la relazione finale della Commissione d’Inchiesta, che fa riferimento a 830 casi di mesotelioma. In più la violazione di regole cautelari.
Ancora a tutt’oggi, le unità navali della Marina, se costruite prima del 1992 contengono amianto. Quindi è necessaria ed indispensabile la bonifica come prevenzione primaria. Oltre che chiaramente all’assistenza medica e la tutela previdenziale e risarcitoria.
Anche le altre malattie dell’amianto continuano a mietere vittime tra coloro che hanno svolto servizio nella Marina Militare, nell’Esercito e nell’Aviazione.
Marina Militare e procedimenti penali
In base alla strage di persone, civili e militari, in Marina, è in corso il processo penale presso la Corte di Appello di Venezia. Inoltre, sono in corso altre indagini del cosiddetto “Marina Ter”.
Intanto, il Tribunale civile di Roma continua ad emettere le sentenze di condanna del Ministero della Difesa al risarcimento del danno.
Per informazioni sul risarcimento del danno amianto marina militare può essere contatta l’ONA.
Vittime del dovere esposte a uranio impoverito
Tra gli agenti altamente lesivi della salute umana, vi sono anche le vittime dell’uranio impoverito. Come ricostruito dal Col. Carlo Calcagni, nel corso della puntata Vittime del dovere, l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito ha causato non meno di 400 morti.
I militari sono stati impiegati nelle missioni all’estero, come in quelle del Kosovo e del Golfo. In quelle circostanze è stato fatto uso uso di proiettili all’uranio impoverito, esponendo i soldati a gravi rischi per la salute.
L’ONA ha vinto numerose battaglie a favore dei militari esposti all’uranio impoverito che hanno sviluppato malattie uranio impoverito.
Attraverso alla difesa legale riservata alle vittime di uranio impoverito si può richiedere la causa di servizio e il riconoscimento dello status di vittima del dovere. In caso di decesso, i diritti debbono essere costituiti in favore dei superstiti vittime del dovere uranio impoverito.
Approfondisci nella pagina tutela legale e nella sezione dedicata alle news vittima del dovere, che riporta tutte le ultime novità vittime del dovere.