Il danno catastrofale che è detto anche danno catastrofico, è il pregiudizio che la vittima subisce perché lucidamente consapevole del suo “fine vita”.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il presidente, l’Avvocato Bonanni, hanno ottenuto significativi risultati nella tutela di tutte le vittime. Infatti, l’associazione tutela la vita umana e l’incolumità di tutti i cittadini, in sussidiarietà.
Tuttavia, come più volte ribadito, la tutela risarcitoria non restituisce la vita a coloro che l’hanno perduta. Per questi motivi è indispensabile prevenire ogni rischio per la vita. Tra questi ci sono i rischi idrogeologici, quelli sismici e tanti altri, responsabili di lutti e tragedie.
Tra i settori di rischio c’è, prima di tutto, quello lavorativo, per l’elevato utilizzo di cancerogeno e agenti tossico nocivi. Uno dei casi emblematici è proprio quello del rischio amianto. Per chiedere la tua consulenza gratuita, farne richiesta all’associazione.
Amianto: disastro ambientale e danno catastrofale
Il danno catastrofale, proprio in relazione alla sua specificità, si lega a casi di lutti e tragedie. Incidenti stradali, malattie irreversibili e anche infezioni da Covid-19 ne sono il tragico esempio. Proprio il Covid-19 e la sua morte lenta, prima che ci fossero i vaccini, ha rappresentato il tragico esempio negli ultimi anni.
Si pensi ancora alle alluvioni, con macchine che vengono trasportate dalla valanga di acqua, con a bordo le vittime: persone che sanno di poter morire. Questo vale anche per i casi di naufragio, come quello della Costa Concordia.
In molti casi, anche quando vi è la sopravvivenza, lo scampato pericolo lascia strascichi. Per questo è fondamentale agire con la prevenzione.
La prevenzione primaria a tutela della vita umana
La triste e tragica vicenda degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, ci insegna quanto sia importante la prevenzione primaria.
Quindi, mantenere tutti gli ambienti salubri, evitando l’inquinamento ambientale, e garantire la sicurezza sul lavoro è fondamentale. Infatti, serve a poco risarcire il danno, anche quello catastrofale.
Il costante aumento del numero dei casi di neoplasie e di mortalità per cancro riscrive anche la logica della tutela della salute. Quindi, l’Osservatorio Nazionale Amianto e lo stesso Avv. Ezio Bonanni hanno più volte rimarcato la necessità di prevenire, di bonificare i siti contaminati, da amianto ma anche da altri cancerogeni. Infatti, sono centinaia gli agenti cancerogeni, come alcuni metalli pesanti, il benzene e i suoi derivati.
La stessa logica dell’agricoltura sostenibile e dell’alimentazione sostenibile si lega a questa nuova concezione. Infatti, la deforestazione, l’urbanizzazione generalizzata, la distruzione dei corsi d’acqua sono alla base dei disastri. Un ruolo fondamentale è anche quello giocato dal cambiamento climatico, dalle inondazioni sempre più frequenti e tanto altro.
Anche la stessa classe politica è chiamata a essere più lungimirante, anche se i recenti eventi di guerra non promettono nulla di buono.
Danno catastrofale e malattia amianto
Un caso esemplificativo è quello dell’amianto, il terribile cancerogeno del terzo millennio, che continua a uccidere. Occorre fermare questa strage. Per farlo, come abbiamo detto, è fondamentale la bonifica, così come la tutela dell’ambiente.
Le fibre dei minerali di asbesto, se inalate o ingerite, sono dannose per la salute. Provocano infiammazione e l’insorgere di gravi neoplasie. Tra le malattie asbesto correlate ci sono il mesotelioma, il tumore del polmone, l’asbestosi e tante altre.
Ciò è confermato anche dall’ultima monografia IARC. Inoltre tutte ultime notizie riguardanti il problema amianto sono disponibili nella categoria “news amianto“.
La particolarità di queste malattie è la scarsa probabilità di guarigione e una sopravvivenza limitata. In molti casi, in particolare per il mesotelioma, la diagnosi si ottiene a pochi giorni dall’esito infausto. In questi casi, la vittima è lucidamente consapevole di dover morire. Subisce la sofferenza massima anche se circoscritta nel tempo.
In questi casi, grazie all’impegno dell’Avv. Ezio Bonanni, sono stati ottenuto risultati significativi. Questi danni sono stati liquidati con condanna a carico del datore di lavoro.
Il risarcimento dei danni, compreso il danno catastrofale o danno catastrofico, è un momento cruciale, anche per la prevenzione. Infatti, proprio grazie alle vittorie giudiziarie dell’ONA e alle numerose condanne anche con importi elevati, si è preso consapevolezza del rischio.
Per pensare a quello nelle scuole, nel VII Rapporto Mesoteliomi, i casi sono saliti a 34, solo tra personale docente e non docente. In precedenza, invece, questo rischio amianto nelle scuole era misconosciuto.
Risarcimento danno catastrofale: definizione
Il danno catastrofale indica la sofferenza, spirituale e intima, patita dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita.
In altre parole consiste nella percezione della morte incombente, di una catastrofe non evitabile ma che inesorabilmente si avvicina.
Questo danno da paura di morire, in conseguenza della condotta di terzi, viene inteso come una componente del danno non patrimoniale (ex art. 2059 Codice Civile) di tipo morale. Per questo è anche detto danno morale soggettivo o danno morale terminale.
Per approfondire i vari aspetti della tutela risarcitoria è consigliabile consultare il testo dell’Avv. Ezio Bonanni, “Il danno da Amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale“.
Il danno catastrofale, pregiudizio morale per lucida consapevolezza della morte, rientra nella componente dei danni.
Poi ci sono tutti gli altri danni che devono essere risarciti, compresi i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale).
In caso di decesso, sussiste anche il diritto al danno tanatologico.
Danno catastrofale come danno da lucida agonia
Si tratta di una voce di danno che attiene alla psiche del soggetto. Essendo cosciente nell’intervallo di tempo che va dall’evento lesivo all’evento morte, si rende conto dell’arrivo imminente del decesso.
Per tale ragione, questo pregiudizio è anche denominato “danno da lucida agonia”.
Per questo motivo è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima è in grado di comprendere che la propria fine è imminente. Infatti, trattandosi di danno-conseguenza, per accertare an debeatur occorre la prova della “cosciente e lucida percezione” dell’ineluttabilità della propria morte.
Secondo la Corte di Cassazione n.6754/11 è necessaria la “consapevolezza in capo alla vittima dell’imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite”. Se non ci fosse, non esisterebbe l’antefatto logico (recte fattore) determinante la sofferenza.
Inoltre, deve sussistere un apprezzabile lasso di tempo tra l’intuizione dell’approssimarsi della morte e il decesso.
Tuttavia ,secondo Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 13/10/2020) del 5 maggio 2021, n. 11719: “danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’integrità della sofferenza medesima“.
Riconoscimento del danno catastrofale nella giurisprudenza
Il danno catastrofale è inerente alla valutazione di un bene essenziale, la vita. La sua salvaguardia è riconosciuta dall’art. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dall’art. 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Inoltre trova un implicito riconoscimento nella categoria dei diritti inviolabili dall’art. 2 della Costituzione Italiana.
Il bene vita assume rilevanza in termini economici in quanto, la sua lesione può essere fonte di risarcimento (ex art. 2059 del Codice Civile).
Secondo la recente giurisprudenza il danno catastrofale è una forma lessicale descrittiva di un pregiudizio morale di estrema intensità. Riflette il senso di disperazione vissuto del soggetto in attesa consapevole della morte, evento avvertito come ineluttabile.
Calcolo danno iure hereditatis
Per il riconoscimento di questo tipo di pregiudizio, secondo Cass. n.29492/2019, sono indispensabili:
- lo stato di coscienza e la comprensione, da parte della vittima, della propria irrimediabile condizione clinica;
- la non immediatezza del decesso seguito alle lesioni, dovendo la vittima permanere in vita per un intervallo di tempo minimo ma oggettivamente apprezzabile.
Quindi la Corte esclude il risarcimento del danno se, nel periodo di sopravvivenza, il soggetto versi in stato di totale incoscienza.
Il danno catastrofale è quindi un danno morale soggettivo, che deve prima entrare a far parte del patrimonio della vittima. Poi, eventualmente, può essere invocato dagli eredi come danno iure hereditatis.
Danno morale terminale o danno biologico terminale?
Il danno catastrofale o danno morale terminale non va confuso con il danno biologico terminale. Più volte la giurisprudenza è stata in conflitto sul riconoscimento dell’uno o l’altro danno.
Una parte di essa lo considera di natura morale, in quanto non vi sarebbe alcun riferimento al profilo della durata del pregiudizio, tipico del danno biologico, bensì solo all’intensità della sofferenza.
Si è poi sviluppato un altro orientamento minoritario a sostegno della tesi della natura biologica di tale profilo. La particolare intensità della sofferenza patita dalla vittima nell’intervallo temporale andrebbe a sopperire la valutazione della durata del pregiudizio e della brevità della vita residua.
Tuttavia, le Sezioni Unite hanno privilegiato la tesi della natura morale del danno catastrofale. Infatti sostengono che la sofferenza provata dalla vittima si esplicherebbe in un forte e intenso turbamento che, però, non potrebbe essere ricondotto ad una patologia della psiche, requisito del danno biologico.
Inoltre, a differenza del danno biologico terminale, l’intervallo di tempo non assume nel danno catastrofale precipua rilevanza, in quanto viene dato maggior rilievo all’aspetto psicologico–cognitivo, il cosiddetto profilo “dell’intensità della sofferenza provata” (Cass. n. 16993/2015; S.U. n. 8360/2010).
Le differenze tra le tipologie di danno terminale
In tale contesto la Corte di Cassazione n. 6691/2018 ha negato il riconoscimento del danno morale terminale, riconoscendo invece il biologico terminale. Inoltre ne ha illustrato le differenze:
“Il danno tanatologico, indicato in termini di danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico (Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26772; Cass. Sez. Un. 11/11/2008 n. 26773), subito dalla vittima per la sofferenza provata nell’avvertire coscientemente l’ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell’intensità della sofferenza provata (Cass. 20/8/2015 n. 16993; Cass. 8/4/2010 n. 8360; Cass. 23/2/2005 n. 3766; Cass. 1/12/2003 n. 18305), a prescindere dall’apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima.
Nella diversa ipotesi di morte cagionata dalla lesione, quando tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, viene ritenuto risarcibile il danno biologico terminale (Cass. 28/8/2007 n. 18163), e per il tempo di permanenza in vita(Cass. 16/5/2003 n. 7632) in quanto sempre esistente, per effetto della percezione, anche non cosciente, della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita (Cass. 28/8/2007, n. 18163) ed il diritto di credito al relativo risarcimento viene ritenuto quindi trasmissibile iure hereditatis (Cass. 23/2/2004 n. 3549; Cass. 01/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 14/3/2003 n. 3728; Cass. 2/4/2001 n. 4783; Cass. 10/2/1999 n. 1131; Cass. 29/9/1995 n. 10271).
É stato altresì affermato che il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute, anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. 23/2/2004 n. 3549) in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (Cass. 23/2/2005, n. 3766).”
Come si calcola il risarcimento del danno terminale?
Il danno terminale è il danno liquidabile iure proprio alla vittima del fatto illecito, per le lesioni mortali riportate, a condizione che la morte avvenga dopo un apprezzabile lasso di tempo (Cassazione, sentenza n.1530 del 2015).
Perciò, affinché sia risarcibile il danno terminale, deve essere provata la percezione del decesso imminente da parte del soggetto danneggiato.
Questo pregiudizio ricomprende al suo interno ogni sofferenza fisica e psichica patita dalla vittima (danno biologico terminale e catastrofale).
Il periodo di tempo risarcibile per questa voce di danno è limitato. Infatti si è stabilito che, trascorsi 100 giorni, il danno terminale non può protrarsi. Quindi, dopo tale lasso di tempo, torna ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo.
Il danno biologico terminale viene quantificato come inabilità temporanea e liquidato in base agli importi massimi previsti per il danno biologico temporaneo assoluto, secondo le tabelle del Tribunale di Milano.
Si è stabilito di assegnare ad ogni giorno di sofferenza una valutazione monetaria decrescente, che eguaglia il valore del danno biologico temporaneo ordinario al 100° giorno.
I primi 3 giorni possono essere risarciti secondo valutazioni personalizzate del giudice, in base alla gravità eccezionale dell’evento, fino a un massimo di 30.000 euro. Successivamente la liquidazione del danno sarà comunque personalizzabile, a seconda del caso, fino ad un aumento massimo del 50% del valore espresso nelle tabelle.
Il risarcimento del danno biologico terminale può essere aumentato, con criteri equitativi puri, qualora la vittima abbia subito anche della sofferenza psichica, conseguente la consapevolezza della compromissione del proprio stato di salute (sentenze n.15395 del 2016 e n.23183 del 2014).
Danno catastrofale: quantificazione del risarcimento
Per quanto riguarda il danno catastrofale, il risarcimento è iure hereditatis. Quindi è trasmissibile agli eredi della vittima. La sola condizione è che il decesso non sia sopravvenuto immediatamente o dopo brevissimo tempo. Inoltre la vittima deve aver avuto consapevolezza dell’inevitabilità della sua situazione.
Questo pregiudizio è liquidabile dal giudice esclusivamente in via equitativa. In più tiene conto dell’enormità della sofferenza psichica patita e della durata di tale sofferenza (Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 16592/2019).
Come ottenere assistenza legale e medica?
L’ONA tutela i diritti di tutte le vittime di malattia professionale asbesto correlata.
Grazie alla squadra di medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita.
Inoltre, l’Avv. Bonanni e il suo team di legali esperti forniscono una consulenza legale. Il fine è tutelare di coloro che ne fanno richiesta per ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali, oltre al ristoro dei danni subiti.