Danni da vaccinazione per i militari

I vaccini sono molto importanti. Tuttavia si sono verificati danni da vaccinazione per i militari. I militari italiani corrono molti rischi, tra cui anche essere sottoposti a una vaccinazione “sconsiderata”.

Infatti, tutti coloro che fanno parte dell’esercito sono stati sottoposti a vaccinazioni multiple. Sono perciò esposti ai danni vaccini che possono causare gli additivi e la presenza di metalli pesanti.

Questa pratica vaccinale erronea e lo stress si sommano all’esposizioni ad agenti cancerogeni che può avvenire sui territori di guerra. Infatti i militari in missione sono esposti a fattori di rischio come l’amianto, l’uranio impoverito, radiazioni ionizzanti e nano particelle.

Per tali motivi, il numero di malattie e tumori manifestatesi tra il personale militare è molto alto. Quindi sembra esserci un legame tra vaccini militari e l’insorgenza di tumori.

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avv. Bonanni, sono in prima linea per tutelare i diritti delle vittime. In particolare assistono tutti i militari che hanno subito danni da vaccinazione. Offrono una serie di servizi di assistenza medica e legale.

Tieniti informato leggendo questa guida e chiedi una consulenza gratuita all’ONA e all’Avvocato Bonanni.

Indice dei contenuti
 
  • La composizione dei vaccini e come agiscono sull’organismo

  • I pericoli alla salute dei militari per errate pratiche di vaccinazione

  • I risultati della Commissione d’Inchiesta

  • Come salvaguardare i diritti dei militari a rischio?

  • Servizi di assistenza medica e tutela legale dell’ONA


  • Tempo di lettura stimato: 9 minuti

    Cosa sono i vaccini e cosa contengono?

    I vaccini sono molto importanti ed efficaci per debellare malattie endemiche e pandemiche. Consistono in una preparazione artificiale nella quale sono contenuti agenti patogeni opportunamente trattati.

    Sono somministrati allo scopo di fornire un’immunità acquisita. Infatti, la vaccinazione sfrutta attivamente la memoria immunologica. Ciò consente al corpo di sviluppare un sistema di difesa contro un batterio o un virus.

    Adiuvanti e conservanti nei vaccini

    Ogni vaccino è composto da adiuvanti e conservanti. Gli adiuvanti sono utili a esaltare la risposta immunitaria dell’organismo vaccinato, inducendo una reazione infiammatoria.

    Esistono due tipi di adiuvanti di Freund, chiamati così in onore dello scienziato che li scoprì. Il primo è l’adiuvante incompleto, un’emulsione di acqua e oli minerali (essenzialmente paraffina) nella quale viene miscelato l’antigene. Il secondo, invece, è quello completo che comprende, oltre all’antigene utilizzato per immunizzare, il Mycobacterium tuberculosis ucciso termicamente in un’emulsione di acqua e oli non metabolizzabili.

    Lo scopo e il meccanismo d’azione sono però gli stessi in entrambe le tipologie. Si stimola la produzione di anticorpi inducendo una reazione infiammatoria, così da attirare le cellule interessate dall’antigene.

    Tra gli adiuvanti utilizzati c’è l’idrossido di alluminio, che, oltre a richiamare le cellule competenti, induce la formazione di un piccolo granuloma. Questo permette, infatti, all’antigene di essere liberato un poco alla volta, determinando una maggiore quantità di anticorpi.

    Purtroppo, però, in alcuni casi, i composti d’alluminio utilizzati possono essere nocivi per il sistema nervoso e per i reni. Quindi si deve tener conto dei diversi gradi di suscettibilità individuale, anche in dipendenza da condizioni di sinergismo e di potenziamento tossicologico.

    I conservanti, invece, servono a proteggere il preparato dallo sviluppo di eventuali spore fungine o batteri. Il loro scopo è quindi ridurre gli sprechi delle preparazioni e i costi di produzione.

    Tuttavia, spesso i conservanti sono derivati organici del mercurio. Per esempio, il metilmercurio e l’etil-mercurio, neurotossici, sono liposolubili e possono varcare la barriera emato-encefalica, avendo effetti sul tessuto cerebrale. Perciò spesso i vaccini contengono metalli pesanti.

    Vaccinazione dei militari in missione e danni alla salute

    I militari impiegati in missione, sia in Italia che fuori dai confini nazionali, sono stati sottoposti ad un programma vaccinale errato. Infatti la vaccinazione prevedeva:

    • più vaccini con un’unica somministrazione (fino a 16);
    • eccessiva quantità del principio;
    • somministrazione poco prima della partenza in missione;
    • pluridosaggio della somministrazione.

    Inoltre non sono state effettuate analisi pre-vaccinali e verifiche post-vaccinale.

    L’insieme di queste pratiche erronee e superficiali ha determinato l’insorgere di malattie e neoplasie in molti militari. Si stima che 8.000 abbiano contratto una patologia e 4.000 siano i decessi causati dalla vaccinazione sconsiderata e dall’esposizione successiva ad altri cancerogeni.

    La pratica vaccinale errata e la mancanza di controlli ha fatto sì che i militari siano stati esposti a gravi danni alla salute e a malattie come:

    • autoimmunità;
    • immunodepressione;
    • iper-immunizzazione;
    • ipersensibilità;
    • predisposizione corporea all’insorgenza di neoplasie.

    Vaccinazione e altri fattori di rischio per i militari

    Oltre che alla vaccinazione errata, i militari sono esposti anche ad agenti cancerogeni molto pericolosi. Per esempio la partecipazione a missioni, dove sono stati utilizzati proiettili a uranio impoverito, ha provocato l’esposizione dei soldati a nanoparticelle di metalli pesanti.

    Le nanoparticelle di metalli pesanti sono quelle di mercurio, cadmio, arsenico, cromo, tallio, piombo e minerali di amianto. Queste hanno un effetto sinergico, aggravato dall’indebolimento delle difese immunitarie, causato dalla somministrazione multipla di vaccini pericolosi.

    Si è discusso della strage di militari italiani, esposti a uranio impoverito e altri cancerogeni, nel quarto episodio di ONA TV “Uranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani“.

    vaccinazione e uranio impoverito

    I rischi alla salute dei militari: Commissione d’Inchiesta

    Dei rischi che corrono i militari italiani se n’è occupata la Commissione d’Inchiesta sull’uranio impoverito. Oltre alla presenza di amianto, uranio impoverito e altri cancerogeni, è emerso che ci fossero anche delle pratiche vaccinali non corrette.

    Si evidenzia come vaccini metalli pesanti e gli additivi contenuti nei vaccini si siano sommati alle radiazioni e nanoparticelle per l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito. Ciò ha fatto sì che molti soldati abbiano contratto patologie tumorali.

    In particolare, la relazione finale della Commissione d’Inchiesta dedica un capitolo alla somministrazione dei vaccini ai militari, chiamato “Effetti delle modalità di somministrazione dei vaccini sui militari”.

    La relazione si sofferma sulla pericolosità delle vaccinazioni militari, evidenziando gli aspetti più controversi:

    • la quantità di vaccino militare supera le dosi consentite;
    • non si effettuano analisi pre-vaccinali;
    • non si valuta il potenziale rischio.

    Inoltre, come ha dichiarato l’Avv. Ezio Bonanni nell’audizione del 06.12.2017 presso la Commissione Parlamentare d’Inchiesta, si contestano al Ministero della Difesa una serie di condotte:

    • vaccinazioni ai militari poco prima della partenza in missione;
    • almeno 5 vaccinazioni esercito alla volta;
    • eccessiva quantità di farmaco, additivi e contaminanti;
    • omissione nella verifica delle condizioni di salute, prima della vaccinazione;
    • mancanza di verifica degli effetti delle vaccinazioni servizio militare.

    Il progetto SIGNUM del Ministero della Difesa

    Nel 2004 il Ministero della Difesa avviò un progetto di ricerca in due fasi chiamato SIGNUM. È lo Studio di Impatto Genotossico nelle Unità Militari e fu presentato nel 2011.

    I risultati hanno dimostrato che ai militari somministravano fino a 5 vaccinazioni per volta. Una tale quantità poteva portare a ossidazioni cellulari e, di conseguenza, alla formazione di tumori.

    Perciò la Commissione ha chiesto l’utilizzo di vaccini esercito monodose e monovalenti, privi di sostanze tossiche. Inoltre le vaccinazioni pericolose dovrebbero essere somministrate presso la sanità pubblica, utilizzando protocolli militari, esami pre-vaccinali e sorveglianza post-vaccinale.

    Danni da vaccinazione: i diritti dei militari

    I militari sottoposti a un’errata prassi di vaccinazione ed esposti a cancerogeni hanno una serie di diritti da salvaguardare.

    Nel caso di malattie, dovute all’esposizione a cancerogeni in missione o alla vaccinazione militare, è necessario verificare la sussistenza del nesso causale.

    Una volta dimostrato il nesso causale, la vittima ha diritto al riconoscimento di vittima del dovere, alla pensione privilegiata e al risarcimento danni.

    Riconoscimento dello status di Vittima del Dovere

    Coloro che hanno subito danni alla salute per la somministrazione di vaccini e sono stati impiegati nelle attività previste dall’art. 1, co. 563, L. 266/05 possono richiedere il riconoscimento di causa di servizio e dello status di Vittima del Dovere.

    Sono compresi anche coloro che sono stati in missioni in particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà, come ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006.

    Le prestazioni previdenziali a cui hanno diritto le vittime del dovere, come quelle che hanno subito danni da vaccini, sono:

    • speciale elargizione;
    • assegno vitalizio mensile di €500;
    • speciale assegno vitalizio di €1.033.00 (oltre perequazioni);
    • assistenza psicologica a carico dello Stato;
    • esenzione del pagamento del ticket per prestazioni sanitarie;
    • aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi;
    • incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%;
    • collocamento obbligatorio con precedenza;
    • esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
    • borse di studio senza imposizione fiscale.

    Vaccinazione e risarcimento danni: Legge 210/1992

    L’art.1 della Legge 210/92 sancisce il riconoscimento di prestazioni economiche di natura previdenziale per coloro che, in seguito a vaccinazioni, hanno subito dei danni da vaccino o complicazioni.

    In particolare, quindi, questa tutela è riservata a coloro che hanno subito danni da vaccinazioni obbligatorie e da trasfusioni di sangue o emoderivati, come:

    • le vittime di lesioni o infermità in grado di compromettere l’integrità psicofisica del soggetto, causate da vaccini effettuati negli ambienti di lavoro e nel settore militare, soprattutto per le missioni estere;
    • soggetti a rischio sottoposti a vaccinazioni non obbligatorie;
    • chi ha assunto il vaccino antipoliomielitico non obbligatorio nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695 (L. 14 ottobre 1999, n. 362, art. 3, c. 3);
    • soggetti non vaccinati che, a contatto con una persona vaccinata, hanno riportato danni;
    • pazienti o personale sanitario che hanno contratto HIV, epatite o altre patologie in seguito alla somministrazione di sangue o emoderivati.

    I termini per presentare la richiesta per ricevere gli indennizzi, ai sensi della L. 210/92, decorrono dal momento in cui la vittima ha assunto conoscenza dell’evento e del nesso causale. Questi sono:

    • 3 anni, se si è vittima di vaccinazioni o epatite post-trasfusionale;
    • 4 anni, nel caso di danni permanenti per le vaccinazioni contro la poliomielite (L.362/99);
    • 10 anni, in caso di infezione da HIV;
    • 10 anni dalla data del decesso per gli eredi.

    Risarcimento danni per le vittime di vaccinazione

    Le vittime, oltre alle prestazioni della Legge 210/1992, hanno diritto al totale risarcimento dei danni, come danni dei vaccini. Si applica, quindi, il principio della compensatio lucri cum damno.

    I danni risarcibili sono quelli patrimoniali e quelli non patrimoniali, come il danno biologico, morale ed esistenziale.

    In caso di decesso, i pregiudizi subiti dalla vittima devono essere liquidati in favore degli eredi. In questo caso sussistono anche il danno tanatologico e catastrofale. Hanno diritto al risarcimento danni, come del danno da vaccino:

    • eredi della vittima deceduta dopo la presentazione della domanda e prima di aver percepito l’indennizzo;
    • familiari aventi diritto ai sensi dell’art. 2, comma 7, L. 210/92, qualora, a causa delle vaccinazioni, derivi l’infermità o il decesso del danneggiato.

    Gli aventi diritto possono ottenere un assegno una tantum o la reversibilità dell’indennizzo percepito in vita dal danneggiato per 15 anni.

    Inoltre la giurisprudenza prevede il danno da perdita parentale, risarcibile agli eredi della vittima deceduta a causa di fatto illecito. Esso è definito come “quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non più poter fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass., civ., sez. III, ord., n. 9196/2018).

    Quantificazione del risarcimento danni

    Se si è subita una lesione a causa della vaccinazione, sussiste il diritto all’integrale ristoro dei danni. Il criterio di quantificazione è sempre equitativo.

    Inoltre, l’entità del danno deve essere personalizzata (Cass., Civ., III sez., 11.11.2019, n. 28987 e 28988). Secondo queste sentenze il danno dinamico relazionale è compreso nel calcolo stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano, ma il tutto deve essere personalizzato sulla base del danno effettivo.

    Vaccinazione militari: cosa dice la Corte Costituzionale?

    Il Tribunale militare di Napoli ha riaperto la problematica della prassi vaccinale dei militari. Si è così pronunciata la Corte Costituzionale. Nella sentenza 25 del 2023, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 206-bis del codice dell’ordinamento militare, nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale “profilassi vaccinali”.

    Fino a quando il legislatore non avrà provveduto al compito di fornire determinatezza al trattamento sanitario imposto nei termini qui indicati, resta dunque inteso che, all’esito della presente pronuncia, il comma 1 dell’art. 206-bis cod. ordinamento militare non può fondare un obbligo vaccinale per il militare”.

    Ciò significa che, quando si vuole imporre un obbligo vaccinale, la legge non può limitarsi all’indicazione generica della tipologia di trattamento richiesta. Invece deve specificare anche le patologie che si intendano contrastare attraverso la profilassi vaccinale.

    In questo caso, però, la disposizione del codice dell’ordinamento militare non adempie alla necessità che sia “determinato” il trattamento sanitario, come esige l’articolo 32 della Costituzione.

    Assistenza medica e legale per le vittime

    Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Ezio Bonanni forniscono assistenza a tutte le vittime, tra cui le vittime del dovere e i militari.

    Mettono a disposizione un team di legali esperti per la tutela legale dei diritti dei lavoratori. La consulenza gratuita è rivolta a tutte le vittime di malattia professionale che devono ottenere indennità e risarcimento danni per causa di servizio.

    Inoltre medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, forniscono una consulenza medica gratuita per le vittime di malattie correlate all’esposizione ad agenti cancerogeni, come le patologie asbesto correlate.

    Consulta i diritti e le principali notizie sulle vittime del dovere nella categoria specifica.