Equo indennizzo per causa di servizio

L’equo indennizzo è una prestazione patrimoniale che è erogata in seguito ad un danno biologico per causa di servizio.

Questa prestazione spetta al personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri. Inoltre, queste prestazioni sono erogate anche alle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico.

In buona sostanza questa prestazione è erogata solo per coloro che hanno mantenuto l’originario inquadramento (decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 coordinato con la legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214).

Per tutte le altre categorie si applicano le normative riservate ai dipendenti privati: quindi la tutela INAIL. In sostanza, in caso di malattia professionale, la tutela è quindi costituita dall’indennizzo INAIL, salve queste eccezioni. Questo anche per malattie asbesto correlate di origine professionale.

Il personale militare e quello del Comparto Sicurezza hanno subito nel tempo diverse esposizioni ad agenti cancerogeni, ed anche rischio di infortunio. Quindi, le prestazioni dell’equo indennizzo causa di servizio sono riservate a tutte le vittime del pubblico impiego non privatizzato.

Equo indennizzo e malattie asbesto correlate

Quindi, chi ottiene il riconoscimento di causa di servizio può essere causata anche dall’esposizione ad agenti cancerogeni sul luogo di lavoro. Tra questi c’è l’amianto.

L’azione cancerogena dei minerali di asbesto e la sua capacità di causare patologie asbesto correlate sono confermate dall’ultima monografia IARC.

Infatti, è dimostrato che le fibre, se inalate o ingerite, possono provocare nella vittima fenomeni infiammatori (asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici) e l’insorgere di gravi neoplasie, come il mesotelioma.

L’ONAOsservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, forniscono vari servizi di assistenza per tutte le vittime, tra cui coloro che fanno parte del settore pubblico e delle Forze Armate.

Indice dei contenuti

  • Equo indennizzo: definizione

  • Calcolo equo indennizzo: tabella di riferimento

  • Come richiedere l’equo indennizzo?

  • Diritti delle vittime: pensione privilegiata, vittima del dovere e risarcimento danni

  • Il ruolo dell’ONA e la tutela legale e medica


  • Tempo stimato di lettura: 8 minuti

    Equo indennizzo: cosa significa e a chi spetta?

    L’equo indennizzo consiste in una somma di denaro corrisposta una tantum dall’Amministrazione al dipendente del pubblico impiego che abbia subito un’invalidità permanente o sia deceduto per ragioni di servizio.

    L’istituto è stato introdotto dall’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e dal relativo regolamento di esecuzione, DPR 686/1986).

    Sino al 2011 coinvolgeva tutti i dipendenti dello Stato. Successivamente, con la Legge 214/2011, hanno diritto a causa di servizio equo indennizzo solo il personale della Pubblica Amministrazione, delle Forze Armate e del Comparto di Sicurezza.

    L’ottenimento di questa prestazione presuppone il riconoscimento della causa di servizio e quindi del nesso causale. Occorre quindi dimostrare la riconducibilità dell’infermità all’attività di servizio alle dipendenze dello Stato o di sue amministrazioni.

    Come si calcola l’equo indennizzo spettante alla vittima?

    Ai fini dell’indennizzo è necessario che l’infermità o lesione sia riconosciuta dipendente da causa di servizio. Inoltre deve essere ascrivibili alla tabella A o tabella B causa di servizio (D.P.R. 915/1978).

    La misura dell’equo indennizzo è graduata in funzione della gravità della menomazione subita dal lavoratore. Quindi per equo indennizzo calcolo si basa sulla tabella 1 allegata alla legge 662/1996.

    Dopo la modifica prevista dall’articolo 1, co. 210 della legge 266/05, nei casi di lesioni nella prima categoria, cioè le più gravi, o che abbiano determinato il decesso del lavoratore, l’importo dell’equo indennizzo è pari a 2 volte il trattamento dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda. Sono escluse, però, tutte le voci retributive aventi carattere fisso e continuativo, ad esempio la tredicesima mensilità.

    Invece, nel caso di lesioni inferiori, la misura dell’indennizzo è determinata in una percentuale oscillante tra il 92% e il 3% dell’importo stabilito per la prima categoria.

    Se il lavoratore che presenta la domanda è già in pensione, per la determinazione equo indennizzo si prende a riferimento lo stipendio spettante al momento della cessazione del servizio, secondo tabelle equo indennizzo.

    CATEGORIA DI MENOMAZIONE (Tabella A del D.P.R. 834/1981)Misura
    1° categoriadue volte lo stipendio tabellare in godimento al momento della domanda
    2° categoria92% dell’importo stabilito per la 1° categoria
    3° categoria75% dell’importo stabilito per la 1° categoria
    4° categoria61% dell’importo stabilito per la 1° categoria
    5° categoria44% dell’importo stabilito per la 1° categoria
    6° categoria27% dell’importo stabilito per la 1° categoria
    7° categoria12% dell’importo stabilito per la 1° categoria
    8° categoria6% dell’importo stabilito per la 1° categoria
    Tabella B del D.P.R. 834/19813% dell’importo stabilito per la 1° categoria

    Casi di riduzione dell’equo indennizzo

    Esistono determinati casi in cui l’equo indennizzo subisce una diminuzione. L’art. 49 del D.P.R. 686/1957 dispone la riduzione dell’importo nella misura del 25% se il dipendente ha superato 50 anni. Invece la riduzione dell’equo indennizzo è del 50% se ha superato 60 anni.

    L’età a cui far riferimento è quella del dipendente al momento dell’evento dannoso. In altre parole si considera la data di conoscibilità dell’infermità risultante nel verbale di visita medica collegiale.

    Inoltre, secondo l’art. 50 del D.P.R. 686/1957, l’equo indennizzo è ridotto del 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata. Invece, se essa è riconosciuta in seguito, l’eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione (art. 144 D.P.R. 1092/1973, che riproduce l’art. 60 D.P.R. 686/1957).

    Il recupero del 50% dell’importo non è previsto nel caso di equo indennizzo conferito ai superstiti, nonostante l’attribuzione della pensione privilegiata indiretta.

    Infine, l’art. 50 del D.P.R. 686/1957 prevede che vada dedotto dall’equo indennizzo quanto eventualmente percepito dal dipendente o dai suoi superstiti in virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione. Pertanto il beneficio non è cumulabile con le somme corrisposte dall’INAIL a titolo di indennizzo o rendita.

    Domanda di equo indennizzo: procedura

    È possibile richiedere l’equo indennizzo se è riconosciuta la causa di servizio. Entrambe le domande possono essere depositate contemporaneamente, includendo anche la richiesta di riconoscimento dello status di vittima del dovere, come stabilito nell’art. 1 co. 563 e 564 L.266/05.

    La domanda di equo indennizzo va presentata all’amministrazione presso il quale l’interessato presta servizio. In caso di decesso per infermità dipendente da fatti di servizio, la domanda può essere presentata dagli eredi.

    Termine domanda di equo indennizzo: sei mesi

    Se la domanda di equo indennizzo è contestuale alla richiesta di “riconoscimento” della dipendenza, il termine per la presentazione è di 6 mesi da:

    • il momento del decesso;
    • l’infortunio;
    • la data in cui si è avuta conoscenza dello stato di malattia, dal quale sia derivata la menomazione ascrivibile a categoria tabellare.

    Se la vittima è già in pensione, la richiesta va inoltrata entro massimo 5 anni dal collocamento a riposo o 10 anni se si è affetti da morbo di Parkinson.

    La domanda di equo indennizzo può, inoltre, essere presentata nel corso del procedimento volto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro:

    • 10 giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza;
    • 6 mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

    Per quanto riguarda la domanda di aggravamento, essa può essere inoltrata una sola volta entro 5 anni dalla comunicazione del decreto concessivo.

    Infine, in caso la vittima riporti un’ulteriore menomazione dell’integrità fisica, si procede alla liquidazione equo indennizzo nuovo. Tuttavia, la menomazione complessiva che ne deriva deve essere compresa in una delle categorie superiori a quella del primo indennizzo. Inoltre andrà poi detratto quanto liquidato precedentemente (art. 57, D.P.R. 686/1957).

    Altre prestazioni a cui hanno diritto le vittime

    Ottenuto il riconoscimento della causa di servizio ed equo indennizzo militari, esistono altre prestazioni che la vittima può richiedere.

    Per esempio si ha diritto all’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5% per le prime sei categorie. Nelle altre due l’incremento è di 1,25%.

    In più chiunque risulti invalido per servizio e rientri nelle prime quattro categorie può presentare anche una domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto. Questo è possibile fino al limite massimo di 5 anni.

    Inoltre il lavoratore può ottenere il riconoscimento delle assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria. Può così mantenere il posto di lavoro e percepire l’intera retribuzione fino alla guarigione clinica completa, fino a un massimo di 36 mesi.

    Il dipendente pubblico, che ha subito un danno biologico con inabilità assoluta permanente, può richiedere anche la pensione privilegiata.

    La pensione privilegiata é erogata in favore della vittima o degli eredi, in caso di decesso. I termini per inoltrare la domanda sono gli stessi dell’equo indennizzo. Ma non sono previsti limiti di tempo se si è già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio.

    Riconoscimento di Vittima del Dovere

    Se l’attività lavorativa si è svolta in condizioni ambientali o operative straordinarie, come da art. 1 co. 563 della L. 266/05, è possibile ottenere il riconoscimento di Vittima del Dovere.

    La lesione subita deve, però, essersi verificata in determinate circostanze:

    • nel contrasto di ogni tipo di criminalità;
    • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
    • durante la vigilanza a infrastrutture civili o militari;
    • nelle operazioni di soccorso;
    • in attività di tutela della pubblica incolumità;
    • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale (non necessariamente ostili).

    L’ONA e l’Avvocato Bonanni sono in prima linea nella difesa dei diritti delle Vittime del Dovere. Nella puntata di ONA TV “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“ si evidenziano i molti fattori di rischio a cui sono sottoposti i nostri militari.

    Inoltre, puoi restare aggiornato sulle news vittime del dovere, consultando il seguente link.

    Risarcimento danni per le vittime e gli eredi

    Nel caso in cui si riconosca la causa di servizio, la vittima ha diritto al risarcimento dei danni. Infatti l’integrale ristoro dei danni comprende i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale).

    In caso di decesso, sono i superstiti ad avere il diritto al risarcimento. Possono ottenere il ristoro dei pregiudizi iure hereditario, cioè quelli subiti dal defunto, e iure proprio, quelli diretti. In più sussiste il diritto ai danni catastrofali e tanatologici.

    Servizi di assistenza per le vittime e i familiari

    ONA tutela tutte le vittime di malattia professionale, tra cui le vittime del dovere.

    Grazie a medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita e ottenere informazioni specifiche sulla terapia più adatta a cui sottoporsi.

    Inoltre, l’Avv. Bonanni e il suo team di legali forniscono una consulenza legale per salvaguardare il lavoratore e i suoi diritti.