La causa di servizio è il riconoscimento dell’insorgenza di una malattia o un’infermità professionale, che si applica nel pubblico impiego non privatizzato.
Perciò possono richiederla il personale della Pubblica Amministrazione, delle Forze Armate e del Comparto di Sicurezza. Queste figure sono infatti esenti dall’intervento normativo della Legge 214/2011.
La malattia professionale può essere causata dall’esposizione, nell’esercizio delle proprie funzioni, ad agenti cancerogeni, come l’uranio impoverito o l’amianto. Infatti, se vengono inalate o ingerite fibre di asbesto, possono provocare nella vittima infiammazioni e neoplasie.
L’azione cancerogena dei minerali di asbesto e la sua capacità di causare patologie asbesto correlate sono confermate dalla monografia IARC “Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite“.
L’ONA–Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutte le vittime, tra cui coloro che fanno parte del settore pubblico e delle Forze Armate, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
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Causa di servizio: chi ha diritto al riconoscimento
Se un dipendente pubblico subisce una lesione fisica o contrae una malattia durante le ore di lavoro, ha diritto al riconoscimento causa di servizio.
Però, il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 214, ha abrogato gli istituti:
- dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
- del rimborso delle spese di degenza dovute alla causa di servizio;
- causa di servizio equo indennizzo;
- della pensione privilegiata.
È però possibile ancora richiedere un’indennità per aggravamento causa di servizio di patologie preesistenti. Inoltre, in aggiunta a causa di servizio aggravamento, chi dovesse risultare titolare di causa servizio prima del 2011 continua a beneficiare della legge precedente.
Tuttavia, la Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito delle deroghe per il “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”.
Quindi è esente il personale delle Forze Armate civili e militari (Carabinieri, Forze di Polizia a ordinamento civile, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza). A questi si aggiungono i Vigili del Fuoco e il Soccorso Pubblico. In questi casi rimane in vigore la precedente normativa.
In più, per i dipendenti civili dell’amministrazione pubblica rimane garantita la tutela INAIL, secondo l’art. 127, comma 2, del TU. e del DM 10/10/1985.
Causa di servizio: dimostrare il nesso causale
Per poter ottenere il riconoscimento di causa di servizio, è fondamentale dimostrare il nesso causale. In altre parole la malattia o infermità deve essere strettamente collegata al lavoro svolto, in via ordinaria o straordinaria. La causa di servizio può essere riconosciuta anche come concausa.
Il rapporto causale o concausale deve essere “efficiente e determinante“, come stabilisce l’art. 64, D.P.R. 1092/73.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato 837/2016, si afferma che “all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia e i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato a operare”.
In questo modo si ottengono per causa di servizio benefici aggiuntivi.
Il nesso causale nella causa di servizio e nello status di vittima del dovere
Nel regime della causa di servizio, il nesso eziologico tra attività svolta e infermità non è ricostruito secondo il paradigma della causalità civilistica in senso stretto, fondato sulla prova rigorosa dell’efficienza causale esclusiva. Il legislatore ha introdotto, per i dipendenti pubblici non privatizzati e, in particolare, per le vittime del dovere e i soggetti equiparati, un criterio probatorio attenuato, funzionale alla finalità indennitaria e compensativa della disciplina. L’articolo 6, comma 3, del DPR 7 luglio 2006, n. 243 consente infatti il riconoscimento della causa di servizio sulla base di una valutazione globale e sostanziale del collegamento tra servizio prestato e patologia, prescindendo dalla dimostrazione scientifica certa ed esclusiva del rapporto di causalità.
La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 33307/2024 e n. 4701/2024, ha definitivamente chiarito che tale criterio è equipollente al nesso causale civilistico risarcitorio, pur distinguendosene per intensità probatoria. La Corte ha ribadito che, in presenza di condizioni operative connotate da rischio qualificato, l’accertamento del nesso causale può fondarsi su un giudizio di ragionevole probabilità, valorizzando la coerenza logica della sequenza fattuale, l’anamnesi lavorativa, la letteratura scientifica disponibile e l’assenza di cause alternative dotate di autonoma efficacia esplicativa. Ne deriva un modello probatorio coerente con la funzione protettiva dell’ordinamento e con l’impossibilità, in tali contesti, di pretendere una prova scientifica piena.
Uranio impoverito e nanoparticelle metalliche: presunzione relativa e inversione dell’onere probatorio
Un ulteriore livello di rafforzamento della tutela si registra nei casi di esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti, fenomeni espressamente ricondotti dal legislatore a un rischio professionale specifico. Gli articoli 1078 e 1079 del DPR 15 marzo 2010, n. 90, unitamente all’articolo 603 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, individuano le condizioni ambientali e operative che caratterizzano l’attività militare in teatri esteri, poligoni di tiro e aree contaminate, con particolare riferimento all’esposizione a elementi metallici ad alta massa atomica ed elevata densità, quali mercurio, cadmio, arsenico, cromo, tallio, piombo, rame e zinco, nonché ai metalli di transizione e agli attinoidi, tra cui uranio e plutonio.
Su tale base normativa si è innestato un orientamento giurisprudenziale ormai stabilizzato. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze nn. 12, 13, 14 e 15 del 2025, ha affermato che l’articolo 603 del Codice dell’ordinamento militare configura una presunzione relativa di nesso causale tra esposizione professionale e insorgenza di patologie, in particolare di natura neoplastica. Tale presunzione comporta una sostanziale inversione dell’onere della prova, imponendo all’amministrazione di dimostrare l’esistenza di una causa extra-lavorativa autonoma, specifica ed esclusiva della malattia. In difetto di tale prova contraria, il nesso eziologico deve ritenersi sussistente. Questo assetto è coerente con il principio del “maggior rischio” professionale sancito dall’articolo 2, comma 78, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e con la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 7409/2023; n. 9641/2024) e amministrativa (Cons. Stato, II sez., n. 11363/2023).
Come richiedere la causa di servizio?
La richiesta di riconoscimento della causa di servizio va presentata all’ufficio o comando presso il quale si lavora.
In alternativa si può compilare modello c e seguire iter causa di servizio. È una procedura semplificata che consente all’interessato di ottenere in maniera più rapida il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Viene avviato dall’Amministrazione di appartenenza nel caso di infortunio per causa violenta, per il quale si sono rese necessarie le cure presso una struttura sanitaria.
La domanda causa di servizio va inoltrata entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro dipendente pubblico o da quando si è a conoscenza della patologia. Invece, in caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo l’interruzione lavorativa e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson.
Nella domanda si devono allegare tutti i documenti medici utili a dimostrare il nesso causale tra il servizio svolto e lesione subita. Inoltre bisogna comunicare:
- la tipologia di infermità o lesione subita o malattia causa di servizio (che deve essere tra quelle riconosciute);
- i fatti che l’hanno determinata, accaduti durante lo svolgimento del servizio;
- le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al servizio.
Successivamente, la richiesta sarà sottoposta all’amministrazione di appartenenza. Questa la farà esaminare dal comitato di verifica per le cause di servizio, noto anche come Commissione Medica Ospedaliera secondo D.P.R. 461/01.
La Commissione ha lo scopo di accertare il nesso causale per le malattie riconosciute per causa di servizio. Quindi si stabilisce l’idoneità al servizio, l’entità della menomazione e la categoria specifica, secondo il D.P.R. 834/81.
Causa di servizio tabelle del grado invalidante
Per stabilire la percentuale d’invalidità dell’infermità subita bisogna far riferimento alle tabelle causa di servizio A e B. Questo sistema identifica il danno biologico, cioè la lesione all’integrità psicofisica, non sulla base della percentuale ma su gruppi di percentuali.
La tabella A racchiude le 8 categorie comprese tra i livelli d’invalidità che vanno dal 100% al 20% delle patologie riconosciute per causa di servizio.
- 1° categoria, da 100% a 80%;
- 2° categoria, da 80% a 75%;
- 3° categoria, da 75% a 70%;
- 4° categoria, da 70% a 60%;
- 5° categoria, da 60% a 50%;
- 6° categoria, da 50% a 40%;
- 7° categoria, da 40% a 30%;
- 8° categoria, da 30% a 20%.
Nel caso in cui più menomazioni colpiscano lo stesso organo o funzione, la valutazione complessiva deve essere ascritta alla categoria 8.
Invece per causa di servizio tabella B si riferisce a tutte le invalidità più lievi, che vanno dal 20% al 10%, delle patologie riconosciute come causa di servizio. In questi casi, quindi, non si applica più la suddivisione in categorie. Inoltre la prestazione previdenziale è una tantum. Quindi si esaurisce in un unico versamento di denaro e non è cumulabile ai fini del riconoscimento di maggiori prestazioni.
La percentuale d’invalidità per servizio è determinata dalla Commissione medica, che sottopone il referto al Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio militari.
In caso il Comitato confermasse il risultato, le cause di servizio riconosciute sono ratificate con un decreto dell’Amministrazione pubblica, a cui appartiene il dipendente richiedente.
Se, invece, il parere del Comitato è negativo o la valutazione medico legale non è condivisa, la vittima può impugnare il decreto in sede amministrativa. In più, rimane impregiudicata la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
Diritto della vittima ad altre prestazioni
La vittima, che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, ha diritto all’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5%. Questo aumento è previsto per le prime sei categorie.
Invece, se l’invalidità per causa di servizio rientra nelle ultime due categorie, l’incremento è pari a 1,25%.
Inoltre chiunque risulti invalido per servizio e rientri nelle prime quattro categorie può presentare anche una domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto. Questo è possibile fino al limite massimo di 5 anni.
Equo indennizzo e assenze per causa di servizio
Il dipendente che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio militare ha diritto anche all’equo indennizzo. Questa è una prestazione economica una tantum di entità variabile. Viene corrisposta dal datore di lavoro a seconda della gravità della patologia riconosciuta come causa di servizio.
È possibile ottenere l’equo indennizzo se:
- è confermato il nesso concausale;
- l’invalidità è permanente;
- l’infermità rientra in una delle categorie presenti nella causa di servizio tabella A.
L’importo dell’equo indennizzo è quantificato in base alla malattia, alle funzioni e al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda.
Per ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo è necessario presentare una domanda alla stessa amministrazione entro sei mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio o dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso. È possibile inoltrare la richiesta di riconoscimento di causa di servizio militari e di equo indennizzo in un unico atto.
Se viene riconosciuta la pensione per causa di servizio e la pensione privilegiata, l’equo indennizzo viene erogato in forma ridotta. Invece é corrisposto per intero, in caso di riconoscimento del solo diritto all’indennità una tantum.
Inoltre, il dipendente, in caso di aggravamento della lesione, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, a distanza di 5 anni dal provvedimento (art. 14, comma 4, D.P.R. 461).
Un altro diritto delle vittime, che hanno ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, è quello delle assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria.
Per esempio i dipendenti pubblici dei ministeri o delle scuole mantengono il posto di lavoro fino alla guarigione clinica completa della malattia per causa di servizio. Inoltre per malattia per causa di servizio dipendenti pubblici percepiscono l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi.
Chi ha diritto alla pensione privilegiata?
In più, il dipendente pubblico, che, a causa della lesione subita per causa di servizio, ha subito danno biologico con inabilità assoluta permanente, ha diritto alla pensione privilegiata.
La pensione privilegiata é erogata in favore della vittima o degli eredi, in caso di decesso. È fondamentale, però, dimostrare che l’infermità sia strettamente collegata al servizio svolto.
La domanda amministrativa deve essere presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio. Il termine diventa 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Invece, non sono previsti limiti di tempo per chiedere la pensione privilegiata, se si è già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio. Inoltre si ha diritto alla pensione privilegiata anche se per malattia dipendente pubblico ha già ottenuto l’equo indennizzo.
Riconoscimento dello status di Vittima del Dovere
Se l’attività lavorativa si è svolta in condizioni ambientali o operative straordinarie, come da art. 1 co. 563 della L. 266/05, sussiste anche il diritto al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.
Si definiscono vittime del dovere tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente durante le ore di lavoro. Perciò le lesioni subite si sono verificate:
- nel contrasto di ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- durante la vigilanza a infrastrutture civili o militari;
- nelle operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale (non necessariamente ostili).
Gli equiparati a vittime del dovere sono i soggetti che hanno perso l’integrità fisica in particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà.
L’impegno dell’Osservatorio Nazionale Amianto nella tutela delle vittime del dovere si dimostra anche durante la puntata di ONA TV “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“.
In questa occasione si è evidenziato come l’amianto, le radiazioni ionizzanti e le nanoparticelle di metalli pesanti siano alcuni dei fattori di rischio che causano una strage tra i nostri militari.
Orfani delle Vittime del Dovere non a carico
Nel caso di decesso del dipendente pubblico o del militare a seguito di patologie eziologicamente riconducibili all’esposizione a uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, l’ordinamento prevede una pluralità di provvidenze economiche e previdenziali in favore dei familiari superstiti, configurate come strumenti compensativi del sacrificio imposto allo Stato. Tali prestazioni comprendono, in primo luogo, la speciale elargizione una tantum, attualmente quantificata in euro 200.000, da ripartirsi tra gli eredi legittimi secondo le regole successorie. A ciò si aggiunge l’assegno vitalizio mensile di euro 500, riconosciuto in regime di equiparazione alle vittime del terrorismo, nonché lo speciale assegno vitalizio mensile di euro 1.033, previsto dalla legislazione speciale per ciascun familiare avente diritto.
Su questo assetto si è innestato, nel tempo, un rilevante contenzioso relativo alla posizione dei figli non fiscalmente a carico al momento del decesso della vittima. Le amministrazioni competenti, in particolare il Ministero della Difesa e il Ministero dell’Interno, hanno sistematicamente negato il riconoscimento delle prestazioni previdenziali a tali soggetti nei casi in cui le stesse fossero già state liquidate in favore del coniuge superstite, fondando tale esclusione su un’interpretazione estensiva dell’articolo 6 della legge n. 466 del 1980.
L’uso distorto dell’art. 6 della legge n. 466/1980 e i primi arresti giurisprudenziali
L’articolo 6 della legge n. 466/1980 disciplina, in realtà, l’ordine dei beneficiari con esclusivo riferimento alla speciale elargizione, e non alle ulteriori prestazioni previdenziali e assistenziali previste per le vittime del dovere. Tale distinzione è stata più volte ribadita in sede giudiziaria, anche su impulso dell’Avvocato Ezio Bonanni, il quale ha evidenziato l’illegittimità di un’applicazione analogica e generalizzata della norma a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate dal legislatore.
In questo solco si colloca la pronuncia della Corte d’Appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, sentenza n. 575/2019, che ha accolto le tesi difensive dell’Avv. Bonanni, escludendo l’applicabilità dell’art. 6 della legge n. 466/1980 ai fini del riconoscimento degli assegni vitalizi. Tale decisione ha segnato un primo significativo arresto rispetto alla prassi amministrativa restrittiva, pur senza risolvere definitivamente il contrasto interpretativo.
Il rinvio alle Sezioni Unite e il superamento dell’esclusione automatica
Un ulteriore passaggio di rilievo è rappresentato dall’ordinanza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 8628/2024, che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, riconoscendo la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale di particolare rilevanza sistemica. Il rinvio ha posto le basi per una ridefinizione complessiva della tutela previdenziale degli orfani non fiscalmente a carico, imponendo una lettura costituzionalmente orientata delle norme di settore.
La successiva evoluzione giurisprudenziale ha condotto al superamento dell’automatica esclusione di tali soggetti dalle prestazioni, affermando che il criterio del carico fiscale non può comprimere in modo irragionevole la funzione solidaristica e compensativa della normativa sulle vittime del dovere. In tale prospettiva, il diritto alle provvidenze deve essere ancorato al sacrificio subito dalla vittima e dal suo nucleo familiare, e non a parametri meramente formali o contingenti.
La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713/2025
La sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34713 del 30 dicembre 2025 ha fornito una risposta nomofilattica definitiva sul punto, affermando che agli orfani non fiscalmente a carico spetta comunque l’assegno vitalizio mensile di cui all’articolo 2 della legge n. 407/1998, pari a euro 500, soggetto a rivalutazione e con decorrenza dalla data del decesso della vittima. La Corte ha così adottato una lettura coerente con la finalità solidaristica della disciplina e con i principi di eguaglianza sostanziale.
Permane tuttavia una rilevante criticità sistemica, poiché lo speciale assegno vitalizio previsto dalla legge n. 206/2004 continua a essere attribuito secondo l’ordine stabilito dall’articolo 6 della legge n. 466/1980, con conseguente esclusione degli orfani non a carico in presenza del coniuge superstite. Ne deriva una tutela previdenziale parziale e differenziata, che non realizza una piena equiparazione con il regime previsto per le vittime del terrorismo e lascia aperti profili di potenziale irragionevolezza costituzionale, oltre a persistenti difficoltà applicative.
Le criticità evidenziate dall’Avvocato Ezio Bonanni
Nell’intervista rilasciata al giornalista Luigi Abbate, l’Avvocato Ezio Bonanni ha sottolineato come la pronuncia delle Sezioni Unite rappresenti un avanzamento di portata storica, ma non ancora risolutivo. La permanenza di una distinzione tra assegno vitalizio ordinario e speciale assegno vitalizio determina, secondo Bonanni, una frammentazione delle tutele che non trova adeguata giustificazione sul piano costituzionale, mantenendo una disparità di trattamento tra orfani colpiti dal medesimo evento lesivo.
A ciò si aggiunge il dato applicativo, poiché molte amministrazioni continuano a opporre resistenze all’immediata attuazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale, rendendo necessario il ricorso a un contenzioso diffuso per l’effettivo riconoscimento dei diritti. L’ONA e l’Osservatorio Vittime del Dovere proseguono pertanto l’azione di tutela giudiziaria e istituzionale, con l’obiettivo di conseguire una protezione piena, coerente con i principi costituzionali e con il valore del sacrificio imposto alle vittime del dovere e alle loro famiglie.
Vedi l’intervista rilasciata dall’Avv. Ezio Bonanni al giornalista Luigi Abbate sul riconoscimento dei diritti dei figli delle Vittime del Dovere:

La sentenza della Corte d’Appello di Palermo: applicazione estensiva dei principi delle Sezioni Unite
In linea con questo nuovo assetto si colloca la recente decisione della Corte d’Appello di Palermo, che ha accolto l’appello proposto da Fabio Barone, figlio di una vittima del dovere, riformando la sentenza del Tribunale di Trapani. La Corte ha affermato che lo status di orfano di vittima del dovere costituisce, di per sé, titolo sufficiente per il riconoscimento delle provvidenze previste dalla legge speciale, escludendo che la mancanza del carico fiscale possa operare come causa ostativa.
In applicazione di tali principi, i giudici palermitani hanno riconosciuto il diritto all’assegno vitalizio mensile di euro 500, con decorrenza dal novembre 2019, nonché agli ulteriori benefici economici e previdenziali spettanti, disponendo l’aggiornamento della graduatoria nazionale da parte del Ministero dell’Interno. Come rilevato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, la pronuncia assume una portata che travalica il singolo caso, consolidando l’applicazione dei principi nomofilattici e contribuendo a smantellare una prassi amministrativa discriminatoria protrattasi per anni.
Risarcimento dei danni per causa di servizio
Nel caso in cui si riconosca la causa di servizio, la vittima ha anche diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti. È possibile ottenere i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale).
In caso di decesso della vittima, sono i superstiti ad avere il diritto al risarcimento. Possono ottenere il ristoro dei danni iure hereditario, cioè quelli subiti dal defunto, e iure proprio, quelli diretti. In più sussiste il diritto ai pregiudizi catastrofali e tanatologici.
Tutela legale e assistenza medica per le vittime
ONA tutela tutte le vittime di malattia professionale, tra cui le vittime del dovere. Tutte le notizie sulle vittime del dovere sono raccolte nella categoria specifica.
Grazie a medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita.
Inoltre, l’Avv. Bonanni e il suo team di legali forniscono una consulenza legale per far sì che il lavoratore ottenga tutte le prestazioni a cui ha diritto.


