La causa di servizio è il riconoscimento dell’insorgenza di una malattia o un’infermità professionale, che si applica nel pubblico impiego non privatizzato.
Perciò possono richiederla il personale della Pubblica Amministrazione, delle Forze Armate e del Comparto di Sicurezza. Queste figure sono infatti esenti dall’intervento normativo della Legge 214/2011.
La malattia professionale può essere causata dall’esposizione, nell’esercizio delle proprie funzioni, ad agenti cancerogeni, come l’uranio impoverito o l’amianto. Infatti, se vengono inalate o ingerite fibre di asbesto, possono provocare nella vittima infiammazioni e neoplasie.
L’azione cancerogena dei minerali di asbesto e la sua capacità di causare patologie asbesto correlate sono confermate dalla monografia IARC “Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite“.
L’ONA–Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, assistono tutte le vittime, tra cui coloro che fanno parte del settore pubblico e delle Forze Armate, per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Indice dei contenuti Tempo di lettura stimato: 9 minuti |
Causa di servizio: chi ha diritto al riconoscimento
Se un dipendente pubblico subisce una lesione fisica o contrae una malattia durante le ore di lavoro, ha diritto al riconoscimento causa di servizio.
Però, il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 214, ha abrogato gli istituti:
- dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio;
- del rimborso delle spese di degenza dovute alla causa di servizio;
- causa di servizio equo indennizzo;
- della pensione privilegiata.
È però possibile ancora richiedere un’indennità per aggravamento causa di servizio di patologie preesistenti. Inoltre, in aggiunta a causa di servizio aggravamento, chi dovesse risultare titolare di causa servizio prima del 2011 continua a beneficiare della legge precedente.
Tuttavia, la Legge del 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito delle deroghe per il “personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”.
Quindi è esente il personale delle Forze Armate civili e militari (Carabinieri, Forze di Polizia a ordinamento civile, Corpo forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Guardia di Finanza). A questi si aggiungono i Vigili del Fuoco e il Soccorso Pubblico. In questi casi rimane in vigore la precedente normativa.
In più, per i dipendenti civili dell’amministrazione pubblica rimane garantita la tutela INAIL, secondo l’art. 127, comma 2, del TU. e del DM 10/10/1985.
Causa di servizio: dimostrare il nesso causale
Per poter ottenere il riconoscimento di causa di servizio, è fondamentale dimostrare il nesso causale. In altre parole la malattia o infermità deve essere strettamente collegata al lavoro svolto, in via ordinaria o straordinaria. La causa di servizio può essere riconosciuta anche come concausa.
Il rapporto causale o concausale deve essere “efficiente e determinante“, come stabilisce l’art. 64, D.P.R. 1092/73.
Inoltre, secondo il Consiglio di Stato 837/2016, si afferma che “all’interessato basta dimostrare l’insorgenza della malattia in termini probabilistici-statistici, non essendo sempre possibile stabilire un nesso diretto di causalità tra l’insorgenza della neoplasia e i contesti operativi complessi o degradati sotto il profilo bellico o ambientale in cui questi è chiamato a operare”.
In questo modo si ottengono per causa di servizio benefici aggiuntivi.
Come richiedere la causa di servizio?
La richiesta di riconoscimento della causa di servizio va presentata all’ufficio o comando presso il quale si lavora.
In alternativa si può compilare modello c e seguire iter causa di servizio. È una procedura semplificata che consente all’interessato di ottenere in maniera più rapida il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Viene avviato dall’Amministrazione di appartenenza nel caso di infortunio per causa violenta, per il quale si sono rese necessarie le cure presso una struttura sanitaria.
La domanda causa di servizio va inoltrata entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro dipendente pubblico o da quando si è a conoscenza della patologia. Invece, in caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo l’interruzione lavorativa e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson.
Nella domanda si devono allegare tutti i documenti medici utili a dimostrare il nesso causale tra il servizio svolto e lesione subita. Inoltre bisogna comunicare:
- la tipologia di infermità o lesione subita o malattia causa di servizio (che deve essere tra quelle riconosciute);
- i fatti che l’hanno determinata, accaduti durante lo svolgimento del servizio;
- le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al servizio.
Successivamente, la richiesta sarà sottoposta all’amministrazione di appartenenza. Questa la farà esaminare dal comitato di verifica per le cause di servizio, noto anche come Commissione Medica Ospedaliera secondo D.P.R. 461/01.
La Commissione ha lo scopo di accertare il nesso causale per le malattie riconosciute per causa di servizio. Quindi si stabilisce l’idoneità al servizio, l’entità della menomazione e la categoria specifica, secondo il D.P.R. 834/81.
Causa di servizio tabelle del grado invalidante
Per stabilire la percentuale d’invalidità dell’infermità subita bisogna far riferimento alle tabelle causa di servizio A e B. Questo sistema identifica il danno biologico, cioè la lesione all’integrità psicofisica, non sulla base della percentuale ma su gruppi di percentuali.
La tabella A racchiude le 8 categorie comprese tra i livelli d’invalidità che vanno dal 100% al 20% delle patologie riconosciute per causa di servizio.
- 1° categoria, da 100% a 80%;
- 2° categoria, da 80% a 75%;
- 3° categoria, da 75% a 70%;
- 4° categoria, da 70% a 60%;
- 5° categoria, da 60% a 50%;
- 6° categoria, da 50% a 40%;
- 7° categoria, da 40% a 30%;
- 8° categoria, da 30% a 20%.
Nel caso in cui più menomazioni colpiscano lo stesso organo o funzione, la valutazione complessiva deve essere ascritta alla categoria 8.
Invece per causa di servizio tabella B si riferisce a tutte le invalidità più lievi, che vanno dal 20% al 10%, delle patologie riconosciute come causa di servizio. In questi casi, quindi, non si applica più la suddivisione in categorie. Inoltre la prestazione previdenziale è una tantum. Quindi si esaurisce in un unico versamento di denaro e non è cumulabile ai fini del riconoscimento di maggiori prestazioni.
La percentuale d’invalidità per servizio è determinata dalla Commissione medica, che sottopone il referto al Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio militari.
In caso il Comitato confermasse il risultato, le cause di servizio riconosciute sono ratificate con un decreto dell’Amministrazione pubblica, a cui appartiene il dipendente richiedente.
Se, invece, il parere del Comitato è negativo o la valutazione medico legale non è condivisa, la vittima può impugnare il decreto in sede amministrativa. In più, rimane impregiudicata la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
Diritto della vittima ad altre prestazioni
La vittima, che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, ha diritto all’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5%. Questo aumento è previsto per le prime sei categorie.
Invece, se l’invalidità per causa di servizio rientra nelle ultime due categorie, l’incremento è pari a 1,25%.
Inoltre chiunque risulti invalido per servizio e rientri nelle prime quattro categorie può presentare anche una domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto. Questo è possibile fino al limite massimo di 5 anni.
Equo indennizzo e assenze per causa di servizio
Il dipendente che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio militare ha diritto anche all’equo indennizzo. Questa è una prestazione economica una tantum di entità variabile. Viene corrisposta dal datore di lavoro a seconda della gravità della patologia riconosciuta come causa di servizio.
È possibile ottenere l’equo indennizzo se:
- è confermato il nesso concausale;
- l’invalidità è permanente;
- l’infermità rientra in una delle categorie presenti nella causa di servizio tabella A.
L’importo dell’equo indennizzo è quantificato in base alla malattia, alle funzioni e al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda.
Per ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo è necessario presentare una domanda alla stessa amministrazione entro sei mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio o dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso. È possibile inoltrare la richiesta di riconoscimento di causa di servizio militari e di equo indennizzo in un unico atto.
Se viene riconosciuta la pensione per causa di servizio e la pensione privilegiata, l’equo indennizzo viene erogato in forma ridotta. Invece é corrisposto per intero, in caso di riconoscimento del solo diritto all’indennità una tantum.
Inoltre, il dipendente, in caso di aggravamento della lesione, può per una sola volta chiedere all’Amministrazione la revisione dell’equo indennizzo già concesso, a distanza di 5 anni dal provvedimento (art. 14, comma 4, D.P.R. 461).
Un altro diritto delle vittime, che hanno ottenuto il riconoscimento di causa di servizio, è quello delle assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria.
Per esempio i dipendenti pubblici dei ministeri o delle scuole mantengono il posto di lavoro fino alla guarigione clinica completa della malattia per causa di servizio. Inoltre per malattia per causa di servizio dipendenti pubblici percepiscono l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi.
Chi ha diritto alla pensione privilegiata?
In più, il dipendente pubblico, che, a causa della lesione subita per causa di servizio, ha subito danno biologico con inabilità assoluta permanente, ha diritto alla pensione privilegiata.
La pensione privilegiata é erogata in favore della vittima o degli eredi, in caso di decesso. È fondamentale, però, dimostrare che l’infermità sia strettamente collegata al servizio svolto.
La domanda amministrativa deve essere presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio. Il termine diventa 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Invece, non sono previsti limiti di tempo per chiedere la pensione privilegiata, se si è già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio. Inoltre si ha diritto alla pensione privilegiata anche se per malattia dipendente pubblico ha già ottenuto l’equo indennizzo.
Riconoscimento dello status di Vittima del Dovere
Se l’attività lavorativa si è svolta in condizioni ambientali o operative straordinarie, come da art. 1 co. 563 della L. 266/05, sussiste anche il diritto al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere.
Si definiscono vittime del dovere tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente durante le ore di lavoro. Perciò le lesioni subite si sono verificate:
- nel contrasto di ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- durante la vigilanza a infrastrutture civili o militari;
- nelle operazioni di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale (non necessariamente ostili).
Gli equiparati a vittime del dovere sono i soggetti che hanno perso l’integrità fisica in particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà.
L’impegno dell’Osservatorio Nazionale Amianto nella tutela delle vittime del dovere si dimostra anche durante la puntata di ONA TV “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“.
In questa occasione si è evidenziato come l’amianto, le radiazioni ionizzanti e le nanoparticelle di metalli pesanti siano alcuni dei fattori di rischio che causano una strage tra i nostri militari.
Risarcimento dei danni per causa di servizio
Nel caso in cui si riconosca la causa di servizio, la vittima ha anche diritto all’integrale risarcimento dei danni subiti. È possibile ottenere i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale).
In caso di decesso della vittima, sono i superstiti ad avere il diritto al risarcimento. Possono ottenere il ristoro dei danni iure hereditario, cioè quelli subiti dal defunto, e iure proprio, quelli diretti. In più sussiste il diritto ai pregiudizi catastrofali e tanatologici.
Tutela legale e assistenza medica per le vittime
ONA tutela tutte le vittime di malattia professionale, tra cui le vittime del dovere. Tutte le notizie sulle vittime del dovere sono raccolte nella categoria specifica.
Grazie a medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita.
Inoltre, l’Avv. Bonanni e il suo team di legali forniscono una consulenza legale per far sì che il lavoratore ottenga tutte le prestazioni a cui ha diritto.