Infortunio sul lavoro: le tutele delle Forze Armate

Riguardo l’infortunio sul lavoro, l’assicurazione INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro) non assiste le Forze Armate e le Forze di Polizia. Secondo l’ordinamento giuridico è prevista una tutela in caso di infortunio specifica e differente rispetto a quella che è alla base tutte le altre categorie di lavoratori.

Il personale appartenente alle Forze Armate è quello dell’EsercitoMarina e Aeronautica. Sono compresi anche Carabinieri, Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di StatoCorpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), Vigili del fuoco e Soccorso pubblico.

Occorre fare riferimento per gli appartenenti a queste categorie al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al d.p.r. n. 90/2010.

L’ONAOsservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, forniscono vari servizi di assistenza per tutte le vittime, tra cui coloro che fanno parte del settore pubblico e delle Forze Armate.

Indice dei contenuti

  • Pericoli e tutele Forze Armate

  • Regole per l’infortunio sul lavoro

  • Diritto al risarcimento danni per le Forze Armate

  • Come ricevere assistenza?

  • Rischi di infortunio per le Forze Armate

    I militari nell’esercizio delle loro funzioni sono esposti a diversi fattori di rischio. Durante l’esercizio delle loro funzioni corrono il pericolo di essere esposti ad agenti cancerogeni, come l’amianto.

    Essere esposti ai minerali di amianto causa infatti fenomeni infiammatori, che possono sfociare in gravi patologie asbesto correlate e neoplasie, come conferma l’ultima monografia IARC.

    L’amianto insieme a radiazioni ionizzanti e all’uranio impoverito sono alcune delle cause che continuano a provocare una strage tra i nostri militari. Approfondisce l’argomento ONA TV in “Vittime del dovere:serve maggiore attenzione“.

    Se un membro delle Forze dell’Ordine subisce danni alla salute durante lo svolgimento della propria mansione, ha diritto al riconoscimento della causa di servizio. Successivamente a questo riconoscimento, si possono ottenere l’equo indennizzo, la pensione privilegiata e richiedere il risarcimento dei danni.

    Infortunio nelle Forze Armate: Testo Unico

    Anziché tener conto del TU 1124/1965, nell’ambito delle Forze Armate e delle Forze di Polizia occorre fare riferimento al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare (d.p.r. n. 90/2010).

    Questo documento si articola in diverse sezioni ed esplicita tutte le regole per l’infortunio sul lavoro di Forze Armate e Forze di Polizia.

    Nello specifico prevede che “l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro, che ha per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni (previsto dall’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124), è assolto, nell’ambito dell’Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell’organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti“.

    Le comunicazioni o segnalazioni devono essere inoltrate alla Direzione generale della Sanità militare, secondo le procedure stabilite dal Segretario generale della Difesa, sentiti lo Stato maggiore della Difesa, gli Stati maggiori di Forza Armata e i Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto.

    Inoltre, per gli infortuni sul lavoro è previsto un medico legale interno. Infine, per ogni evento considerato di particolare gravità (art. 553), parte un’inchiesta interna.

    Forze Armate e diritto al risarcimento danni

    Qualora il personale delle Forze Armate subisca un danno alla salute a causa del comportamento omissivo dell’amministrazione di appartenenza avrà diritto al risarcimento danni.

    Tuttavia spetta al danneggiato dimostrare che il danno subito non si potesse evitare e che dipenda da un comportamento omissivo della propria Amministrazione. Alla base di questo diritto, infatti, risiede il principio della responsabilità contrattuale prevista dall’articolo 2087 del codice civile.

    In altre parole, ai fini del riconoscimento, occorre provare il nesso causale tra il servizio e la patologia riportata.

    Il consulente tecnico d’ufficio (CTU) si occupa di redarre la relazione peritale. Questa accerta il danno alla salute e individua il nesso causale tra fatti di servizio ed evento-malattia.

    Se il CTU conferma la responsabilità dell’Amministrazione per la malattia del dipendente, questo avrà diritto a ottenere un doppio risarcimento: per il danno biologico e per il danno morale soggettivo.

    L’ammontare del risarcimento dipende dal danno subito e dall’invalidità derivante. Per stabilirne il valore si utilizzano le Tabelle di Milano, dove sono indicate le valutazioni in termini percentuali dell’invalidità permanente e dell’inabilità temporanea assoluta.

    Infortunio Forze Armate: i compiti del VI Reparto

    Il VI Reparto contenzioso e affari legali cura, sulla base di relazioni di carattere tecnico predisposte dalle strutture interessate, l’attività consultiva e il contenzioso avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile.

    Inoltre ha tra i suoi compiti occuparsi delle transazioni, come gli accordi bonari, le procedure arbitrali, i giudizi di responsabilità amministrativa e contabile, della fase giurisdizionale dei procedimenti volti al recupero di danni erariali e di ogni altra attività attinente alla materia, afferenti alle competenze delle strutture del Segretariato generale e delle Direzioni generali

    Infine liquida i danni alle proprietà private, tratta l’infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi o convenzioni internazionali e cura le liquidazioni per risarcimenti danni e per spese dovute a liti imputabili a capitoli di propria competenza.

    Servizi di assistenza per le vittime

    ONA e l’Avvocato Bonanni tutelano tutte le vittime di malattia professionale, tra cui le vittime del dovere.

    Grazie a medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita. Si offrono informazioni aggiornate sulle ultime terapie disponibili e quelle più adatte a cui sottoporsi.

    Inoltre, lo studio legale dell’Avv. Bonanni fornisce una consulenza legale per salvaguardare il lavoratore e i suoi diritti.