I benefici contributivi amianto sono delle maggiorazioni contributive. Sono attribuite dall’INPS ai lavoratori che sono stati esposti ad asbesto. Sono utili per il prepensionamento e per la rivalutazione della pensione.
L’Avv. Ezio Bonanni, presidente dell’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto, è stato il pioniere in Italia della difesa di questi lavoratori esposti amianto. L’impegno dell’ONA e di Il Giornale dell’Ambiente prosegue nella tutela delle vittime di esposizione ad asbesto.
L’asbesto, infatti, se inalato o ingerito, può provocare l’infiammazione, poi può provocare l’insorgere di tumori e gravi patologie asbesto correlate. Infatti, la capacità cancerogena dei minerali di asbesto è confermata anche dall’ultima monografia IARC.
Su Il Giornale dell’ambiente sono disponibili tutti gli ultimi aggiornamenti riguardanti l’amianto nella categoria “news amianto“.
Cosa sono benefici contributivi per esposizione ad amianto
Benefici contributivi spettato ai lavoratori esposti all’asbesto per più di 10 anni. Questa prestazione è valida anche per coloro che sono stati esposti per meno tempo, ma che si sono ammalati. Ciò vuol dire che possono richiedere i benefici anche le vittime di patologie asbesto correlate che abbiano subito esposizione amianto meno di 10 anni.
Tutti i lavoratori esposti ad asbesto hanno diritto a rivalutare la loro posizione contributiva con i benefici amianto.
I benefici previdenziali permettono di maturare il diritto a pensione amianto anticipata e con un importo maggiorato. Il diritto al prepensionamento spetta ai dipendenti (sono esclusi gli autonomi) che hanno svolto attività professionale in esposizione all’asbesto per almeno 10 anni entro il 2 ottobre 2003.
Invece, in caso di insorgenza di malattia professionale non è previsto alcun limite temporale di esposizione.
Benefici amianto: rivalutazione con coefficiente 1,5
I benefici contributivi amianto con il coefficiente 1,5 permettono di raggiungere in anticipo l’età pensionabile. Invece, se si è già in pensione, grazie a questa maggiorazione è possibile aumentare l’importo economico della pensione.
Per esempio, se si ha lavorato per 20 anni di cui 12 anni in esposizione ad asbesto, il periodo utile ai fini del diritto alla pensione sarà di 26 anni (12 x 1,5 + 8 anni).
I benefici contributivi prevedono una maggiorazione del 50% in caso di:
- Malattia professionale riconosciuta dall’INAIL (art. 13, comma 7, Legge 257/1992);
- attività lavorativa svolta nelle miniere o nelle cave di asbesto (art. 13, comma 6, Legge 257/1992);
- esposizione qualificata pari a 100 ff/ll per oltre dieci anni (art. 13, comma 8, Legge 257/1992) per i lavoratori assicurati presso l’INAIL che abbiano maturato il diritto ad amianto pensione o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento amianto esposizione entro il 2 ottobre 2003.
Pensionamento immediato per i lavoratori esposti
Chi non ha ancora maturato il diritto al collocamento in quiescenza, può richiedere la pensione d’invalidità amianto (art.1, comma 250, L.232/2016).
Questo vale per chi ha contratto asbestosi, mesotelioma, tumore polmonare o un’altra malattia professionale causata dall’esposizione ad asbesto. Se con l’accredito di amianto benefici pensionistici (art. 13 comma 7 Legge 257/1992) non si raggiunge il diritto alla pensione, è possibile accedere al prepensionamento per patologia.
Benefici contributivi per i siti oggetto d’Atto di Indirizzo
La L.257/92 ha messo al bando i minerali di asbesto e ha indennizzato i lavoratori esposti con le maggiorazioni contributive. Tuttavia, a volte l’INAIL non ha riconosciuto questi diritti e ne è nato un enorme contenzioso.
Per risolvere questo contenzioso, e per il riconoscimento esposizione amianto e dei giusti diritti dei lavoratori, il Ministero del lavoro ha emanato gli atti di indirizzo ministeriali.
Questi sono un accertamento che certifica la sussistenza del rischio asbesto con esposizione superiore alle 100 ff/l nella media delle 8 ore lavorative. Inizialmente, questi atti di indirizzo riportavano il 1992, data in cui è stata emanata la legge del divieto di estrazione e lavorazione.
Poiché l’asbesto non fu bonificato immediatamente dai siti, ma al fine di poter permettere il prepensionamento di coloro che erano ancora in attività, ovvero non avessero conseguito con l’atto di indirizzo i 10 anni minimi, è stata introdotta la modifica normativa di cui all’art. 1, commi 20, 21 e 22 L. 247/2007.
In questo modo, il legislatore ha introdotto i benefici, cioè le rivalutazioni contributive per esposizione professionale ad asbesto con il coefficiente 1,5, con prolungamento rispetto agli originari riconoscimenti, fino all’inizio delle bonifiche, ovvero fino al 2 ottobre 2003.
La sicurezza sul luogo di lavoro non è un problema da sottovalutare. Se ne parla approfonditamente nel corso del settimo appuntamento di ONA News: “Sicurezza nei luoghi di lavoro realtà o utopia?“.
Certificato di esposizione e benefici contributivi amianto
Nel caso di attività di lavoro in esposizione ad asbesto in siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale, è previsto il prolungamento e la maggiorazione della pensione con il coefficiente 1,5, da considerarsi a partire dal 1992 e fino all’inizio delle bonifiche dell’asbesto o fino al 2 ottobre 2003 (art. 1, commi 20, 21 e 22, Legge 247/2007).
Per accedere a questo diritto è necessario aver richiesto il certificato di esposizione all’INAIL entro il 15 giugno 2005 e la domanda di prolungamento entro l’11 maggio 2009.
Benefici contributivi amianto e la nuova legge
In caso di esposizione qualificata pari o superiore a 100 ff/ll per almeno dieci anni, il coefficiente, con l’art. 47, L. 326/2003, è stato ridotto ad 1,25%.
In questo modo la maggiorazione è utile solo per il calcolo rivalutazione contributiva amianto, cioè la rivalutazione pensionistica, e non per il prepensionamento. Esistono però dei casi in cui si applica la vecchia formulazione amianto normativa pensione e sono identificati con l’art. 47, comma 6 bis, L. 326/2003.
Coloro che non avevano maturato il diritto ad amianto pensione anticipata, pur con i contributi oppure non avessero fatto domanda all’INPS o all’INAIL o, ancora, risolto il rapporto di lavoro, prima del 02.10.2003, hanno diritto al coefficiente di rivalutazione di 1,25%.
Il coefficiente in questa misura è utile ai soli fini della rivalutazione dell’entità economica della prestazione e non permette il prepensionamento. Questo beneficio si applica anche ai lavoratori rimasti esposti in attività che in precedenza non erano soggette all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Tuttavia, la domanda per il riconoscimento dei periodi in esposizione andava presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005.
Inoltre ulteriori indicazioni riguardo le disposizioni per il censimento dell’amianto e l’accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti sono contenute nell’art.32 bis del DDL n.2448.
La non applicabilità del termine di decadenza
Nell’art. 47 della L. 326/2003 era stata inserita la decadenza per i lavoratori che non avessero presentato la domanda all’INAIL prima del 15.06.2005.
Recentemente, però, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 2243/2023, si è pronunciata stabilendo il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 e il fatto che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL. Questa decisione fa riferimento ai pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003.
Superamento della soglia di esposizione ad asbesto
Per dimostrare un’esposizione a una soglia maggiore di 100 fibre/litro di polveri e fibre di asbesto si utilizza la legge scientifica elaborata dall’INAIL, cui vanno aggiunti i valori della banca dati Amyant INAIL.
In questo modo viene effettuato il calcolo complessivo dell’esposizione con cui si dimostra il superamento della soglia delle 100 ff/ll per ogni anno e per oltre 10 anni. Questo calcolo permette di ottenere la condanna dell’INPS all’accredito dei benefici contributivi per esposizione ad asbesto, soprattutto in quei casi in cui l’asbesto è stato bonificato o per ricostruire le precedenti esposizioni.
Attività lavorative in esposizione ad asbesto
Il DM 27.10.2004 ha ricompreso le attività lavorative che comportano esposizione ad asbesto:
- coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
- produzione di manufatti contenenti asbesto;
- fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti asbesto;
- coibentazione con asbesto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
- demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti asbesto;
- movimentazione, manipolazione ed utilizzo di asbesto o di manufatti che ne contengono; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti asbesto;
- raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti asbesto.
Non cumulabilità dei benefici contributivi
L’art. 4 del DM 27.10.2004 prevede il divieto di cumulo. Ciò significa che in caso di svolgimento delle attività di cui al punto c), non è possibile cumulare i benefici del DM 27.10.2004 con altri che anticipino il diritto a pensione. Per esempio non si possono aggiungere quelli spettanti ai lavori usuranti, per servizi di confine e per i servizi prestati dai lavoratori portuali.
Conseguentemente, al momento del pensionamento il lavoratore dovrà scegliere se usufruire dei benefici di cui al DM 27.10.2004 o ad altri benefici.
Non rientrano nel divieto di cumulo i benefici previdenziali dovuti ad un particolare status del lavoratore (invalido, non vedente, sordomuto) o derivanti da particolari infermità di oggetto di tutela previdenziale.
Il ruolo dell’ONA e l’assistenza legale e medica
L’ONA e l’Avvocato Bonanni supportano le vittime per la salvaguardia dei propri diritti, assistendole in tutte le diverse fasi.
È possibile richiedere una consulenza legale gratuita. Un team di esperti del settore offre la sua esperienza per tutelare tutte le vittime di malattie asbesto correlate.
Oltre alla consulenza legale, l’ONA fornisce anche assistenza medica.