Danni patrimoniali: danno emergente e lucro cessante

I danni patrimoniali debbono essere integralmente risarciti. Il tema del risarcimento danni patrimoniali è trattato in questo giornale proprio perché centrale della tutela dei diritti.

Il risarcimento dei danni patrimoniali consiste nella diminuzione patrimoniale nella sfera giuridica di un soggetto giuridico, persona fisica o giuridica. Si identifica nel danno emergente e lucro cessante. Nell’ordinato vivere civile è fatto divieto di procurare il danno ingiusto che può essere la conseguenza di inadempimento o di illecito.

Una delle fonti di danno è l’utilizzo di agenti cancerogeni e nocivi, lesivi per l’ambiente e la salute. In molte occasioni, si ritiene che il danno all’ambiente non sia fonte di pregiudizio. In realtà, il danno ambientale proprio perché provoca esposizioni e quindi danni alla salute è alla base anche del pregiudizio economico.

Uno dei casi emblematici è proprio quello del danno da amianto. Infatti, le fibre di amianto provocano danni alla salute e in particolare le patologie asbesto correlate. In quasi tutti i casi, queste malattie sono di origine professionale, perché l’esposizione si verifica nello svolgimento delle mansioni lavorativi. In questi casi, sussiste il diritto di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale).

L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il presidente, l’Avvocato Bonanni, forniscono assistenza medica e legale a chiunque ne faccia richiesta.

Indice dei contenuti
 
  • Risarcimento danno emergente e lucro cessante

  • A chi spetta l’onere della prova dei danni patrimoniali?

  • Metodo di calcolo danno patrimoniale

  • Diritto al risarcimento danno patrimoniale per gli eredi

  • Come ottenere assistenza medica e tutela legale?


  • Tempo di lettura stimato: 8 minuti

    I danni patrimoniali per danno emergenze e lucro cessante

    Il danno patrimoniale è il pregiudizio economico che colpisce la sfera del danneggiato, provocando un impoverimento. Pur essendo unitario, è formato da due componenti:

    • danno emergente, ossia la perdita patrimoniale subita dalla vittima;
    • lucro cessante, che indica il mancato guadagno derivato da un illecito altrui, cioè il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell’evento dannoso.

    Quali sono i danni patrimoniali e in cosa consistono?

    L’obbligo di risarcimento dei danni è a carico dei responsabili, per il profilo contrattuale ed extracontrattuale.

    I danni patrimoniali consistono nella diminuzione di valore che il patrimonio del danneggiato patisce, a causa dell’illecito o dell’inadempimento. Questo tipo di pregiudizio può derivare da:

    • una responsabilità contrattuale (ad esempio l’inadempimento di un’obbligazione o la mancata consegna di un bene acquistato o il ritardo nell’esecuzione di una prestazione);
    • responsabilità aquiliana, cioè un fatto illecito, come il sinistro stradale.

    Inoltre è composto dai due tipi di danno, danno emergente e lucro cessante. Il primo è indicato spesso come danno diretto, mentre il lucro cessante è identificato come danno indiretto. Questa distinzione rappresenta uno strumento necessario per i giuristi al fine di identificare gli effetti pregiudizievoli subiti dal patrimonio del danneggiato.

    La tutela risarcitoria è una materia complessa, che comprende il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale. Per conoscere i diritti che spettano alla vittima si può consultare il libro dell’Avvocato Ezio Bonanni “Il danno da Amianto. Profili risarcitori e tutela medico-legale“.

    Risarcimento danno emergente: definizione

    I danni emergenti sono la perdita economica che il patrimonio del creditore ha subito per colpa della mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore. Questo pregiudizio sussiste a prescindere dal rapporto contrattuale (risarcimento danno extracontrattuale).

    È un tipo di danno attuale e immediato, che si realizza con la diminuzione patrimoniale provocata dall’illecito o dall’inadempimento. Indica quindi una perdita di utilità già presente nel patrimonio del danneggiato.

    Tra i danni patrimoniali, questa categoria comprende:

    • il disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore;
    • le spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione;
    • la temporanea impossibilità di godere del bene;
    • i danni provocati alla persona o ai beni del creditore.

    Risarcimento danni patrimoniali: lucro cessante

    Con il termine lucro cessante si indica il mancato guadagno patrimoniale che si sarebbe dovuto conseguire in caso l’obbligazione fosse stata regolarmente adempiuta o in mancanza della lesione.

    Perciò la differenza rispetto al danno emergente è che il calcolo del lucro cessante attiene a una ricchezza non ancora inglobata nel patrimonio del danneggiato. Tuttavia questa si sarebbe ragionevolmente prodotta, se non si fosse verificato l’inadempimento o l’illecito.

    Il danno patrimoniale lucro cessante può consistere nella:

    • mancata utilizzazione del bene, perciò il danno consiste nel guadagno che il creditore avrebbe tratto nell’uso del bene, con ragionevole certezza;
    • perdita o diminuzione della capacità di lavoro specifica, che si verifica a seguito di lesioni personali e si sostanzia nella perdita totale o parziale del guadagno che il danneggiato avrebbe tratto dall’esercizio della propria attività;
    • perdita di prestazioni assistenziali o alimentari.

    Il risarcimento per un danno di questo tipo è però riconosciuto solo nel caso in cui c’è la probabilità o la certezza della sua concreta esistenza. Essa dovrà essere fornita con prova “rigorosa”.

    Danni patrimoniali presenti e futuri

    Nella nozione di danno debbono essere ricompresi anche i danni futuri. Infatti, quando si subisce una lesione sia essa all’onore, alla capacità lavorativa o alla salute, ci sono anche le conseguenze future.

    Ciò è espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.23304, 8 novembre 2007: “Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell’id quod plerumque accidit connesso all’illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità“.

    Differenza tra lucro cessante e danno da perdita di chance

    Il danno patrimoniale da lucro cessante è diverso dal danno da perdita di chance.

    Infatti la Corte di Cassazione, nella sentenza n.20630/2016, specifica che: “Un danno da perdita di chance è ovviamente alternativo rispetto al danno da lucro cessante futuro da perdita del reddito. Se c’è l’uno non può esserci l’altro, e viceversa. Delle due, infatti l’una: o la vittima dimostra di avere perduto un reddito che verosimilmente avrebbe realizzato, ed allora le spetterà il risarcimento del lucro cessante; ovvero la vittima non dà quella prova, ed allora le può spettare il risarcimento del danno da perdita di chance”.

    Ciò vuol dire che il lucro cessante non comprende i danni meramente ipotetici. Per questo motivo occorre riferire l’utilità persa.

    Il lucro cessante, concretandosi questo nell’accrescimento patrimoniale in concreto ed effettivo pregiudicato o impedito dall’inadempimento della obbligazione contrattuale, presuppone almeno la prova del danno, sia pure indiziaria, della utilità patrimoniale che, secondo un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità) il creditore avrebbe conseguito se l’obbligazione fosse stata adempiuta e deve essere, perciò, escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali quelle legate ad un improbabile fatto del terzo“. (Cassazione, n.7647/1994).

    La responsabilità ed il nesso causale

    L’onere della prova dei danni patrimoniali (lucro cessante e danno emergente) varia a seconda della tipologia di responsabilità:

    • in caso di responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) avviene un’inversione dell’onere della prova e spetta al debitore dimostrare che l’inadempimento o il ritardo sia stato determinato da causa a lui non imputabile;
    • per la responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.), l’onus probandi del pregiudizio subito incombe sul danneggiato.

    In caso si voglia dimostrare il lucro cessante, la vittima deve dimostrare gli elementi costitutivi del danno e la sua diretta consequenzialità rispetto all’inadempimento e all’illecito (nesso causale).

    L’onere della prova dei danni patiti e patiendi

    È quindi onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, provando:

    • il danno subito, anche tramite presunzioni semplici, da cui si evinca la riduzione della capacità lavorativa specifica (an debeatur);
    • l’effettiva diminuzione dei suoi guadagni in seguito al sinistro (quantum debeatur).

    “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici. Provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un’attività lavorativa.

    La quantificazione equitativa del danno

    Si deve osservare che anche per quanto riguarda la responsabilità contrattuale, incombe sul creditore e cioè sul danneggiato l’onere della prova dell’entità del pregiudizio.

    È chiaro, quindi, che pur potendo chiedere la quantificazione equitativa, occorre dedurre e dimostrare i pregiudizi subiti e i criteri di determinazione del danno, anche futuro.

    Perfino sulla responsabilità contrattuale, la presunzione copre solo l’an del danno, mentre, il quantum, deve essere dimostrato dal danneggiato. Questi dovrà dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo l’evento lesivo.

    Senza tale prova si preclude l’esercizio anche del potere dell’art. 1226 c.c.. Infatti, la Cassazione ha precisato che tale potere “riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare”. Tanto che non sussiste il danno patrimoniale “quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e può dimostrare di quanto quest’ultimo sia diminuito” (Cass. 21988/2019, Cass. 15737/2018, Cass. 11361/2014).

    Come calcolare il risarcimento danni patrimoniali

    La capacità lavorativa, astrattamente intesa, è l’idoneità di un soggetto a produrre un reddito. La giurisprudenza ne distingue due forme:

    • generica, ossia la possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini (danno non patrimoniale);
    • specifica, cioè l’idoneità a svolgere la propria attuale occupazione (danno patrimoniale).

    Ai fini del risarcimento del danno patrimoniale è fondamentale verificare il nesso causale tra evento dannoso ed evento di danno. Infatti le perdite subite o il mancato guadagno devono rappresentare una “conseguenza immediata e diretta” del fatto.

    Soprattutto nel caso di lucro cessante, che si riferisce a un evento futuro e solo prevedibile, sarà necessaria una ragionevole certezza e una prova rigorosa ai fini della quantificazione danno patrimoniale.

    Una volta riconosciuto il nesso causale, il risarcimento del danno emergente e lucro cessante sarà inserito nella quantificazione del danno patrimoniale subito dalla vittima.

    Qualora non sia possibile provare il danno nel suo preciso ammontare, come accade per il lucro cessante, il giudice lo liquiderà in via equitativa, con ragionevolmente fondata attendibilità.

    La vittima può richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, per evitare la prescrizione, entro:

    • 10 anni dall’accaduto, se il danno è causato dalla cattiva o mancata esecuzione di un contratto;
    • 2 anni, in caso di danni che derivano da un sinistro stradale, ma, se si verificano lesioni personali, il termine diventa quello di prescrizione del reato;
    • 5 anni negli altri casi.

    Risarcimento del lucro cessante agli eredi della vittima

    La morte di un congiunto può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante. Infatti si può verificare una perdita dei benefici economici che la vittima destinava agli eredi per legge o per costume sociale.

    Perciò la Corte di Cassazione, Ord. 6619/2018, stabilisce il diritto al risarcimento per gli eredi:

    La liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante, patito dalla moglie e dal figlio di persona deceduta per colpa altrui, e consistente nella perdita delle elargizioni erogate loro dal defunto, se avviene in forma di capitale e non di rendita, va compiuta per:

    • la moglie, moltiplicando il reddito perduto dalla vittima per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie corrispondente all’età del più giovane tra i due;
    • il figlio, in base a un coefficiente di capitalizzazione di una rendita temporanea corrispondente al numero presumibile di anni per i quali si sarebbe protratto il sussidio paterno.

    Nell’uno e nell’altro caso il reddito da porre a base del calcolo deve comunque essere equitativamente aumentato per tenere conto dei presumibili incrementi reddituali che il lavoratore avrebbe ottenuto se fosse rimasto in vita e contemporaneamente ridotto dell’importo pari alla quota di reddito che la vittima avrebbe presumibilmente destinato a sé, al carico fiscale e alle spese per la produzione del reddito“.

    In più i familiari hanno diritto anche al risarcimento dei danni non patrimoniali, tra cui quello catastrofale e tanatologico.

    Danni patrimoniali da amianto – asbesto

    Chi è esposto ad agenti cancerogeni, come l’amianto, subisce un danno alla salute. L’integrità psicofisica è fondamentale anche per poter espletare l’attività lavorativa, e comunque ottenere fonti di reddito. Il fatto stesso che si lede alla salute, implica, necessariamente anche un danno economico patrimoniale.

    Quindi, i minerali di amianto possono gravi danni biologici, tra cui malattie mortali: il mesotelioma, il cancro del polmone e altre gravi neoplasie. Queste come altre malattie limitano la capacità lavorativa e di produzione di reddito (come peraltro confermato nell’ultima monografia IARC).

    Risarcimento danni patrimoniali e tutela legale

    È evidente che più che il risarcimento per danno patrimoniale e non patrimoniale sia fondamentale prevenire il danno, specialmente se riferito alla salute. In caso di pregiudizio, sussiste il diritto al risarcimento, che deve essere integrale. Questi principi sono ormai un cardine del nostro ordinamento giuridico.

    Per cui, anche grazie al questo giornale è possibile restare aggiornati su tutte le novità, anche giurisprudenziali. La quantificazione del danno, anche patrimoniale, è equitativa. Questo anche nella materia della tutela dai danni da amianto. Si può consultare la categoria “news amianto“ per leggere tutte le notizie amianto.

    Perciò le vittime hanno diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali e all’integrale risarcimento danni.

    Servizi di assistenza legale e medica

    L’ONA tutela i diritti di tutte le vittime di malattia professionale asbesto correlata.

    L’Avv. Bonanni e il suo team di legali esperti forniscono una consulenza legale per salvaguardare i diritti di coloro che ne fanno richiesta.

    Inoltre, grazie alla squadra di medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, è possibile richiedere una consulenza medica gratuita. In questo modo è possibile avere tutte le informazioni riguardo le terapie più idonee.