Dalla Cassazione alla Corte di Appello per le vittime del dovere
Oggetto del contendere l’accertamento della spettanza dei benefici, agli eredi degli “equiparati alle vittime del dovere”.
Come chiarisce meglio l’avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, le “Vittime del dovere” sono coloro i quali hanno ottenuto il riconoscimento della causa di servizio.
Siano state queste determinate in attività o in particolari condizioni, ambientali e operative. Cioè che i soggetti abbiano riportato lesioni in conseguenza di eventi, quali:
- nel contrasto a ogni tipo di criminalità;
- nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
- nella vigilanza a infrastrutture civili e militari:
- in operazione di soccorso;
- in attività di tutela della pubblica incolumità;
- in contesti di impiego internazionale non necessariamente ostili;
art. 1, co. 563, L. 266/2005.
Gli equiparati alle vittime del dovere
Il comma 564 del succitato articolo definisce equiparati i soggetti che “abbiano contratto infermità permanenti invalidanti o alle quali è conseguito il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali o operative. Nello specifico, chiarisce l’avv. Bonanni, «nei casi in cui nelle normali attività, vi è l’esposizione all’amianto oppure all’uranio impoverito».
Il ministero dell’Interno, di concerto con il ministero della Difesa e il ministero dell’Economia e delle finanze, disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze.
Stabilito ciò, nel caso in cui le “Vittime del dovere e gli equiparati” sono deceduti, c’è da stabilire chi sono gli aventi diritto dei risarcimenti.
Un caso particolare
Un caso eclatante è quello che vede la disparità dei trattamenti dovuti agli eredi dello stesso nucleo familiare di un ex militare della Marina, deceduto a causa di un mesotelioma il 29 maggio del 2009.
Al militare è stata riconosciuta la “causa di servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà”, ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005”, di cui sopra.
Il Tribunale di Bari ha accolto le richieste della vedova e dell’orfana relative ai maggiori importi loro dovuti, gli stessi di quelli delle vittime del terrorismo. Ma ha rigettato le domande dell’altro ricorrente, figlio del defunto e della vedova e fratello dell’altra orfana, «cui – il Tribunale competente – ha applicato una diversa disciplina», specifica il presidente dell’ONA.
Pacifico il ricorso in Cassazione dell’orfano, patrocinato dall’avv. Bonanni.
La posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, però, ha respinto il ricorso facendo riferimento alla sentenza emessa dalla stessa a Sezioni Unite: la SS.UU. 22753/18.
Dov’è l’inghippo?
Nella fattispecie, descrive nel ricorso l’avv. Bonanni, la Cassazione ha fatto riferimento al caso di due sorelle non conviventi e non a carico fiscale del genitore, defunto.
Il nostro ricorrente, invece, rientra in quanto previsto dall’art. 6 della L.466/80. «… non solo tale disposizione normativa attiene alla sola speciale elargizione. Ma, a maggior ragione i figli, anche quelli non a carico, sono comunque indennizzati in assenza del coniuge. Quindi con un presupposto, quest’ultimo, che è irrazionale e irragionevole».
In totale contrasto, spiega Bonanni, «con i parametri normativi di cui all’art. 3 della Costituzione, piuttosto che della tutela di diritto comunitario». In totale contraddizione con quanto decretato dalla Corte di Appello di Genova.
La Corte di Appello di Genova condanna il ministero della Difesa
Questa, infatti, ha accolto, invece, un altro ricorso sempre dell’avv. Bonanni e ha condannato il ministero della Difesa – sentenza n. 575/2019 – che recita “… in relazione al mancato accredito delle prestazioni per coloro che non erano fisicamente a carico della vittima al momento del suo decesso. Ancorché ugualmente vittime e/o orfani di vittime del dovere…”.
Quindi, chiarisce Bonanni – componente della Commissione Nazionale Amianto del ministero dell’Ambiente – a «costituire le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere in favore di orfana non a carico fiscale». Oltre che ad avere diritto al risarcimento dei danni subiti dalla vittima, secondo l’art. 20 della L. 183 del 2010. Questa, infatti, «non contiene alcuna limitazione o discriminazione dei figli non a carico fiscale».
La Corte di Appello di Genova, quindi, ha invertito la precedente posizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e ha riconosciuto i benefici di orfano di vittima del dovere anche alla figlia del militare. Anche se «al momento del decesso del genitore, la donna non conviveva con lui ed era economicamente autosufficiente».
Come già chiarito dall’avv. Bonanni, «le sentenze di rigetto si fondano, tutte, sulla sentenza della Cassazione a SS.UU. 22753/2018. Che non è applicabile a questi casi, perché riguarda fratelli e sorelle non a carico».
La Corte di Cassazione supporta la sentenza della Corte di Appello di Genova
Invece, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, «valorizza le sentenze positive della Corte di Appello di Genova, sezione lavoro, n. 575/2019, in linea con le altre».
Ai posteri l’ardua… sentenza.
Lo IARC e la pericolosità dell’amianto
La vittima ha contratto un mesotelioma a causa del contatto professionale avvenuto con l’amianto.
L’amianto, conosciuto anche con il sinonimo di asbesto è un potente cancerogeno che provoca tante patologie infiammatorie come asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici e neoplasie.
Il mesotelioma è solo una delle malattie provocate dalle fibre di amianto. Oltre al mesotelioma, le fibre di amianto provocano anche tumore allo stomaco, alla laringe, alla faringe, adenocarcinoma, cancro alle ovaie e all’esofago.
Proprio come segnalato dallo IARC – Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro nella sua ultima monografia.