L’EMILIA-ROMAGNA HA APPROVATO UNA LEGGE REGIONALE CHE ORGANIZZA IL PERCORSO PER ACCEDERE AL SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO NEI CASI GIÀ DELIMITATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE. LA NORMA NON INTRODUCE UN DIRITTO GENERALIZZATO ALLA MORTE NÉ DISCIPLINA L’EUTANASIA MA DEFINISCE PROCEDURE UNIFORMI, GRATUITE E MULTIDISCIPLINARI PER LE PERSONE CON PATOLOGIE IRREVERSIBILI, SOFFERENZE INTOLLERABILI E DIPENDENZA DA TRATTAMENTI DI SOSTEGNO VITALE
L’Emilia-Romagna è diventata la terza Regione italiana, dopo Toscana e Sardegna, ad approvare una legge dedicata all’organizzazione delle procedure per il suicidio medicalmente assistito. Il voto è arrivato il 23 luglio 2026, al termine di un confronto politico, sanitario e giuridico su uno dei temi più delicati della vita pubblica contemporanea.
Il progetto, presentato in prima firma dal consigliere Paolo Trande di Alleanza Verdi e Sinistra e sostenuto da Partito Democratico, Civici e Movimento 5 Stelle, è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza. Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Rete Civica hanno votato contro.
L’approvazione viene definita da AVS «un giorno di civiltà, dignità e libertà» per la regione. Il gruppo sottolinea soprattutto la necessità di garantire alle persone che rientrano nelle condizioni stabilite dalla Corte costituzionale un percorso certo, uniforme e trasparente, evitando che tempi burocratici e differenze territoriali rendano un diritto riconosciuto concretamente inaccessibile.
La legge, tuttavia, non amplia le categorie di persone che possono accedere alla procedura. Il suo scopo è organizzare il servizio sanitario regionale, definire chi valuta le richieste, stabilire le garanzie cliniche ed etiche e assicurare condizioni omogenee in tutte le aree dell’Emilia-Romagna.
Lo ha precisato anche il presidente Michele de Pascale, secondo il quale il provvedimento «non crea nuovi diritti» ma traduce in procedure applicabili i principi affermati dalla Consulta.
Che cosa significa suicidio medicalmente assistito?
Il suicidio medicalmente assistito è una procedura nella quale una persona, dopo una valutazione sanitaria e giuridica, compie autonomamente l’atto finale che determina la propria morte, utilizzando un farmaco e modalità predisposte con l’assistenza del servizio sanitario.
Questa caratteristica lo distingue dall’eutanasia, nella quale è un medico o un altro soggetto a somministrare direttamente il farmaco letale. La legge emiliano-romagnola non introduce né disciplina l’eutanasia.
Il suo fondamento giuridico si trova nella sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, nata dal caso di Fabiano Antoniani, conosciuto come Dj Fabo, e dal procedimento a carico di Marco Cappato.
Con quella pronuncia la Consulta ha dichiarato non punibile, in determinate circostanze rigorosamente delimitate, chi agevola l’esecuzione di un proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi.
La Corte non ha riconosciuto un diritto generale a ottenere assistenza per morire ma ha individuato un’area circoscritta nella quale la punizione dell’aiuto risulterebbe costituzionalmente illegittima.
Il dibattito successivo si è concentrato proprio sulla distanza tra questa apertura giurisprudenziale e l’assenza di una legge nazionale organica. In molte Regioni, chi presenta una richiesta può incontrare procedure differenti, tempi incerti e interpretazioni non uniformi.
Chi può accedere alla procedura in Emilia-Romagna?
Le condizioni richieste non sono stabilite autonomamente dalla Regione. Derivano dalla giurisprudenza costituzionale e devono essere presenti contemporaneamente.
La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche oppure psicologiche che considera intollerabili. Deve inoltre essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e conservare la piena capacità di assumere decisioni libere e consapevoli.
A questi requisiti si aggiunge l’obbligo di ricevere informazioni appropriate e complete sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative. La verifica deve essere condotta da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale attraverso garanzie procedurali rigorose.
Non basta quindi una diagnosi grave, una condizione di disabilità o la presenza di dolore. La procedura riguarda un insieme molto ristretto di situazioni cliniche, nelle quali devono essere valutati irreversibilità, sofferenza, dipendenza da sostegni vitali e capacità decisionale.
La richiesta deve inoltre derivare dalla volontà della persona interessata. Non può essere avanzata dai familiari in sua sostituzione, né può essere imposta o suggerita come soluzione assistenziale.
Che cosa cambia concretamente con la nuova legge?
La principale novità riguarda l’uniformità organizzativa. Prima dell’approvazione, l’Emilia-Romagna aveva già adottato atti amministrativi per gestire le richieste, ma la nuova legge attribuisce al percorso un quadro normativo regionale più stabile.
Il provvedimento è composto da dodici articoli e disciplina la presa in carico della domanda, la verifica dei requisiti, il rapporto con il comitato etico, l’individuazione delle modalità di attuazione e le garanzie riconosciute al paziente.
La procedura sarà gratuita. Questo elemento risponde al principio secondo cui l’accesso non deve dipendere dalle condizioni economiche della persona o dalla possibilità di rivolgersi a strutture estere.
La Regione, inoltre, dovrà aver adottato istruzioni tecnico-operative entro dieci giorni dall’entrata in vigore della legge. Tali indicazioni serviranno a rendere coerenti le pratiche delle diverse aziende sanitarie e a evitare interpretazioni divergenti tra territori.
La norma non stabilisce un termine rigido e identico per ogni richiesta. Prevede invece che la valutazione avvenga senza ritardi ingiustificati e con tempi compatibili con le condizioni cliniche, lasciando alla commissione lo spazio necessario per gli approfondimenti medici e diagnostici.
Chi valuterà le richieste?
La decisione viene affidata a una Commissione di valutazione multidisciplinare, indicata con l’acronimo CoVam, costituita su base territoriale per ciascuna Area Vasta del servizio sanitario regionale.
La composizione riflette la complessità della materia. Ne fanno parte un medico palliativista, un anestesista rianimatore, un medico legale, uno psichiatra, uno specialista della patologia del richiedente, un farmacologo o farmacista, uno psicologo e un infermiere.
Su richiesta dell’interessato può partecipare, con funzioni consultive, anche il medico di medicina generale oppure un altro professionista di fiducia. La commissione può inoltre svolgere la prima visita nel luogo in cui si trova il paziente e ascoltare persone da lui indicate.
Questo modello mira a evitare che una decisione tanto delicata dipenda da una sola valutazione professionale. Gli aspetti clinici, psicologici, farmacologici, medico-legali e assistenziali devono essere considerati insieme.
La CoVam acquisisce anche il parere del Comitato regionale per l’etica clinica, il COREC. Il parere non è vincolante, ma costituisce un ulteriore passaggio di garanzia e riflessione multidisciplinare.
Quale spazio rimane per le cure palliative?
Uno dei punti più sensibili del confronto riguarda il rapporto tra suicidio medicalmente assistito e cure palliative. Nel dibattito politico, i sostenitori della legge hanno respinto l’idea che le due opzioni debbano essere contrapposte.
Le forze di opposizione hanno invece insistito sulla necessità di potenziare prima di tutto l’accesso alla palliazione.
La legge stabilisce che la persona debba ricevere informazioni complete sulle possibilità terapeutiche e palliative. Non è sufficiente presentare formalmente tali servizi: la valutazione deve permettere al paziente di conoscerne concretamente finalità e disponibilità.
Le cure palliative mirano a controllare dolore, sintomi e sofferenza, sostenendo anche i bisogni psicologici, sociali e familiari. Non sono riservate alle ultime ore di vita e possono essere attivate durante il percorso di una malattia inguaribile.
La possibilità di chiedere il suicidio medicalmente assistito non elimina quindi il diritto a essere curati e accompagnati. Al contrario, la libera scelta richiede che le alternative siano realmente accessibili e non soltanto nominate.
Lo stesso presidente de Pascale ha indicato come obiettivo regionale il rafforzamento dell’offerta palliativa, sostenendo che l’Emilia-Romagna debba garantire la migliore assistenza possibile a chi vive condizioni di sofferenza estrema.
Il personale sanitario sarà obbligato a partecipare?
No. Le attività direttamente connesse all’attuazione del suicidio medicalmente assistito saranno svolte soltanto da professionisti che abbiano espresso volontariamente la propria disponibilità.
Questa previsione tutela le convinzioni personali e professionali del personale sanitario senza bloccare il percorso riconosciuto al paziente. Non viene costruita formalmente una disciplina dell’obiezione di coscienza identica a quella prevista in altri ambiti, ma viene esclusa qualsiasi imposizione individuale.
Il servizio sanitario dovrà quindi organizzarsi affinché la scelta del singolo professionista non si traduca nell’impossibilità di applicare la legge nell’intera struttura o Area Vasta.
La volontarietà riguarda chi partecipa alla fase attuativa, mentre la presa in carico, l’informazione e la verifica delle condizioni restano responsabilità istituzionali delle strutture sanitarie.
La persona può cambiare idea?
Sì. La richiesta può essere revocata in qualsiasi momento.
Questo principio è essenziale, perché la decisione deve rimanere libera e attuale durante l’intero percorso. Un consenso espresso all’inizio non può trasformarsi in un vincolo irreversibile.
La persona mantiene quindi il controllo della procedura fino all’ultimo momento. Può chiedere ulteriori informazioni, accedere alle cure palliative, modificare la propria scelta oppure interrompere completamente il percorso.
La commissione deve inoltre verificare che non esistano pressioni esterne e che la capacità decisionale sia conservata. La presenza di familiari o persone di fiducia può sostenere il richiedente, ma non sostituirne la volontà.
Perché si parla di un vuoto legislativo nazionale?
La Corte Costituzionale aveva già invitato il Parlamento a intervenire prima della sentenza del 2019. Tuttavia, non è ancora stata approvata una legge nazionale capace di disciplinare in modo organico le procedure, i tempi e le garanzie.
In questo spazio sono intervenute alcune Regioni. La Toscana è stata la prima ad approvare una legge, successivamente esaminata dalla Corte Costituzionale. La Consulta ha chiarito che le Regioni possono disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali legati alla tutela della salute, senza modificare i requisiti sostanziali stabiliti a livello statale e costituzionale.
L’Emilia-Romagna ha costruito il proprio testo sulla base di questo perimetro, evitando di definire nuove condizioni di accesso. La scelta regionale rimane comunque inserita in un quadro potenzialmente disomogeneo.
È proprio questo uno degli argomenti richiamati da AVS: il luogo di residenza non dovrebbe determinare la possibilità di ottenere tempi certi e procedure chiare. Anche il presidente della Regione ha sostenuto che il punto di arrivo debba essere una legge nazionale, capace di assicurare gli stessi diritti e le medesime tutele in tutto il Paese.
Quali sono le principali posizioni contrarie?
Il voto non ha cancellato le profonde differenze etiche e politiche presenti sul tema.
Le opposizioni di centrodestra hanno parlato di una fuga in avanti regionale e hanno chiesto di concentrare gli investimenti sulle cure palliative. Parte del mondo cattolico teme inoltre che una disciplina del suicidio assistito possa indebolire la tutela delle persone fragili o trasmettere l’idea che alcune vite siano meno degne di essere sostenute.
Queste preoccupazioni riguardano soprattutto il rischio di condizionamenti indiretti. Una persona gravemente malata potrebbe sentirsi un peso economico o assistenziale per la famiglia, anche senza ricevere pressioni esplicite.
I sostenitori della legge rispondono che proprio la presenza di procedure pubbliche, valutazioni multidisciplinari e informazioni complete dovrebbe proteggere meglio la persona da decisioni non autenticamente libere.
Simona Larghetti, capogruppo di AVS, ha sintetizzato questa posizione affermando che «i diritti non sono obblighi». La norma non indirizza verso una scelta, ma mira a garantire che la volontà di chi rientra nelle condizioni stabilite dalla Corte venga presa in esame secondo regole comuni.
Che cosa collega questa legge ai temi ambientali?
Il contenuto tecnico della legge appartiene alla tutela della salute e ai diritti della persona.
Ambiente e salute si incontrano soprattutto nel principio di equità. Non tutte le comunità respirano la stessa aria, affrontano gli stessi rischi climatici o dispongono delle medesime infrastrutture. Analogamente, non tutti i pazienti hanno lo stesso accesso alle cure palliative, all’assistenza domiciliare e ai servizi specialistici.
La sostenibilità di una società si misura anche dalla qualità delle sue reti di cura, dalla capacità di proteggere chi è più vulnerabile e dall’uniformità dei diritti sul territorio.
Una comunità sostenibile non tutela soltanto paesaggi e risorse naturali. Costruisce ambienti sociali e sanitari nei quali le persone non siano lasciate sole davanti alla malattia, alla disabilità o alla sofferenza.
Che cosa accadrà adesso?
Dopo l’entrata in vigore della legge, la Regione Emilia-Romagna dovrà completare le istruzioni operative e rendere pienamente funzionanti le commissioni territoriali.
L’applicazione sarà sottoposta a una valutazione annuale, introdotta durante l’esame del testo. Questo monitoraggio dovrà consentire di verificare numero e gestione delle richieste, tempi delle procedure, funzionamento delle commissioni e accesso ai servizi.
La prova più importante sarà proprio l’attuazione. Una legge può definire criteri uniformi ma la loro efficacia dipende dalla disponibilità di professionisti, dalla qualità delle cure palliative, dalla rapidità delle valutazioni e dalla capacità di ascoltare le persone senza trasformare il percorso in un automatismo.
Resta aperta la questione nazionale: garantire che dignità, libertà di scelta, accesso alle cure e protezione delle persone vulnerabili non cambino attraversando un confine regionale.




