La pensione privilegiata è una prestazione corrisposta in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano contratto un’infermità per causa di servizio.
È definita privilegiata pensione per causa di servizio che risulta slegata sia dal possesso di una determinata età anagrafica sia dal possesso del requisito assicurativo e contributivo.
A seguito dell’entrata in vigore della Legge Fornero (art. 6 della Legge 201/2011), i trattamenti privilegiati risultano erogabili solo al personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), dell’Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), dei Vigili del fuoco e del Soccorso pubblico.
Dinfatti, gli appartenenti alle Forze Armate e al Comparto di Sicurezza sono tra coloro che rischiano in servizio l’esposizione ad agenti cancerogeni, come l’amianto.
Le fibre di minerali di asbesto, una volta inalate o ingerite, possono causare processi infiammatori, che possono provocare gravi neoplasie. Tra le patologie asbesto correlate ci sono l’asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici e il mesotelioma.
Gli effetti cancerogeni dell’asbesto sono confermati dalla monografia IARC “Asbestos – chrysotile, amosite, crocidolite, tremolite, actinolite and anthophyllite“.
L’ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e l’Avv. Bonanni sono in prima linea per la difesa delle vittime di amianto e dei loro diritti. Offrono servizi di assistenza legale e medica a coloro che ne fanno richiesta.
Cosa significa pensione privilegiata e le diverse tipologie
La pensione di privilegio è quel trattamento previdenziale riconosciuto ai dipendenti pubblici che hanno subito un danno biologico per causa di servizio.
La pensione privilegiata per causa di servizio prevede due importanti casistiche:
- assegno privilegiato di invalidità, previsto quando l’invalidità comporta una riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3;
- pensione privilegiata d’inabilità, spettante quando l’invalidità causa la perdita totale della capacità lavorativa.
Per quanto riguarda la cumulabilità con altre prestazioni, l’assegno ordinario privilegiato è cumulabile con redditi da lavoro. La pensione privilegiata militari è anche cumulabile con un altro trattamento di quiescenza. Tuttavia in seguito a quiescenza diritto spetta per un’attività lavorativa diversa da quella che a causato infermità (art. 139 DPR n. 1092/1973).
Al contrario, l’assegno e la pensione sono incompatibili con la rendita INAIL o altri trattamenti a carico dello Stato o di altri Enti Pubblici, fondati sullo stesso evento invalidante.
n più la pensione privilegiata militare risulta, inoltre, cumulabile con retribuzioni derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa o rispetto a quello che ha causato l’infermità di servizio.
Dopo le modifiche apportate al decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, coordinato con la legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214, i trattamenti privilegiati sono erogabili solo al personale appartenente al Comparto di Sicurezza e Difesa, Vigili del fuoco e Soccorso pubblico.
Secondo la Circolare INPS n. 37/2012, la precedente normativa trova applicazione per tutti i dipendenti in precise circostanze:
- per i procedimenti di riconoscimento già avviati alla data del 6 dicembre 2011;
- nei casi in cui non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione;
- in procedimenti avviabili d’ufficio relativi a eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.
Chi ha diritto alla pensione privilegiata ordinaria?
Le pensioni privilegiate militari si distinguono in due differenti tipologie. Per entrambi i casi le infermità devono essere dipendenti da causa di servizio “non suscettibili di miglioramento” (art. 67, comma 1, D.P.R. 1092/1973). Tuttavia non necessariamente comportano la risoluzione del rapporto di servizio.
La prima è la pensione privilegiata ordinaria (art. 67 D.P.R. 1092/1973). Questo trattamento di privilegio è concesso ai dipendenti del Comparto di Sicurezza e Difesa, Vigili del fuoco e Soccorso pubblico. Spetta quindi agli appartenenti a queste categorie che hanno riportato infermità o lesioni dipendenti dal servizio reso.
L’importo pensione privilegiata è pari al 100% della retribuzione pensionabile. Questo calcolo pensione privilegiata ordinaria si ha se le infermità sono ascrivibili alla prima categoria della Tabella A annessa al D.P.R. 915/1978. L’entità del valore si riduce del 10% via via che aumenta il numero della categoria pensione.
Per il calcolo pensione privilegiata militari di settima e ottava categoria, queste sono aumentate, rispettivamente, dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. Questo incremento è rivolto al personale che abbia compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo, senza aver maturato l’anzianità minima richiesta per conseguire la pensione normale. Tuttavia per la pensione privilegiata ordinaria calcolo non può eccedere la misura del 44%.
Per giunta, la pensione privilegiata sarà liquidata nella misura prevista in base a pensione ordinaria calcolo aumentata di un decimo. La condizione è che l’interessato, all’atto della cessazione, abbia maturato almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.
Pensione privilegiata in caso di infermità multiple
Nel caso di coesistenza di due lesioni ascrivibili dalla terza categoria pensioni militari all’ottava, il trattamento pensionistico diretto è basato sul cumulo delle infermità, secondo quanto previsto dalla tabella F-1 del D.P.R. 915/1978.
Con più di due lesioni, per pensione privilegiata calcolo dipende dalla somma della categoria dell’invalidità più grave a quella risultante dal complesso delle altre infermità. Se queste molteplici lesioni sono ascrivibili alla prima e seconda categoria, la vittima ha diritto all’assegno di cumulo per infermità.

Calcolo pensione privilegiata tabellare per i militari
L’altra tipologia prevede la pensione privilegiata tabellare (art. 67 DPR n. 1092/1973). Questo trattamento di privilegio è concesso a ex militari di leva rimasti invalidi per servizio. Le pensioni tabellari militari d leva spettano anche ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso, che abbiano subito una menomazione dell’integrità fisica per causa di servizio.
La somma della prestazione non si basa sulla paga percepita precedentemente, ma su tabelle specifiche. Come per le pensioni di guerra, sono previste otto categorie di pensione militari. Per pensione privilegiata tabellare importi economici sono differenti a seconda della gravità dell’infermità.
Le pensioni privilegiate tabellari, a differenza delle pensioni privilegiate ordinarie, se corrisposte agli ex militari in servizio obbligatorio di leva, sono esenti da imposizione fiscale.
Come fare domanda per la pensione privilegiata?
Come richiedere la pensione privilegiata? Solitamente, la domanda per la pensione privilegiata è d’ufficio alla cessazione dal servizio (art. 167 DPR n. 1092/1973). Questo avviene quando la cessazione per inidoneità permanente è dovuta a un’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Per avere la pensione privilegiata requisiti sono questi.
Altrimenti lo stesso interessato dovrà, entro 5 anni dalla cessazione del servizio, chiedere tale riconoscimento. Diventa 10 anni il termine in caso di morbo di Parkinson o in caso di invalidità derivanti da infermità a eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169 comma 1 DPR n. 1092/1973).
La Corte Costituzionale ha anche stabilito che è possibile inoltrare la domanda qualora non siano ancora decorsi 5 anni dalla manifestazione della malattia. Ma vale solo quando l’infermità insorge nei 5 anni successivi alla cessazione del servizio.
Affinché il trattamento privilegiato possa essere riconosciuto già dal momento della cessazione del servizio, il termine di presentazione della domanda è di 2 anni. Dopo tale termine il pagamento della pensione partirà dal mese successivo, con conseguente prescrizione pensione dei ratei precedenti (art. 191 DPR n. 1092/1973).
Procedura di riconoscimento della pensione privilegiata
Per poter ottenere il riconoscimento della pensione privilegiata, è necessario vedere preventivamente riconosciuta la causa di servizio. Infatti è inscindibile il legame tra pensione privilegiata e causa di servizio.
Quindi sono necessari due accertamenti:
- clinico, a opera della Commissione Medica Ospedaliera;
- quello inerente il nesso di causalità, di competenza del comitato di verifica per le cause di servizio.
Per quanto riguarda l’accertamento clinico, esso deve riportare il giudizio diagnostico, la data di conoscibilità dell’infermità, l’indicazione della categoria e il giudizio di idoneità al servizio.
Dopo il comitato accerta la riconducibilità all’attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione a fatti di servizio e al rapporto causale tra i fatti e la lesione. La dimostrazione del nesso di causale da parte del comitato di verifica costituisce accertamento definitivo.
Procedura per la domanda di aggravamento
Per entrambe le tipologie di pensione privilegiata causa di servizio, la vittima può, in qualsiasi momento, chiedere l’aggravamento. Pensione privilegiata aggravamento consiste nella revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l’eventuale riliquidazione della pensione.
La domanda d’aggravamento respinta può essere rinnovata non più di due volte per la stessa lesione. Tuttavia, è ammessa un’ulteriore istanza, trascorsi 10 anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.
Pensione privilegiata indiretta ai superstiti
Si estende ai superstiti il diritto alla pensione privilegiata. La pensione privilegiata indiretta è il trattamento previdenziale che spetta ai superstiti della vittima, venuta a mancare in seguito all’infermità per causa di servizio.
Questo trattamento privilegiato risulta quindi reversibile a favore del coniuge e dei figli minorenni. Sono compresi anche studenti fino a 21 anni per gli iscritti alla scuola media superiore oppure fino a 26 anni se universitari.
Il diritto vale anche per orfani inabili, a carico, conviventi e nullatenenti, e, in altri casi stabiliti dalla legge, per i genitori, fratelli, sorelle e nipoti.
Le condizioni per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta privilegiata sono:
- la morte del dipendente pubblico legata da un rapporto causale diretto con le finalità di servizio (causa di servizio);
- assenza di altre prestazioni a carico dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a carico dello Stato o di altri enti pubblici.
Negata l’esenzione IRPEF per la pensione privilegiata
La Corte di Cassazione, d’accordo con la risposta dell’Agenzia delle entrate, ha negato l’esenzione IRPEF per la pensione privilegiata.
Infatti, dato che questa pensione ha natura “reddituale”, non può beneficiare dell’esenzione IRPEF. L’esenzione è invece prevista per le pensioni di natura “risarcitoria”come le pensioni di guerra.
“Donde la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall’imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari)” (Cass.,Ord. 26912, 2021).
Diritto ad altre prestazioni assistenziali per le vittime
Una volta ottenuto il riconoscimento della causa di servizio, la vittima ha diritto a diverse prestazioni previdenziali e assistenziali, come pensione causa di servizio.
Oltre al trattamento privilegiato, possono richiedere l’equo indennizzo e il rimborso delle spese di degenza. Si ha anche il diritto all’assegno di superinvalidità, all’indennità di assistenza e accompagnamento, all’assegno d’integrazione per i familiari a carico e di cumulo per infermità. Ci sono anche l’indennità speciale annua e l’assegno di incollocabilità.
Se l’attività lavorativa si è svolta in condizioni ambientali o operative straordinarie è possibile ottenere il riconoscimento di Vittima del Dovere (art. 1 co. 563 della L. 266/05).
Le prestazioni a cui hanno diritto le vittime del dovere sono:
- Speciale elargizione una tantum;
- assegno vitalizio mensile;
- speciale assegno vitalizio mensile;
- incremento della retribuzione pensionabile del 7,5%;
- aumento figurativo di 10 anni di versamenti contributivi;
- esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
- diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
- borse di studio esenti da imposizione fiscale;
- esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, anche in favore dei familiari;
- assistenza psicologica a carico dello Stato;
- esenzione dall’imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici;
- equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
L’ONA e l’Avvocato Bonanni sono in prima linea nella difesa dei diritti delle Vittime del Dovere, come equo indennizzo e pensione privilegiata. Sono molti, infatti, i fattori di rischio a cui sono esposti i militari italiani. Approfondisce l’argomento la puntata di ONA TV “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione“.
Inoltre è possibile consultare tutte le news vittime del dovere in qualsiasi momento, basta un click al seguente link.
Diritto al risarcimento danni per le vittime e gli eredi
Nel caso in cui si riconosca la causa di servizio, la vittima ha diritto al totale risarcimento dei danni. Si può richiedere il ristoro dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali (biologico, morale, esistenziale).
In caso di decesso, spetta ai superstiti il risarcimento. Possono ottenere il ristoro dei danni iure hereditario, cioè subiti dal defunto, e di quelli iure proprio, direttamente subiti. Si possono anche richiedere il danno catastrofale e quello tanatologico.
Ruolo dell’ONA nell’assistenza delle vittime
L’ONA tutela le vittime di malattia professionale, tra cui le vittime del dovere.
Perciò, mette a disposizione un servizio di consulenza medica gratuita. Grazie ai medici volontari, coordinati dal Dott. Cianciosi, il paziente avrà tutte le informazioni riguardo le terapie più efficaci e innovative.
L’Avv. Bonanni e il suo team legale forniscono anche una consulenza legale per far valere tutti i diritti spettanti al lavoratore, compreso quello alle pensioni privilegiate per causa di servizio.