IL PROCESSO ETERNIT BAGNOLI ARRIVA A UNA NUOVA SENTENZA: LA CORTE DICHIARA PRESCRITTO IL REATO, MA CONFERMA LE DECISIONI SUI RISARCIMENTI. AL CENTRO, LA MORTE DI UN OPERAIO ESPOSTO ALL’AMIANTO PER OLTRE TRENT’ANNI E LE RICHIESTE DELLA FAMIGLIA
Eternit Bagnoli, la prescrizione chiude il reato: restano confermate le decisioni sui risarcimenti
La Corte di Assise di Appello di Napoli ha dichiarato prescritto il reato contestato a Stephan Ernst Schmidheiny, già ai vertici del gruppo Eternit. Tuttavia, ha confermato le decisioni civili della sentenza di primo grado, mantenendo quanto stabilito sulle richieste di risarcimento. La pronuncia riguarda la morte di un operaio dello stabilimento di Bagnoli, che aveva lavorato a contatto con l’amianto per oltre trent’anni. Nel 2007, il lavoratore aveva ricevuto una diagnosi di mesotelioma peritoneale. È morto nel 2009.
Il collegio, presieduto dal giudice Roberto Donatiello, ha pronunciato la sentenza martedì 27 ottobre 2026. Inoltre, ha disposto che l’imputato rimborsi le spese legali alle parti civili. Tra queste, figura anche l’Osservatorio Nazionale Amianto, ONA, che ha partecipato al processo con l’assistenza dell’avvocata Flora Rose Abate. L’associazione aveva chiesto il risarcimento per il danno subito direttamente a causa della condotta contestata all’imputato.
Bonanni: il tempo non cancella la responsabilità
«Il tempo ha cancellato il reato, ma non la responsabilità». L’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, commenta così la decisione dei giudici napoletani. Bonanni ha assistito la famiglia dell’operaio nel lungo percorso giudiziario seguito alla sua morte. La sentenza arriva dopo diversi passaggi tra Torino, Napoli e la Corte di Cassazione.
Il presidente dell’ONA sottolinea il valore della conferma delle decisioni civili ma richiama anche il peso della prescrizione per i familiari. «La prescrizione resta una ferita, perché il trascorrere del tempo non può cancellare il diritto alla giustizia», spiega Bonanni. Il processo si conclude quindi con l’estinzione del reato per il tempo trascorso, mentre restano ferme le decisioni civili confermate dalla Corte.
Oltre trent’anni di lavoro nello stabilimento
L’operaio aveva lavorato nello stabilimento Eternit di Bagnoli dal 1954 al 1985. Durante questi anni aveva svolto diverse attività, tutte caratterizzate da un contatto intenso e prolungato con le polveri di amianto. Le sue mansioni comprendevano lo scarico dei sacchi contenenti il minerale, le attività nel reparto tubi e le lavorazioni nel reparto torni. Il lavoro includeva anche lavorazioni a secco.
La ricostruzione della sua attività professionale occupa un posto centrale nella vicenda giudiziaria. Per oltre trent’anni, infatti, il lavoratore aveva respirato le polveri presenti negli ambienti dello stabilimento. Nel 2007 era arrivata la diagnosi di mesotelioma peritoneale, la malattia al centro del procedimento. Due anni dopo, nel 2009, l’operaio era morto. Da questa vicenda nasce il percorso giudiziario che ha portato alla sentenza del 27 ottobre 2026.
Il percorso del processo Eternit bis
Il procedimento rientra nel filone giudiziario conosciuto come Eternit bis. La vicenda era iniziata a Torino, per poi proseguire davanti ai giudici di Napoli. Il trasferimento era arrivato dopo una decisione del giudice dell’udienza preliminare torinese. Il giudice aveva ricondotto i fatti all’ipotesi di omicidio colposo e aveva dichiarato di non avere competenza territoriale sul caso.
Il passaggio da Torino a Napoli ha aperto una nuova fase del procedimento. Negli anni successivi, i giudici hanno affrontato sia la responsabilità per la morte dell’operaio sia le domande di risarcimento. Il processo ha attraversato il primo grado, l’appello e il controllo della Cassazione. Infine, un nuovo giudizio di appello ha portato alla pronuncia che dichiara la prescrizione e conferma le decisioni civili.
La sentenza di primo grado del 2022
Il 6 aprile 2022, la Corte di Assise di Napoli aveva pronunciato la sentenza numero 14/2022. In quella decisione, i giudici avevano modificato l’accusa iniziale di omicidio volontario, qualificando il fatto come omicidio colposo. Avevano quindi riconosciuto la responsabilità dell’imprenditore svizzero e accolto le richieste di risarcimento delle parti civili.
Quel pronunciamento costituisce il riferimento delle decisioni civili che la Corte ha ora confermato. Per la famiglia dell’operaio e per l’ONA, questo aspetto assume un rilievo centrale nel risultato del processo. «Dopo anni di battaglie giudiziarie, questa decisione rappresenta un risultato importante per la famiglia della vittima e per tutti i lavoratori di Bagnoli che hanno respirato amianto senza essere adeguatamente protetti», continua il presidente ONA.
L’appello e il successivo intervento della Cassazione
Il 26 giugno 2024, la seconda sezione della Corte di Assise di Appello di Napoli aveva emesso la sentenza numero 57/2024. Successivamente, il procedimento era arrivato alla quarta sezione penale della Corte di Cassazione. Il 19 febbraio 2025, i giudici avevano adottato la sentenza numero 15220/2025, depositando le motivazioni il 17 aprile dello stesso anno.
La Cassazione aveva respinto o dichiarato inammissibili le principali contestazioni sollevate dalla difesa. Tra queste figurava il richiamo al principio del ne bis in idem, che vieta un secondo giudizio sugli stessi fatti. La difesa aveva posto la questione rispetto al primo processo Eternit. Le altre contestazioni riguardavano il giudice competente per legge, la traduzione degli atti e la possibilità di utilizzare le sentenze acquisite nel procedimento.
Un nuovo giudizio sul rapporto tra esposizione e morte
La Cassazione aveva disposto un nuovo giudizio su un punto specifico: il rapporto causale tra l’esposizione all’amianto e la morte dell’operaio. Aveva quindi chiesto ai giudici di approfondire e spiegare con maggiore rigore quel collegamento nel caso concreto. Il nuovo esame doveva concentrarsi proprio sulle ragioni che legavano la storia lavorativa della vittima al decesso.
Il procedimento era così tornato alla Corte di Assise di Appello di Napoli, davanti alla quarta sezione. Nel 2026, il collegio ha tenuto udienza il 27 gennaio, il 24 marzo, il 30 aprile, il 23 giugno e l’8 ottobre. Durante questa fase, il Procuratore Generale ha chiesto di dichiarare il reato estinto per prescrizione. La Corte ha inoltre disposto un approfondimento delle prove, ascoltando una nuova testimone prima della decisione finale.
Che cosa comporta la conferma delle decisioni civili
Il 27 ottobre 2026, la Corte ha dichiarato la prescrizione e ha confermato le statuizioni civili, cioè le decisioni relative alle richieste risarcitorie. La prescrizione estingue il reato per il decorso del tempo ma non corrisponde a un’assoluzione nel merito. In questo caso, inoltre, la Corte ha mantenuto gli effetti civili della precedente sentenza.
Il riferimento normativo è l’articolo 578 del codice di procedura penale. La conferma assume quindi un significato concreto per i familiari della vittima e per le altre parti civili. Restano ferme le decisioni civili richiamate dalla pronuncia, nonostante la prescrizione del reato. Inoltre, l’imputato deve rimborsare le spese legali alle parti civili, secondo quanto disposto dalla Corte.
Il ruolo dell’Osservatorio Nazionale Amianto
L’Osservatorio Nazionale Amianto ha preso parte al procedimento anche per ottenere il riconoscimento del danno subito direttamente dall’associazione. L’avvocato Flora Rose Abate ha rappresentato l’ONA come parte civile. L’avvocato Ezio Bonanni, invece, ha assistito la famiglia del lavoratore morto nel 2009. La sentenza riguarda dunque sia le richieste dei familiari sia la posizione delle altre parti civili.
Nel commentare l’esito, Bonanni collega il caso dell’operaio alla storia degli altri lavoratori dello stabilimento di Bagnoli. Il presidente dell’associazione richiama anche la necessità di tempi giudiziari certi e di strumenti capaci di garantire un risarcimento effettivo. Infine, ricorda la richiesta presentata durante il nuovo giudizio: ottenere comunque una decisione sulla responsabilità civile.
Le richieste della famiglia e l’impegno dopo la sentenza
«Dopo un processo durato anni, tra Torino e Napoli e la Cassazione, la Corte conferma che quella morte non è stata una fatalità. È un risultato che dedichiamo alla famiglia e a tutti i lavoratori di Bagnoli che hanno respirato amianto senza essere protetti. La prescrizione resta una ferita per le vittime: per questo continueremo a chiedere tempi certi e un fondo che garantisca un risarcimento effettivo. Nel giudizio di rinvio abbiamo chiesto che la Corte di Assise di appello non si fermasse ad eventuali statuizioni di prescrizione e decidesse comunque sulla responsabilità civile. Il dispositivo di sentenza va in questa direzione», conclude Bonanni.
L’ONA conferma il proprio impegno nella tutela delle vittime delle patologie asbesto-correlate. Per informazioni e assistenza sono attivi il numero verde 800 034 294 e il sito dell’Osservatorio Nazionale Amianto




