CONDANNATO A QUATTRO ANNI E DUE MESI MARIO GUERRA, EX VETERINARIO DI RAVENNA ACCUSATO DI UCCISIONE E MALTRATTAMENTO DI ANIMALI: IL TRIBUNALE PENALE DI RAVENNA HA RICONOSCIUTO LA GRAVITÀ DEI REATI, TRA EUTANASIE NON NECESSARIE, FALSIFICAZIONI E IRREGOLARITÀ SANITARIE. UNA SENTENZA CHE RIAPRE IL DIBATTITO SULLA TUTELA PENALE DEGLI ANIMALI IN ITALIA E SULL’EVOLUZIONE DEL REATO DI MALTRATTAMENTO
Il 18 febbraio 2026 il Tribunale Penale di Ravenna ha condannato Mario Guerra, ex veterinario, a quattro anni e due mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese legali e a una provvisionale di 5mila euro per ciascuna parte civile. Una decisione che chiude, almeno in primo grado, una vicenda giudiziaria iniziata formalmente nel 2020 ma relativa a fatti compresi tra il 2014 e il 2019.
Radiato dall’Albo dei Medici Veterinari a inizio febbraio, Guerra era accusato di una pluralità di reati: uccisione di animali per eutanasia non necessaria, maltrattamento, falsità ideologica per la falsificazione di libretti sanitari, detenzione illegale di farmaci, smaltimento illecito di rifiuti, frode in commercio e reati tributari.
A seguire il procedimento sin dall’inizio è stata l’OIPA, costituitasi parte civile nel processo tramite l’avvocata Anna Vio del Foro di Bologna.
Caso Guerra: dall’eutanasia sospetta all’inchiesta
L’inchiesta prende avvio nel 2020, in seguito all’eutanasia praticata su un labrador anziano. Da quell’episodio scaturisce una perquisizione dell’ambulatorio veterinario, che porta alla luce condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse, la presenza di fustelle di vaccini false e altre irregolarità.
L’istruttoria, durata anni, ha ricostruito un quadro complesso che ha portato all’imputazione per reati contro gli animali e per ulteriori violazioni di natura amministrativa e penale.
La sentenza di primo grado riconosce la gravità dei fatti e segna un passaggio importante nella giurisprudenza in materia di tutela penale degli animali.
Il reato di maltrattamento: un’evoluzione recente
Per comprendere il significato della decisione del Tribunale di Ravenna occorre guardare alla storia normativa italiana.
Fino ai primi anni Duemila, la tutela degli animali nel Codice penale era limitata e indiretta. Le fattispecie principali erano contenute nell’articolo 727 c.p., che puniva l’abbandono e la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale, ma con pene modeste.
La svolta arriva con la legge 20 luglio 2004, n. 189, che introduce nel Codice penale il Titolo IX-bis, dedicato ai Delitti contro il sentimento per gli animali. È un passaggio culturale oltre che giuridico.
Vengono introdotti nuovi articoli, tra cui:
– l’art. 544-bis c.p., che punisce l’uccisione di animali con la reclusione da quattro mesi a due anni, salvo che il fatto sia commesso per necessità;
– l’art. 544-ter c.p., che punisce il maltrattamento con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro;
– l’art. 544-quater e 544-quinquies, relativi a spettacoli e combattimenti tra animali.
Con questa riforma, l’animale non è più solo oggetto di tutela indiretta. Il legislatore riconosce una protezione penale autonoma, fondata sulla sofferenza inflitta e sul disvalore del comportamento umano.
Caso Guerra: uccisione di animali ed eutanasia
Un nodo centrale nel caso di Ravenna riguarda l’ipotesi di eutanasia non necessaria.
L’articolo 544-bis prevede che l’uccisione di animali sia punibile quando avviene “senza necessità”. La giurisprudenza ha chiarito che la necessità può ricorrere, ad esempio, per ragioni sanitarie, per evitare sofferenze insopportabili o in caso di pericolo concreto.
Quando l’eutanasia viene praticata in assenza di tali presupposti, può configurarsi il reato di uccisione di animali. Nel caso in esame, secondo l’accusa accolta in primo grado, alcune condotte sarebbero rientrate in questa fattispecie.
Il maltrattamento secondo la legge
L’articolo 544-ter c.p. punisce chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche. La norma è stata interpretata in modo ampio dalla giurisprudenza: non è necessario che vi sia una lesione fisica permanente, è sufficiente una sofferenza apprezzabile, anche temporanea.
Le condizioni igienico-sanitarie dell’ambulatorio e le eventuali irregolarità nella gestione degli animali, oggetto del procedimento ravennate, rientrano nel perimetro valutativo di questa disposizione.
Maltrattamento di animali: l’evoluzione costituzionale
Un ulteriore passaggio storico è rappresentato dalla riforma costituzionale del 2022. L’articolo 9 della Costituzione italiana è stato modificato introducendo la tutela degli animali tra i principi fondamentali.
Lo Stato “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” e “la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.
Si tratta di un riconoscimento simbolico e normativo che rafforza l’impianto già delineato nel 2004.
Caso Guerra: le pene e le aggravanti
Le pene per i reati contro gli animali possono essere aumentate in presenza di aggravanti, ad esempio quando i fatti sono commessi con particolare crudeltà o in presenza di minori.
Nel caso di condanna, oltre alla pena detentiva e pecuniaria, il giudice può disporre la confisca degli animali e l’interdizione dall’esercizio dell’attività.
Nel procedimento di Ravenna, la radiazione dall’Albo dei Veterinari rappresenta una misura disciplinare autonoma rispetto alla condanna penale.

Il ruolo delle associazioni
La costituzione di parte civile dell’OIPA evidenzia un altro aspetto dell’evoluzione normativa.
Le associazioni animaliste riconosciute possono costituirsi parte civile nei procedimenti per reati contro gli animali, chiedendo il risarcimento del danno morale e patrimoniale.
Negli ultimi anni la giurisprudenza ha riconosciuto sempre più spesso la legittimazione attiva di tali enti.
Un cambiamento culturale ancora in corso
Nonostante i progressi normativi, l’applicazione concreta delle norme incontra ancora difficoltà. Le pene sono spesso sospese, i tempi processuali lunghi, le prove complesse da raccogliere.
Tuttavia, sentenze come quella del Tribunale Penale di Ravenna segnano un passaggio importante.
Colpisce, in questo caso, la figura professionale dell’imputato. Un veterinario, per definizione, è chiamato alla tutela della salute animale. La violazione di questo ruolo fiduciario accentua il disvalore sociale della condotta. Come sottolineato nel comunicato dell’OIPA, la sentenza ribadisce che i reati contro gli animali non possono restare impuniti.
Il procedimento non è definitivo. I successivi gradi di giudizio potranno confermare o modificare il verdetto. Ma il messaggio che emerge è chiaro: la tutela penale degli animali in Italia ha ormai un fondamento solido, frutto di un’evoluzione normativa che, in poco più di vent’anni, ha trasformato radicalmente il quadro giuridico.
La protezione degli animali non è più solo una questione etica o culturale: è materia di diritto penale.




