Interpretazione errata delle norme
Le norme che disciplinano la giurisprudenza pertinente a “vittime del dovere”, “vittime del servizio” e “vittime del terrorismo”, sono frammentate e poco chiare. Pertanto, sono così motivo di molteplici interpretazioni.
Dal 1970 – anno in cui il legislatore ha definito per la prima volta le “vittime del dovere” e prevedeva solo la pensione di privilegio – a oggi, sono stati varati decreti ministeriali, decreti legislativi, disegni di legge. Emanati, però, il più delle volte, in seguito a episodi emergenziali.
E dai testi non sempre molto chiari, che hanno dato sfogo a interpretazioni e valutazioni della legge, sollevando in taluni casi giudizi anche di costituzionalità.
Ma, aldilà delle intenzioni, molte norme sono rimaste spesso inattuate anche per motivi di contenimento della spesa pubblica.
Vittime del dovere, nel merito della norma
La prima legge, emanata esclusivamente per le “vittime del dovere”, è la 466 del 1980. Integrata, poi, con la legge 302 del 1990, per le “vittime della criminalità organizzata e del terrorismo”.
Bisogna aspettare il 2004 perché sia approvata una specifica legge – la 206 – per le “vittime del terrorismo”. Che prevede benefici per fatti avvenuti dal 1961 in poi. E nel 2007 la legge finanziaria 244, estende alle “vittime del dovere” uno speciale assegno vitalizio previsto dalla 206/2004.
La legge n. 266 del 23 dicembre 2005, “Legge finanziaria 2006” estende i benefìci già previsti in favore delle “vittime della criminalità e del terrorismo” a tutte le “vittime del dovere”, ai sensi dell’art. 1 commi 563 e 564 che recitano:
563. “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
in operazioni di soccorso;
in attività di tutela della pubblica incolumità;
a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
564. “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
I militari vittime dell’uranio impoverito
Si comincia, quindi, tenere conto anche dei militari feriti o deceduti nelle missioni all’estero ma si apre la discussione se c’è o no il nesso di causalità tra l’Uranio Impoverito e i decessi – oggi, mentre andiamo in rete sono saliti a 370 -, oppure le patologie che hanno colpito i nostri soldati – oltre i 7500 -. I vertici della Difesa, però, negano il nesso causa effetto dell’UI e, di conseguenza, negano sia gli indennizzi sia i risarcimenti.
Le norme su quantificazione del danno, istituto dell’aggravamento, causa di servizio, pensione privilegiata, assegno vitalizio, esenzione IRPEF per le vedove etc., come già accennato, sono frammentate e poco chiare e, quindi, alimentano i contenziosi.
I ricorrenti si uniscono in associazioni; che danno inizio ad azioni giudiziarie nei confronti dello Stato soprattutto o degli enti preposti; centinaia i ricorsi. Una quantità notevole di materiale giuridico prodotto negli anni che, riordinato, potrebbe risolversi in un Testo Unico sulla materia.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge
Quindi, se fino a questo momento, il Parlamento ha legiferato in maniera disorganica, è imprescindibile promulgare una legge che rispetti l’articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
«È necessario che si eviti la condizione paradossale del contenzioso della vittima e dei famigliari col ministero della Difesa – commenta l’avv. Ezio Bonanni, durante la tavola rotonda del notiziario ONA News, componente della Commissione di studio sulla riforma della normativa sull’amianto – per le prestazioni previdenziali e quelle risarcitorie ed è per questo motivo, che l’ONA ha proposto e propone il risarcimento integrale del danno, secondo tabelle prestabilite e in assenza di contenzioso. In caso contrario – conclude il presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto -, ci vedremo costretti a continuare nell’azione di tutela delle vittime per il riconoscimento del loro stato giuridico di “vittime del dovere”, con riferimento alla condizione di rischio amianto, uranio impoverito e altri agenti cancerogeni in esposizione per motivi di servizio».