L’INPS dovrà rivalutare i danni arrecati a quattro lavoratori, vittime amianto esposte durante gli anni ‘80.
Dipendenti del Tubettificio Europeo S.p.a di Anzio
Si tratta dei dipendenti del Tubettificio Europeo S.p.a di Anzio, (specialista in prodotti per l’imballaggio). Sono stati esposti alla fibra killer in concentrazione superiore alle 100 ff/ll, (fibre/litro), durante il turno lavorativo per una media di otto ore al giorno.
Il presidente della IV Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma, Alessandro Nunziata, ribalta la decisione di primo grado presa in primo grado dal Tribunale di Velletri.
Ancora una vittoria per l’avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) sceso in campo in difesa dei lavoratori vittime dell’amianto.
Vittime amianto: presidente ONA commenta la vittoria
Soddisfatto l’avvocato Ezio Bonanni che dichiara:
«È paradossale che per applicare una legge dello Stato che riconosce ai lavoratori esposti ad asbesto il diritto alle maggiorazioni contributive utili per il prepensionamento e per l’adeguamento delle prestazioni, occorra sempre rivolgersi alle aule giudiziarie e comunque attendere la sentenza di un Tribunale.
In questo caso addirittura siamo arrivati alla Corte di Appello perché il giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, errando, aveva negato il rischio amianto. È necessario un intervento urgente del nuovo ministro del Lavoro».
Soglia delle 100 ff/ll come limite esposizione professionale
La natura cancerogena dell’asbesto è confermata dallo IARC, nella sua ultima monografia. Però è utile ricordare che la normativa italiana detta un limite di esposizione professionale pari a 100 ff/l medie su 8h per tutte le tipologie di fibre.
Come scritto nella guida pensioni ONA, purtroppo, già a suo tempo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4913/2001, ha stabilito che soltanto i lavoratori esposti a una soglia superiore alle 100 ff/l hanno diritto ai benefici per esposizione ad asbesto.
Questo accade anche in assenza di malattia. Ma questa soglia non si applica per coloro che hanno un danno amianto.
Successivamente, questo orientamento è stato oggetto dell’art. 47, commi 1 e 3, della L. 326/2003:
“Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all’asbesto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno.
I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell’esposizione all’asbesto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124” (art. 47, comma 3, Legge 326/2003)”.
Benefici contributivi e pensione amianto per le vittime
Per esposizione amianto INPS permette ai lavoratori di usufruire di benefici contributivi (art. 13, co. 7 della L. 257/92). Sono delle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5, che permettono di raggiungere in anticipo l’età pensionabile. Se si è già in pensione, invece, si ottiene l’aumento dell’importo della pensione.
Tuttavia, in caso di esposizione qualificata pari o superiore a 100 ff/ll per almeno dieci anni, l’art. 47, L. 326/2003 ha ridotto il coefficiente a 1,25%.
In questo modo la maggiorazione è utile solo per il calcolo rivalutazione contributiva e non per accedere al prepensionamento. Ma esistono casi in cui si applica la vecchia formulazione della normativa e sono identificati con l’art. 47, comma 6 bis, L. 326/2003.
Il lavoratore affetto da una malattia asbesto correlata di origine professionale può fare domanda all’INPS anche per richiedere la pensione d’inabilità amianto. È una prestazione che può essere richiesta da coloro che, pur con le maggiorazioni, non hanno ancora acquisito il diritto alla pensione.
Grazie a questa misura di prepensionamento immediato si evitano al lavoratore ulteriori rischi alla salute dovuti all’esposizioni alla fibra killer.
La domanda all’INPS può essere inviata entro il 31.03.2022. In caso contrario, il nuovo termine sarà quello del 31 marzo di ogni anno successivo.