Prepensionamento amianto per lavoratori esposti
I lavoratori malati di asbestosi, cancro polmonare, mesotelioma, ed altre patologie asbesto correlate hanno diritto al prepensionamento amianto.
lavoratori che sono stati esposti all’amianto o che hanno contratto una malattia professionale a causa dell’amianto hanno diritto ai benefici contributivi previdenziali che permettono di raggiungere prima la pensione con un importo maggiorato. Per effetto di diverse disposizioni di legge, la disciplina attualmente vigente in materia tutela, ai fini pensionistici, esclusivamente l’attività lavorativa dipendente (sono esclusi gli autonomi) svolta con esposizione all’amianto per almeno un decennio entro il 2 ottobre 2003 salvo il caso della malattia professionale per la quale non è previsto alcun limite temporale di esposizione.
Cercando di riassumere il più possibile il beneficio previdenziale derivante da esposizione all’amianto varia in dipendenza dell’evento che lo ha determinato. In particolare, è prevista:
a) una maggiorazione dell’1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti l’esposizione all’amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una malattia professionale documentata dall’Inail (articolo 13, co. 7, legge 257/1992);
b) una maggiorazione dell’1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione per i periodi di prestazione lavorativa svolti nelle miniere o delle cave di amianto (articolo 13, co. 6, legge 257/1992)
c) una maggiorazione dell’1,5 per cento ai fini del diritto e del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un’esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per oltre dieci anni (articolo 13, comma 8, legge 257/1992) nei confronti dei soli lavoratori assicurati presso l’Inail che abbiano maturato il diritto a pensione entro il 2 ottobre 2003 o che abbiano presentato domanda amministrativa o giudiziale per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto entro il 2 Ottobre 2003;
d) La maggiorazione dell’1,25 per cento solo ai fini del calcolo della pensione di tutti i periodi in cui risulti un’esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per almeno dieci anni. Infatti, con l’art. 47 co. 1 L. 326/2003, il coefficiente è stato ridotto. Questa riduzione non si applica per tutti i lavoratori esposti ad amianto. In alcuni casi, anche per l’esposizione ad amianto con l’art. 13, co. 8 L. 257/92, il beneficio rimane dell’1,5. Il beneficio previdenziale con 1,5 è molto importante. In primo luogo, si può far valere per il prepensionamento. Infatti, all’inizio, l’art. 13 co. 8 L. 257/92, era sempre utile per il prepensionamento. Solo con le modifiche art. 47 del DL 269/2003 convertito con l’art. 47 L. 326/2003. Il beneficio amianto è stato sterilizzato ai fini del prepensionamento. In alcuni casi, si mantiene il diritto al coefficiente più elevato. I casi nei quali i benefici per esposizione ad amianto, in assenza di malattia sono rimasti all’1,5, anche per i lavoratori privi di malattia, sono stabiliti dall’art. 47 co. 6bis L. 326/2003 e l’art. 3 co. 132 L. 350/2003. La Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n. 24998/2015, ha indicato i casi in cui si applica la precedente normativa, ovvero la norma antecedente la riforma del 2003. Coloro che avevano maturato il diritto a pensione, con l’aggiunta dei benefici amianto, già alla data del 02.10.2003, ovvero erano già in pensione, e negli altri casi stabiliti dalla legge, il coefficiente è sempre 1,5, valido anche per il prepensionamento. L’applicazione della norma precedente è molto importante perché non richiedeva la domanda all’INAIL entro il 15.06.2005. Infatti, tale onere si applica solo a coloro che sono esclusi dall’applicazione della precedente normativa, per cui applicare quella precedente, determina la mancata applicazione della decadenza al diritto dei benefici contributivi per mancata presentazione della domanda all’INAIL. La domanda per il riconoscimento dell’esposizione all’amianto doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Sono esclusi da questo onere coloro che alla data del 02.10.2003 avevano già presentato la domanda all’INAIL per ottenere la certificazione. In più, coloro che alla data del 02.10.2003, avevano già maturato il diritto a pensione, pur con l’aggiunta dei contributi amianto. Il beneficio si applica anche ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette in precedenza all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (Art. 47 Decreto legge 269/2003; decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004; Circolare Inps 58/2005; Circolare Inps 195/2003).
e) un prolungamento dei periodi di esposizione all’amianto per i lavoratori dipendenti di aziende destinatarie degli atti di indirizzo stabiliti dal Ministero del Lavoro (articolo 1, commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007) per i periodi di attività lavorativa svolta in tali aziende successivamente all’anno 1992 e fino all’avvio dell’azione di bonifica e, comunque non oltre il 2 ottobre 2003 e che avevano richiesto all’Inail l’istanza di certificazione entro il 15 giugno 2005. La maggiorazione riconosciuta è pari all‘1,5 per cento ed è utile sia fini del diritto che della misura della pensione. I lavoratori interessati dovevano presentare domanda di prolungamento entro e non oltre l’11 maggio 2009 (decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008; Circolare Inps 49/2009).