LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA MESSO IL PUNTO SULLA PROBLEMATICA DELLA PRESCRIZIONE VITTIME DEL DOVERE. LO STATUS NON PUÒ ESSERE DICHIARATO PRESCRITTO. L’IMPORTANTE DECISIONE CONFERMA LE TESI DELL’AVV. EZIO BONANNI
“L’imprescrittibilità della pretesa – afferma l’organo supremo della giustizia -, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”. Così perché questi benefici debbono essere considerati “provvidenze in esame rientrino nell’ambito della tutela di cui all’art. 38 Cost.”.
In pratica, la sentenza della suprema Corte, sezione lavoro, 17440/2022, definisce la non soggezione a prescrizione dello status di vittima del dovere. La Cassazione, cioè, ribadisce la non prescrittibilità̀ degli status, anche con riferimento alle vittime del dovere.
La decisione verte sul criterio di “peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell’adempimento di un dovere svolto nell’interesse della collettività”.
In relazione al fatto che siano stati “esposti ad uno speciale pericolo e all’assunzione di rischi qualificati”, spiega l’avv. Bonanni
Sentenza 6215/2022 Cassazione: tutela Vittime del Dovere
Le ultime iniziative giudiziarie, inoltre, hanno permesso di ottenere significativi risultati. Prima di tutto in termini di riconoscimento e poi di adeguamento nella quantificazione dell’entità del danno non patrimoniale vittime del dovere.
Infatti, afferma l’avv. Ezio Bonanni, non si può non tener conto sia del danno biologico sia dei danni morali ed esistenziali.
Per questi motivi, già in sede giudiziaria il legale e presidente dell’ONA ha ottenuto che le modalità di calcolo tengano della formula: IC= DB+DM+ (IP-DB). Cioè, l’Invalidità Complessiva è uguale alla somma di Danno Biologico più Danno Morale più la differenza ottenuta fra Invalidità Permanente e Danno Biologico.
Con questa formula, in ordine al danno morale, ai sensi dell’art.4 del DRP 181/2009, occorre tener conto della sofferenza fisica e morale e del turbamento dello stato d’animo. Inoltre è rilevante la lesione alla dignità della persona, con riferimento all’evento morboso. Quindi, con un adeguamento pari ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico.
Questa importante tutela è stata confermata dalle SS.UU. 6215/22, (Sezioni Unite della Cassazione) anche per le vittime del dovere, e comunque per le prestazioni previdenziali delle vittime del dovere. Infatti, con il raggiungimento del 25% queste vittime hanno diritto allo speciale assegno vitalizio e all’assegno vitalizio mensile.
Danno non patrimoniale con l’applicazione del DPR 181/2009
Con l’applicazione di questa normativa, anche in favore delle vittime del dovere, le tutele sono estese perché si deve tener conto anche delle ripercussioni morali ed esistenziali. Queste ultime vanno ben oltre la lesione all’integrità psicofisica.
Quindi, fermo il criterio equitativo, si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 4 del DPR 181/2009. Infatti, le SS.UU. 6215/2022, nel capo 3.28, ribadiscono questo principio.
Infatti, “Come già sopra evidenziato, inoltre, il D.P.R. n. 181 del 2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità“. Tanto è vero che le stesse SS.UU 6215/2022, confermano che nel caso in cui ci sia stata una sottovalutazione le commissioni debbano provvedere alla correzione.
Dunque, “i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004“.
Insistono le SS.UU. 6215/2022, tenendo conto del “dato letterale delle disposizioni finali del decreto ed è coerente con la funzione di integrazione ab origine della L. n. 206 del 2004 da riconoscersi allo stesso”.
Quindi, si applica il seguente principio di diritto: “alla L. n. 206 del 2004, art. 6, comma 1, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma selettivo regolativa con la conseguenza che il criterio ivi previsto è applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge”.
“I benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con i criteri medico legali previsti dal D.P.R. n. 181 del 2009, art. 3 e 4”.