IL CONSIGLIO EUROPEO HA ADOTTATO, OGGI, LA REVISIONE DEL REGOLAMENTO SULLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI. IL REGOLAMENTO RIVISTO INTRODUCE UN DIVIETO SULLE ESPORTAZIONI DI RIFIUTI DI PLASTICA NON PERICOLOSI VERSO PAESI NON OCSE
Oggi, 25 marzo 2024, il Consiglio Europeo ha adottato la revisione del regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Nella sua versione rivista, il regolamento mira a ridurre le spedizioni di rifiuti speciali al di fuori dell’UE, aggiornare le procedure di spedizione per rispecchiare gli obiettivi dell’economia circolare e della neutralità climatica, utilizzare la presentazione e lo scambio elettronico di informazioni e migliorare l’applicazione e affrontare le spedizioni illegali.
Inoltre, stabilisce misure per garantire che i rifiuti siano inviati solo a destinazioni dove siano trattati correttamente e in modo rispettoso dell’ambiente.
Ai sensi delle nuove regole, i rifiuti non possono essere inviati a Paesi non OCSE a meno che il Paese di destinazione non indichi la sua volontà di importare tali rifiuti e possa dimostrare che la gestione degli stessi sia ambientalmente corretta, attraverso un’audizione preventiva da parte di organismi indipendenti e monitoraggio effettuato dalla Commissione Europea.
Teresa Ribera Rodríguez – vicepresidente terzo del governo spagnolo ad interim e ministro per la transizione ecologica e la sfida demografica – ha affermato: «Accogliere i rifiuti come una risorsa preziosa piuttosto che qualcosa da smaltire è cruciale per il nostro passaggio a un’economia circolare. L’accordo di oggi ci fornirà il quadro necessario per recuperare e riutilizzare meglio i rifiuti come materiale secondario. Allo stesso tempo, ci aiuterà a garantire che i rifiuti che esportiamo non siano dannosi per l’ambiente e la salute umana. L’accordo di oggi è un altro importante passo verso gli obiettivi di zero inquinamento e neutralità climatica dell’UE».
Elementi principali del regolamento
Il regolamento vieta le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento all’interno dell’UE, tranne se concordati e autorizzati ai sensi della procedura di notifica preventiva e consenso scritto “PIC” (Previo Informazione e Consenso), previsto dal Regolamento (CE) n. 689/2008.
Questa procedura richiede ai notificatori all’interno dell’UE e agli esportatori verso Paesi terzi di notificare e ricevere conferma scritta dai Paesi di spedizione, destinazione e transito prima dell’esportazione. Comprende scadenze e tempi specifici per garantire un processo efficiente.
D’altro canto, le spedizioni intra-UE di rifiuti per operazioni di recupero che rientrano nella categoria “green-listed” continueranno a essere consentite attraverso la procedura meno rigida stabilita dai requisiti generali di informazione.
Il testo mantiene il divieto per gli Stati membri di esportare rifiuti per smaltimento in Paesi terzi e di esportare rifiuti pericolosi destinati al recupero in Paesi non OCSE.
Esportazioni di rifiuti di plastica
Il regolamento rivisto introduce un divieto sulle esportazioni di rifiuti di plastica non pericolosi verso Paesi non OCSE. Questi ultimi possono, dopo un certo periodo di tempo, dichiarare la loro volontà di importare rifiuti di plastica UE se rispettano rigorosi standard di gestione dei rifiuti. La loro richiesta deve essere valutata positivamente dalla Commissione prima che il divieto possa essere revocato.
I rifiuti di plastica non pericolosi possono essere esportati verso i Paesi OCSE in base alla procedura di notifica “PIC” ma saranno sottoposti a un esame specifico da parte della Commissione. Questo atto va fatto per assicurarsi che tale esportazione non abbia un impatto significativo sull’ambiente o sulla salute umana e che i rifiuti di provenienza UE siano adeguatamente gestiti in questi Paesi.
In caso di esito positivo della valutazione di tale richiesta, la Commissione adotterà un atto delegato per revocare il divieto ai Paesi importatori.
Le nuove regole richiedono alla Commissione di istituire un registro che contenga informazioni aggiornate sulle strutture che sono state sottoposte ad audit, a verifica, per assistere gli esportatori di rifiuti nella preparazione delle spedizioni.
Applicazione delle nuove norme
L’accordo provvisorio invita gli Stati membri a stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle disposizioni stabilite nei regolamenti. Queste possono includere, se pertinenti, multe e la revoca o la sospensione temporanea delle autorizzazioni relative alla gestione dei rifiuti e alle spedizioni.
L’accordo introduce anche requisiti per gli Stati membri per garantire che il regolamento sia applicato in modo adeguato, istituendo meccanismi di cooperazione efficaci sia a livello nazionale sia tra i governi UE, mediante lo scambio di informazioni rilevanti e buone pratiche.
I co-legislatori hanno concordato con la proposta della Commissione di istituire un gruppo di controllo delle spedizioni di rifiuti che faciliterà e migliorerà la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri, al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali.
Contesto e prossimi passi
Il regolamento sulle spedizioni di rifiuti attua nella legislazione dell’UE le disposizioni della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento, così come la relativa decisione dell’OCSE.
La Commissione ha pubblicato la sua proposta per aggiornare il regolamento sulle spedizioni di rifiuti il 17 novembre 2021. Il Parlamento europeo ha raggiunto la sua posizione nel gennaio 2023, mentre il Consiglio ha adottato il suo mandato negoziale nel marzo 2023. Un accordo provvisorio tra i co-legislatori è stato raggiunto il 17 novembre 2023, che è stato confermato dalle delegazioni degli Stati membri nel Coreper il 6 dicembre 2023 e dalla Commissione ENVI il 11 gennaio 2024. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura durante la sessione plenaria del 27 febbraio 2024.
Il voto odierno del Consiglio chiude la procedura di adozione. Il regolamento sarà ora firmato dai co-legislatori. Sarà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.