venerdì, Giugno 2, 2023

Psicologi militari: nulla osta della Cassazione alla libera professione

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LA CORTE COSTITUZIONALE HA DICHIARATO ILLEGITTIMO L’ARTICOLO 210, COMMA 1, DEL CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE, NELLA PARTE IN CUI CONSIDERAVA IL TRATTAMENTO DEGLI PSICOLOGI MILITARI DIVERSO DA QUELLO DEI MEDICI MILITARI E CHE IMPEDIVA, QUINDI, AI PRIMI DI ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE

La Consulta, il 18 maggio 2023, con la sentenza n. 98 ha dichiarato illegittimo l’art. 210, co. 1, del Codice dell’ordinamento militare, (Dlgs 15 marzo 2010, n. 66/2010), “nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale”.

A richiamare in causa la controversia è stato il Consiglio di Stato, con un’ordinanza di febbraio 2022. Questo, infatti, ha accolto l’appello del Consiglio dell’Ordine degli psicologi del Lazio, contro la sentenza con cui, nel 2016, il Tar il Lazio aveva rigettato i ricorsi contro il divieto all’esercizio della libera professione degli psicologi militari.

Equiparati ai medici militari, psicologi appartenenti al personale militare da ora in poi potranno svolgere la libera professione al di fuori dell’orario di lavoro.

«Entriamo finalmente nel “rinascimento culturale” di questa professione, per anni ostracizzata dalle nostre amministrazioni!», ha commentato la sentenza l’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto.

False le asserzioni dell’Avvocatura dello Stato

L’Avvocatura dello Stato, aggiunge Bonanni, in sede di discussione ha tentato di difendere tale norma sostenendo falsamente che, tra l’altro «gli psicologi, in ambito militare, esercitano funzioni di assistenza clinica e terapeutica in casi molto limitati, essendo deputati per lo più al reclutamento e alla formazione del personale, ossia all’attività investigativa. Sappiamo bene, invece, che quella clinica è la principale attività degli psicologi militari. Nell’Arma dei Carabinieri, per esempio, questo è riscontrabile dal numero di psicologi presenti nei nuclei di psicologia (poco più di 20) a fronte di quelli preposti alla selezione (5) o alle attività investigative (2)!».

Medici e psicologi militari rientrano nell’unitaria categoria del personale abilitato all’esercizio della professione sanitaria

Per i giudici della Corte costituzionale, poiché sia i medici sia gli psicologi militari, “erogano prestazioni volte anche alla tutela dell’integrità psichica e, oggi, rientrano nell’unitaria categoria del personale militare abilitato all’esercizio della professione sanitaria, essi vanno equiparati sotto il profilo della facoltà di svolgere la libera professione”. A prescindere che le due professioni si possano svolgere in ruoli e avanzamento di carriera diversi e perché “non emergono ragioni che giustificano il riconoscimento della predetta facoltà esclusivamente ai medici militari”.

Un ruolo di pari dignità

Con questa sentenza la Corte costituzionale segna il passaggio a una nuova era e, prima di tutto, al riconoscimento della professione dello psicologo militare, commenta il presidente ONA, dando a questo ruolo pari dignità rispetto a quello del medico militare. Permette, inoltre, a tutti i professionisti del settore di poter esercitare questa attività anche fuori dalle nostre amministrazioni, al pari dei medici.

“Anche per gli psicologi, come per i medici appartenenti alle Forze armate, l’esercizio dell’attività libero professionale soddisferebbe una pluralità di interessi: quello della comunità civile, che può avvalersi di specifiche professionalità maturate in ambito militare, quello dell’amministrazione militare, che può giovarsi di personale di variegata esperienza, quello dell’ordinamento generale, che attuerebbe modelli integrati di assistenza tra strutture sanitarie civili e militari, quello del professionista che può affiancare […] l’attività libero professionale a quella del pubblico impiego, arricchendo il proprio bagaglio di esperienza”.

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