domenica, Dicembre 8, 2024

Le bonifiche dell’amianto non sono assoggettabili all’IVA

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UNA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA, DEL 30 MARZO 2023, HA DELIBERATO CHE LE OPERAZIONI DI BONIFICA DELL’AMIANTO NON SONO ASSOGGETTABILI ALL’IVA

Per decenni, l’amianto è stato usato per molteplici attività. Vuoi per la sua qualità di essere resistente al calore e, quindi, utilizzato in meccanica e termotecnica; molto di più in edilizia, composto con il cemento, per essere eterno: l’Eternit!

L’amianto, però, è ormai ben chiaro a tutti un elemento molto cancerogeno e quindi letale per l’uomo; le patologie asbesto correlate sono ben conosciute, tuttavia non finiremo mai di ripeterlo.

In Italia, ha denunciato l’Osservatorio Nazionale Amianto, ci sono ancora 40milioni di tonnellate di amianto e materiali contenenti amianto da bonificare. Il rischio ambientale e sanitario che deriva dalla presenza di asbesto è molto alto. Infatti, nel nostro Paese sono migliaia le tettoie, soprattutto, che ricoprono edifici sia disabitati sia in uso.

Benché la Legge n. 257/1992 del 27 marzo 1992 abbia decretato la cessazione dell’impiego dell’amianto in tutte le sue forme, essendo questo un materiale fibroso, la cosiddetta “fibra killer” continua a mietere vittime.

Per questo motivo, è indispensabile provvedere alla rimozione delle ormai vecchie tettoie in eternit che tendono a sgretolarsi e a rilasciarne le fibre nell’aria. Le Regioni hanno avviato da tempo il censimento, obbligatorio, degli edifici con coperture o tettoie in eternit.

L’onere delle spese di bonifica

Le amministrazioni hanno approntato, quindi, appositi piani di bonifica e decontaminazione dei siti “inquinati” dall’amianto e per lo smaltimento di questo. Ma di chi è l’onere delle spese di queste operazioni?

In genere, le spese di rimozione dei manufatti in eternit sono imposte al proprietario della tettoia, il quale è anche responsabile della violazione della suddetta legge.

Inoltre, nel computo di queste, vengono calcolati anche i costi di smaltimento di questi “rifiuti pericolosi” effettuati a norma di legge da ditte specializzate. Al totale, infine, va aggiunta poi l’IVA all’aliquota corrispondente. O, meglio, si doveva aggiungere l’IVA.

Bonifica e smaltimento, operazioni non più assoggettabili ad IVA

Una sentenza del 30 marzo 2023, della Corte di giustizia dell’Unione Europea, ha deliberato che le operazioni di bonifica dell’amianto non sono assoggettate all’IVA.

La Settima Sezione, infatti, ha dichiarato che: “L’articolo 2, paragrafo 1, l’articolo 9, paragrafo 1, e l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che: non costituisce una prestazione di servizi soggetta all’imposta sul valore aggiunto l’attività di un comune consistente nel far eseguire da un’impresa operazioni di bonifica dall’amianto e di raccolta dei prodotti e dei rifiuti contenenti amianto, a favore dei residenti in tale comune, proprietari di immobili, che ne abbiano fatto richiesta, qualora una siffatta attività non miri all’ottenimento di introiti aventi carattere di stabilità né implichi alcun pagamento da parte di detti residenti, poiché tali operazioni sono finanziate da fondi pubblici”.

Il commento dell’avv. Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto

«Con questa sentenza – afferma l’avv. Ezio Bonanniche vale per tutti gli stati membri dell’Unione Europea, si afferma il principio in base al quale lo smaltimento amianto, a maggior ragione se con fondi pubblici, non implica un’operazione assoggettabile ad IVA. Questo è un principio molto importante per quanto riguarda le tesi dell’osservatorio Nazionale Amianto e mie personali, in base alle quali è estremamente errato, anche sotto il profilo costituzionale, che si assoggettino ad IVA le operazioni di bonifica e smaltimento dell’amianto, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria che deriva dalla presenza di asbesto».

Una presa di posizione, quella del presidente ONA, molto importante perché faciliterebbe la bonifica dei siti contaminati.

«Un altro punto chiave sarebbe quello di evitare il “Piano dei lavori” per lo smaltimento dell’amianto, in presenza di quantità minime di materiale da rimuovere. In sostanza tutto si pone affinché sia favorita la bonifica o, meglio, i costi di questa».

Sarebbe auspicabile, aggiungiamo noi, che, magari, La Corte di giustizia dell’Unione Europea possa anche esprimersi sulla restituzione o meno, per un certo periodo, dell’IVA già versata.

Numero verde ONA

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