giovedì, Aprile 24, 2025

Eternit bis, rinviata l’udienza napoletana

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Eternit bis: udienza aggiornata al 19 giugno

Napoli. È stata aggiornata al prossimo 19 giugno, l’udienza del processo Eternit bis, per l’inizio delle discussioni dei Pubblici Ministeri e delle parti civili; alle 10.00, aula 111 del tribunale partenopeo. Alla sbarra il miliardario svizzero Stephan Schmidheiny, imputato per l’omicidio di 258 ex operai dell’Eternit, di cui era proprietario e amministratore.

A rappresentare l’Osservatorio Nazionale Amianto l’avv. Flora Rose Abate.

All’udienza di oggi, il GUP del tribunale di Napoli, sezione XIX, dott.ssa Alessandra Ferrigno ha rigettato le eccezioni sollevate dalla difesa dell’accusato, dirette a ottenere la derubricazione del reato da omicidio volontario a omicidio colposo aggravato. Come già deliberato dal GUP di Torino.

Il magistrato piemontese Federica Bompieri a novembre 2016 aveva riqualificato il reato contestato a Schmidheiny da omicidio volontario a omicidio colposo con colpa cosciente (aggravato, perché l’imputato era cosciente del fatto che la diffusione delle fibre di amianto avrebbe causato vittime). In seguito alla decisione del giudice Bompieri, il processo Eternit Bis è stato frazionato in quattro svolgimenti, uno per ciascuna competenza territoriale: Torino, Vercelli, Reggio Emilia e, appunto, Napoli.

Gli stessi difensori dell’imprenditore d’oltralpe hanno fatto obiezione sulla presunta omessa notifica del reato di omicidio volontario (ex art. 415 bis cpp), affermando che se il fascicolo proveniva dal Tribunale di Torino, il PM avrebbe dovuto rinotificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore, l’avviso della conclusione delle indagini preliminari”.

Bagnoli, Napoli, ex Eternit, la marea di big bag che contengono l’amianto

Tesi contrastata dall’avv. Abate, la quale ha sottolineato che, per il principio di legalità e del giudice naturale, le decisioni del GUP di Torino non potevano influire sui casi delle vittime di Eternit Bagnoli.

Le tesi dell’ONA sono state avallate dai Pubblici Ministeri napoletani, secondo cui l’imputato aveva già ricevuto la notifica ex art. 415 bis cpp e hanno rimarcato il principio di legalità, sostenendo le stesse ragioni per le quali il provvedimento del GUP di Torino era stato impugnato in Cassazione.

«Infatti – commenta l’avv. Bonanni, presidente dell’ONA -, la decisione della Cassazione non è stata nel merito, ma sul profilo di inammissibilità per carenza di specificità del ricorso per Cassazione».

Numero verde ONA

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