«Le eccezioni della difesa sono infondate, perché Stephan Schmidheiny, magnate dell’Eternit, è imputato di omicidio volontario, e deve rispondere della morte di lavoratori e cittadini esposti ad amianto».
Risponde l’Avv. Ezio Bonanni, nel processo Eternit bis a Napoli
Oggi, nell’aula 116 dinanzi la II Sezione della Corte di Assise di Napoli, presieduta da Alfonso Barbarano, giudice a latere Maurizio Conte, proc. n. 5231/17, si è svolta l’udienza dibattimentale del processo Eternit bis.
La difesa di Schmidheiny, ha sostenuto che l’imputato dovrebbe essere prosciolto sulla base del principio del “ne bis in idem”, poiché il processo per i reati di cui agli artt. 434 e 437 c.p., è stato dichiarato prescritto.
Ma già il GUP di Torino aveva sentenziato che non vi è “bis in idem”, perché si tratta di reato un reato diverso e nuovo, poiché nel nuovo processo è contestato il reato di omicidio.
Il processo di Torino, lo ricordiamo, fu poi spacchettato e diviso in quattro tronconi. In quello del capoluogo piemontese c’è stata la condanna a 4 anni di reclusione.
Per quello in corso a Napoli, il GUP ha già rigettato l’eccezione, ora riproposta in sede dibattimentale.
All’eccezione l’avv. Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto ha replicato richiamando il contenuto delle precedenti decisioni e chiesto il rigetto di tutte le eccezioni, al pari di quanto sostenuto dal Pubblico Ministero.
«Nel precedente processo – ha continuato Bonanni – era stato contestato solo il reato ambientale, che nulla ha a che vedere con l’omicidio e nel quale è stato assolto per prescrizione».
Le tesi dell’avv. Bonanni, sono state, poi, sostenute anche dal pull di legali difensori, in particolare dall’avv. Flora Abate, che ha formalizzato l’atto di costituzione di parte civile.
Il Tribunale, quindi, si è riservato di decidere sulla fondatezza o meno delle eccezioni; la decisione è stata rinviata all’udienza del 25 giugno prossimo.