Il processo nel capoluogo flegreo al settantenne ex proprietario e amministratore dell’azienda che lavorava l’amianto, accusato della morte per mesotelioma di 258 operai, causata dalla fibra killer di asbesto, nasce dal troncone di Torino, dopo lo “spacchettamento” dello stesso procedimento Eternit Bis per ciascuna competenza territoriale: nello stesso capoluogo piemontese, a Vercelli, Reggio Emilia e, appunto, a Napoli.
Stephan Schmidheiny alla sbarra
Si è tenuta al Tribunale penale di Napoli l’udienza davanti al GUP del processo Eternit Bis che vede Stephan Schmidheiny alla sbarra
Il Pubblico Ministero, dott. Giuliano, ha chiesto il rinvio a giudizio a carico dell’imputato, mettendo in evidenzia l’infondatezza dell’eccezione di “ne bis in idem” (l’imputato prosciolto o condannato con sentenza o decreto penale divenuti irrevocabili non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto, come previsto dall’art. 649 Codice di procedura penale)
La richiesta del PM è stata suffragata dal collegio difensivo composto dagli avvocati Flora Rose Abate ed Ezio Bonanni che rappresenta l’Osservatorio Nazionale Amianto, costituito parte civile . L’avvocato Abate, presente in aula, ha insistito affinché la richiesta di derubricazione formulata dalle difese dell’imputato sia rigettata e che pertanto l’imputato sia rinviato a giudizio per il reato di omicidio volontario.
Il GUP Alessandra Ferrigno, ha rinviato l’udienza al 17 dicembre 2018, per stabilire se mantenere la contestazione originaria dell’imputazione, come formulata dal PM di Napoli di omicidio volontario, oppure se derubricare il reato, come deciso dal GUP di Torino.
La difesa di Schimidheiny ha insistito per ottenere la derubricazione del reato da omicidio volontario a omicidio colposo, per presunta omessa notifica – ex art. 415 bis cpp – perché, secondo i legali, provenendo il fascicolo dal tribunale di Torino, il PM avrebbe dovuto rinotificare il 415 bis cpp.
L’avv. Abate ha ribattuto le tesi esposte dalla difesa dell’imputato, precisando che al di là di quelle che sono state le decisioni del GUP di Torino, per il principio di legalità e del giudice naturale, tale decisione non poteva influire su casi di decessi delle vittime di Napoli.
Le tesi dell’ONA sono state anche sostenute dal Pubblico Ministero il quale ha dimostrato come, innanzitutto, l’imputato avesse già ricevuto la notifica ex art. 415 bis cpp e, soprattutto, hanno rimarcato il principio di legalità, sostenendo le stesse ragioni per le quali il provvedimento del GUP di Torino era stato impugnato in Cassazione.
«È un risultato importante quello che noi dell’ONA tentiamo di ottenere» ha dichiarato l’avv. Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto (clicca qui per approfondimenti sul processo Eternit), «cioè il rinvio a giudizio del magnate svizzero Stephan Schmidheiny, proprietario di Eternit, responsabile della morte di migliaia di lavoratori, vittime incolpevoli, e di centinaia di famigliari, sventurati, che hanno lavato le tute dei loro congiunti, contaminate da polveri e fibre di amianto». «Il nostro impegno» conclude Bonanni, «continuerà a favore delle vittime e ci dispiace il disinteresse delle istituzioni, in particolare dello Stato centrale, che le ha lasciate sole. Per questo, un appello a Conte affinché, essendosi dichiarato avvocato del popolo, voglia far costituire parte civile la Presidenza dei ministri».