Quando non è possibile stabilire “il momento di innesco irreversibile del mesotelioma pleurico”, il datore di lavoro va condannato per omicidio colposo. “È irrilevante ogni successiva esposizione all’amianto”
Condannati per omicidio colposo i titolari dell’impresa
Diventa definitiva la condanna per omicidio colposo inflitta dal Tribunale di Vercelli ai titolari di una impresa, dopo la morte di un’operaia. La sentenza è stata confermata dalla Corte d’Appello di Torino.
La donna, addetta allo smontaggio degli arredi di carrozze ferroviarie, era affetta da mesotelioma pleurico, come conferma l’esame istologico.
I colleghi di lavoro della defunta hanno testimoniato che nel reparto si liberavano polveri di amianto con l’uso del trapano e dello svitatore. Non c’era un impianto di aspirazione, mentre la decoibentazione è entrata in funzione soltanto in un secondo momento.
Significativa, in tal senso – si legge nel comunicato -, la sentenza 12151/20 depositata il 15 aprile scorso, dalla Quarta sezione penale della Cassazione. Secondo la Corte Suprema, quando non è possibile stabilire “il momento di innesco irreversibile del mesotelioma pleurico” e tenuto conto che “è irrilevante ogni successiva esposizione all’amianto”, il datore di lavoro va condannato per omicidio colposo.
Infatti, l’amianto, può provocare patologie tumorali anche a basse dosi, come in questo caso. Per questo, la condanna.
Il mesotelioma è un tumore causato esclusivamente dall’inalazione di fibre di asbesto. La malattia insorge anche a distanza di anni dall’esposizione alle fibre di amianto. I tempi di latenza variano dai 20 ai 40 anni.
In questo caso non ci sono dubbi sull’origine professionale della malattia. Sono state escluse altre cause come il tabagismo. Manca, inoltre, un elemento causale alternativo che abbia potuto innescare il tumore.
Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi: i dati
Il VII Rapporto del Registro nazionale dei mesoteliomi riporta i dati di incidenza e di esposizione all’amianto per i casi di mesotelioma maligno rilevati dalla rete dei Centri Operativi Regionali (COR).
Sono descritte le misure epidemiologiche di incidenza, età media alla diagnosi, rapporto di genere, distribuzione territoriale per oltre 25mila casi di mesotelioma con diagnosi dal 1993 al 2015. I settori di attività economica e le mansioni maggiormente coinvolte all’esposizione alle fibre di amianto sono discussi a partire dai dati epidemiologici ottenuti dalle interviste anamnestiche retrospettive ai soggetti ammalati.
Archivio relativo ai dati del 2017: quanti casi di mesotelioma?
“L’archivio del Registro nazionale comprende, a dicembre del 2017, informazioni relative a 27.356 casi di mesotelioma maligno (MM) diagnosticati dal 1993 al 2015. Questi sono rilevati in ragione di un sistema di ricerca attiva e di analisi standardizzata delle storie professionali, residenziali e familiari dei soggetti ammalati. La copertura territoriale della rilevazione è andata sviluppandosi costantemente. A oggi riguarda l’intero territorio nazionale”.
Casi e percentuali: età media alla diagnosi di mesotelioma
“La percentuale di casi con una età alla diagnosi inferiore a 45 anni è meno del 2% del totale. Il 36% dei soggetti ammalati ha un’età compresa tra 65 e 74 anni. Fino a 45 anni la malattia è rarissima. L’età media alla diagnosi è di 70 anni senza differenze apprezzabili per genere (70,8 anni nelle donne e 69,5 negli uomini).
Più del 90% dei casi di mesotelioma registrati risulta a carico della pleura. Sono presenti inoltre 1.769 casi peritoneali (6,5%, rispettivamente 5,3% negli uomini e 9,4% nelle donne), 58 e 79 casi rispettivamente a carico del pericardio e della tunica vaginale del testicolo. Rispetto alla sede anatomica di insorgenza, l’età più bassa si registra per i casi a carico del pericardio (61,6 anni di età in media nei 58 casi disponibili)”. (fonte INAIL)
“L’ONA tutela e sostiene le vittime dell’amianto”. Il commento dell’avv. Ezio Bonanni
L’avvocato Ezio Bonanni, presidente dell’Osservatorio Nazionale Amianto, da anni si batte per i lavoratori esposti all’amianto e ad altre sostanze cancerogene.
«La Corte di Cassazione, IV^ Sez. Pen., Sentenza 08 maggio 2014, n. 18933, – spiega Bonanni – sancisce il definitivo tramonto della teoria della trigger dose. Questo, sulla base degli studi scientifici che dimostrano la rilevanza di qualsiasi esposizione a polveri e fibre di amianto per l’insorgenza, l’abbreviazione dei tempi di latenza per l’insorgenza del mesotelioma e l’accelerazione della sua evoluzione».
«La sentenza di merito, quindi (cfr. pag. 6), – continua il presidente ONA – sulla scorta della consulenza tecnica ammessa in ragione delle compiute allegazioni delle parti, ha ritenuto dimostrata la nocività delle mansioni che, come si desumeva anche dagli elementi documentali esaminati dal CTU, relativi a lavorazioni simili e a certificazioni e accertamenti tratti dalla banca dati dell’INAIL, comportavano il contatto con l’asbesto, che ricopriva le superfici ove si svolgeva il lavoro del de cuius, senza incorrere nelle denunciate violazioni di legge». Confermando, dunque, i principi di cui la Cassazione, sezione lavoro, 5174/2015.
Quindi la sussistenza del nesso causale sulla base di qualsiasi esposizione ad amianto e la responsabilità penale e civile di tutti i titolari delle posizioni di garanzia, con i relativi obblighi risarcitori”. Ezio Bonanni. Nota a commento della Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 08 maggio 2014, n. 18933