L’Unione Europea, nell’ambito del sesto programma comunitario in materia di ambiente 2002-2012, ha riveduto e aggiornato le norme relative alla protezione della qualità delle acque di balneazione con la nuova Direttiva 2006/7 CE, che ha sostituito la precedente Legge 160 / CE del1976.
Nuove norme relative alle acque di balneazione
Il calendario di controllo prevede che gli Stati membri debbano monitorare le acque di balneazione prelevando almeno quattro campioni a stagione, con un intervallo che non superi il mese.
La Direttiva 2006/7 CE, si applica alle acque superficiali che possono essere utilizzate per la balneazione, a eccezione di piscine e piscine termali, acque confinate soggette a trattamento o utilizzate a scopo terapeutico e acque confinate separate artificialmente dalle acque superficiali e sotterranee.
La valutazione della salute delle acque di balneazione va poi fatta sulla base dei risultati del monitoraggio raccolti in quattro anni.
Rispetto a standard di requisiti batteriologici (in tutti i Paesi europei si controllano gli stessi parametri microbiologici: enterococchi intestinali ed Escherichia coli), alle acque di balneazione viene assegnata la seguente classifica: scarsa, sufficiente, buona o eccellente.
La categoria “sufficiente” è la soglia minima di qualità che tutti gli Stati membri della Comunità dovrebbero conseguire entro una data prefissata. Dove l’acqua è classificata come “scarsa”, gli Stati membri dovrebbero adottare alcune misure di gestione, come per esempio esporre il divieto di balneazione e adottare adeguate misure correttive.
Sulla base delle relazioni che gli Stati membri presentano prima dell’inizio di ogni stagione balneare, la Commissione, insieme con l’Agenzia europea dell’ambiente, pubblica una relazione sintetica sulla qualità delle acque di balneazione.

Il rapporto appena pubblicato dall’Agenzia europea per l’ambiente attesta che l’85% dei 21.801 siti balneari monitorati in Europa nel 2017 ha soddisfatto le norme europee per una qualità “eccellente” delle acque. Buone notizie, quindi, per i turisti.
Tuttavia, visti nel dettaglio, i risultati mostrano che nell’UE c’è stata una leggera flessione delle località che rispettano i requisiti più elevati per una qualità “eccellente” e i requisiti minimi di qualità stabiliti dalla direttiva.
I siti di qualità “eccellente” sono passati dall’85,5% del 2016 all’85% del 2017; quelli che presentano almeno il requisito “sufficiente” sono scesi dal 96,3% al 96%. Da test effettuati in Romania e Svezia, risulta che il leggero calo è dovuto soprattutto agli effetti dei cambiamenti climatici e alle piogge estive.
Il numero di luoghi con requisito “scadente” è rimasto per lo più invariato dal 2016 in tutta l’UE; in Albania e in Svizzera sono passati dall’1,5% all’1,4%.
In Italia le Agenzie ambientali sono distribuite sulle coste ad eccezione della Sicilia, dove la materia è di competenza delle Aziende sanitarie provinciali. La qualità delle acque è monitorata nel periodo della stagione balneare che va da maggio a settembre; la legge, quindi, impone di conservare nei laboratori i campioni di acqua prelevati, per 48 ore.
Con la normativa entrata in vigore nel 2010, il sindaco, nel caso di superamento dei limiti accertato dall’ARPA, è obbligato a emanare l’ordinanza di divieto di balneazione. Cui segue la revoca nel momento in cui i valori di inquinamento rientrano nei limiti.
Per tutelare la salute dei bagnanti, alcune Agenzie hanno realizzato banche dati online, grazie alle quali pubblico e media possono essere informati quasi in tempo reale delle condizioni delle acque di balneazione. Le stesse informazioni presenti sul Web si possono consultare su smartphone e tablet grazie ad appropriate App scaricabili gratuitamente, che utilizzano il GPS per segnalare con precisione eventuali zone a rischio.